{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233825,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233825,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233825,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233825,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233825,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233825,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233825,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233825,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233825,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233825,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233825,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233825,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233825,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233825,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233825,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233825,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20233825,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20233825,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"23.3825","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Colmare le lacune del diritto in materia di prodotti chimici per promuovere la sicurezza dei prodotti chimici e l'incolumit\u00e0 di tutti","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di modificare come segue l\u2019ordinanza sui biocidi (OBioc):</p><p>Articolo&nbsp;38 capoverso&nbsp;1</p><p>L\u2019etichetta non deve essere fuorviante per quanto riguarda i rischi del biocida per la salute dell\u2019uomo o degli animali o per l\u2019ambiente o per quanto riguarda la sua efficacia. Pu\u00f2 riportare unicamente diciture come \"biocida a basso rischio\", \"non tossico\", \"innocuo\", \"naturale\", \"rispettoso dell\u2019ambiente\", \"rispettoso degli animali\" o diciture analoghe a condizione che il principio attivo non sia classificato come merce pericolosa secondo il CLP/GHS (sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche) e che sia presente anche in sistemi biologici naturali.</p>","ReasonText":"<p>L\u2019utilizzo di disinfettanti \u00e8 un elemento imprescindibile dell\u2019approccio One Health per preservare l\u2019incolumit\u00e0 di tutti. L\u2019agricoltura, l\u2019industria alimentare e il settore sanitario possono soddisfare gli elevati requisiti imposti dalle prescrizioni in materia di igiene, e garantire cos\u00ec la sicurezza di prodotti e pazienti, soltanto ricorrendo ai disinfettanti.</p><p>Stando alla mozione Schmid 19.3734, nella quale si dice che \"un\u2019adeguata ponderazione dei rischi risulta di difficile attuazione nel quadro dell\u2019impiego di prodotti chimici da parte di ampie fasce di popolazione e dell\u2019artigianato\" e che \"in questo ambito sarebbe quindi pi\u00f9 adeguata la sostituzione\", nel settore della disinfezione non \u00e8 possibile procedere alla ponderazione dei rischi e alla sostituzione, considerato che l\u2019articolo&nbsp;38 capoverso&nbsp;1 OBioc sancisce che l\u2019etichetta \"non pu\u00f2 in nessun caso riportare diciture come 'biocida a basso rischio', 'non tossico', 'innocuo', 'naturale', 'rispettoso dell\u2019ambiente', 'rispettoso degli animali' o diciture analoghe\". L\u2019articolo&nbsp;50 capoverso&nbsp;2 OBioc applica questa prescrizione anche alla pubblicit\u00e0.</p><p>Se queste diciture non possono essere impiegate per informare l\u2019utilizzatore professionale e privato in merito a prodotti sostitutivi innocui, l\u2019etichetta (e la pubblicit\u00e0) diventa fuorviante, il che \u00e8 in contraddizione con il primo periodo dell\u2019articolo&nbsp;38 capoverso&nbsp;1.</p><p>La legge sui prodotti chimici (LPChim) \u00e8 volta a proteggere la vita e la salute umana dagli effetti nocivi di sostanze e preparati (art.&nbsp;1 LPChim). L\u2019OBioc vigente \u00e8 dunque in contraddizione anche con la sovraordinata LPChim, considerato che i consumatori non hanno la possibilit\u00e0 di sostituire le sostanze pericolose e che per i disinfettanti la pressione alla sostituzione \u00e8 ridotta o resa impossibile.</p><p>&nbsp;</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>I disinfettanti costituiscono un importante gruppo di biocidi e contribuiscono in modo significativo alla salute pubblica. Per definizione, i prodotti biocidi servono a distruggere, allontanare, rendere innocui, impedire l\u2019azione o combattere in altro modo gli organismi nocivi<span style=\"background-color:white;\">.</span> Considerate queste propriet\u00e0 intrinseche, \u00e8 inevitabile che i biocidi rappresentino un potenziale pericolo per l\u2019essere umano, gli animali e l\u2019ambiente. Pertanto il Parlamento ha deciso di assoggettarli a una procedura di omologazione. Lo scopo del disciplinamento dei biocidi \u00e8 garantire un utilizzo sostenibile e generalmente ridotto al minimo di tali prodotti. In particolare, mira anche all\u2019approvazione di principi attivi con i profili di pericolosit\u00e0 maggiori soltanto in casi eccezionali e alla loro sostituzione con principi attivi meno pericolosi.</p><p>&nbsp;</p><p>Le modifiche all\u2019etichettatura proposte comporterebbero una \"banalizzazione\" delle informazioni relative al potenziale pericolo inaccettabile dal punto di vista della tutela della salute e dell\u2019ambiente. Diciture come \"biocida a basso rischio\", \"non tossico\", \"innocuo\", \"naturale\", \"rispettoso dell\u2019ambiente\", \"rispettoso degli animali\" o diciture analoghe potrebbero provocare un utilizzo avventato ed eccessivo di tali prodotti. In questo contesto, per attuare l\u2019iniziativa parlamentare&nbsp;19.475 \"Ridurre il rischio associato all\u2019uso di pesticidi\", il Parlamento ha approvato una corrispondente modifica della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (legge sui prodotti chimici, LPChim; RS&nbsp;813.1), che tra l\u2019altro dovrebbe favorire un utilizzo pi\u00f9 consapevole dei biocidi.</p><p>&nbsp;</p><p>I biocidi possono essere classificati come pericolosi non solo a causa delle propriet\u00e0 del principio attivo, ma anche di quelle di altri ingredienti. Tuttavia il criterio proposto si basa soltanto sulla pericolosit\u00e0 del principio attivo. Nella pratica, ci\u00f2 significherebbe che in futuro determinati prodotti classificati come nocivi per la salute o per l\u2019ambiente potrebbero essere etichettati con indicazioni quali \"non tossico\" o \"rispettoso dell\u2019ambiente\", poich\u00e9 verrebbe considerata unicamente la pericolosit\u00e0 del principio attivo. Sotto il profilo della tutela della salute e dell\u2019ambiente, ci\u00f2 sarebbe problematico e incompatibile con le prescrizioni armonizzate a livello internazionale secondo il regolamento europeo (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP) e il \"Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals\" (GHS) delle Nazioni Unite, vincolanti anche ai sensi del diritto svizzero in materia di prodotti chimici.</p><p>&nbsp;</p><p>Il disciplinamento vigente consente gi\u00e0 di differenziare i prodotti in base alla loro pericolosit\u00e0, poich\u00e9 maggiore \u00e8 il potenziale pericolo, pi\u00f9 severa \u00e8 l\u2019etichettatura (p. es. tipo di pittogramma di pericolo, indicazioni di pericolo e di sicurezza nonch\u00e9 grado di pericolo superiore). Queste informazioni sono visibili sull\u2019etichetta del prodotto e consentono gi\u00e0 oggi agli utenti professionali e privati di scegliere e acquistare prodotti meno pericolosi.</p><p>&nbsp;</p><p>Inoltre la Svizzera e l\u2019Unione europea hanno concluso un Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformit\u00e0 (Mutual Recognition Agreement [MRA]; RS 0.946.526.81), che al capitolo&nbsp;18 dell\u2019allegato&nbsp;1 include anche i biocidi. Ci\u00f2 implica che i regolamenti tecnici basati sul disciplinamento dei biocidi in Svizzera siano equivalenti a quelli dell\u2019UE (regolamento [UE] n. 528/2012). La proposta di modifica delle prescrizioni di etichettatura in Svizzera avrebbe un impatto sulla commerciabilit\u00e0 dei biocidi nello Spazio economico europeo e sul reciproco riconoscimento dei prodotti omologati. In ultima analisi, ci\u00f2 metterebbe in discussione l\u2019attuale equivalenza tecnica tra le disposizioni svizzere in materia e quelle dell\u2019UE e di conseguenza il buon funzionamento del capitolo relativo ai biocidi del MRA.</p>","FederalCouncilProposal":45,"FederalCouncilProposalText":"Respingere","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1693353600000)\/","SubmittedBy":"Dettling Marcel","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1727268875000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"15|2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1727268895283)\/","SubmissionDate":"\/Date(1686787200000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5121,"SubmissionLegislativePeriod":51,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Economia|Salute"}}