{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20234080,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20234080,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20234080,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20234080,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20234080,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20234080,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20234080,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20234080,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20234080,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20234080,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20234080,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20234080,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20234080,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20234080,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20234080,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20234080,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20234080,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20234080,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"23.4080","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"La Confederazione \u00e8 disposta a trattare con i Cantoni in merito a finanziamenti aggiuntivi temporanei tra il 2025 e il 2028 a favore del settore ERI, per il quale non pu\u00f2 stanziare abbastanza fondi?","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 invitato a rispondere alle seguenti domande:</p><ol><li>Riconosce i problemi che possono sorgere per gli istituti del settore ERI, e quindi per la piazza economica svizzera, in caso di finanziamenti insufficienti?</li><li>Riconosce la possibilit\u00e0 di evitare tagli delle attivit\u00e0 formative e di ricerca grazie a un finanziamento aggiuntivo temporaneo del settore ERI da parte dei Cantoni con maggiori mezzi finanziari?</li><li>\u00c8 disposto ad avviare trattative con i Cantoni per elaborare modelli di contributi cantonali aggiuntivi tra il 2025 e il 2028?</li><li>Per i Cantoni che assumono impegni finanziari aggiuntivi nel settore ERI tra il 2025 e il 2028 o anche dopo (in misura ancora da definire), estendere oltre i sei anni la validit\u00e0 della chiave di ripartizione del gettito supplementare dovuto all\u2019imposizione minima dell\u2019OCSE potrebbe essere una compensazione accettabile?</li><li>Il Consiglio federale vede altre strategie per evitare i tagli paventati dagli istituti del settore ERI?</li></ol>","ReasonText":"<p>Gi\u00e0 oggi \u00e8 chiaro che i sussidi previsti dalla Confederazione per il settore ERI sono insufficienti a mantenere l\u2019eccellenza nel campo dell\u2019educazione, della ricerca e dell\u2019innovazione. Tutte le maggiori organizzazioni coinvolte \u2013 come il Consiglio dei PF, la CDPE, swissuniversities, il Fondo nazionale svizzero, ecc. \u2013 fanno notare che se le decisioni della Confederazione venissero attuate senza correttivi, i tagli sarebbero inevitabili.&nbsp;</p><p>Infatti, a causa della difficile situazione finanziaria dovuta alla pandemia, non \u00e8 scontato che la politica riesca a soddisfare richieste supplementari.</p><p>A differenza della Confederazione, tutti i Cantoni sono in attivo per il 2022, con un\u2019eccedenza totale di 4,59 miliardi di franchi rispetto a quanto preventivato. Prossimamente, grazie all\u2019attuazione della riforma fiscale dell\u2019OCSE, il gettito sar\u00e0 ancora pi\u00f9 elevato, il che accentuer\u00e0 ulteriormente lo squilibrio tra le finanze cantonali e quelle federali.</p><p>In quest\u2019ottica, \u00e8 opportuno condurre trattative con i Cantoni sulla loro disponibilit\u00e0 a fornire finanziamenti aggiuntivi temporanei per il settore ERI tra il 2025 e il 2028. L\u2019obiettivo dovrebbe essere quello di compensare, attraverso un finanziamento aggiuntivo da parte dei Cantoni, la differenza tra gli aumenti proposti nella bozza del messaggio e gli importi&nbsp;</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Tra giugno e settembre 2023 il Consiglio federale ha svolto la consultazione concernente la promozione dell\u2019educazione, della ricerca e dell\u2019innovazione negli anni&nbsp;2025\u20132028 (messaggio ERI 2025\u20132028). Il volume finanziario si basa sui tassi di crescita e sul limite di spesa per i decreti di finanziamento pluriennali dei vari settori di compiti stabiliti dal Consiglio federale nel marzo 2023.</p><p>1 e 5: nel progetto posto in consultazione per il periodo 2025\u20132028 il Consiglio federale ha previsto 29,7&nbsp;miliardi di franchi di uscite, ossia circa 1,8&nbsp;miliardi in pi\u00f9 rispetto al precedente periodo ERI. Tuttavia, ha sottolineato che la situazione finanziaria rimane difficile; i 29,7&nbsp;miliardi rappresentano quindi un limite massimo, che pu\u00f2 essere raggiunto solo se le prescrizioni del freno all\u2019indebitamento lo consentono. L\u2019Esecutivo ha inoltre gi\u00e0 indicato che ci si aspetta un maggiore impegno finanziario da parte dei Cantoni.</p><p>2 e 3: la ripartizione delle competenze nel settore ERI \u00e8 regolata dal diritto costituzionale. Il Consiglio federale ha la competenza di promuovere la ricerca e l\u2019innovazione, mentre nel settore dell\u2019educazione \u00e8 previsto un finanziamento congiunto, anche se la responsabilit\u00e0 principale spetta ai Cantoni. La Confederazione finanzia interamente il settore dei PF e la Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP), e versa la maggior parte dei contributi pubblici per il finanziamento della ricerca e dell\u2019innovazione. Partecipa invece in modo sussidiario al finanziamento della formazione professionale, delle universit\u00e0 cantonali e delle scuole universitarie professionali, partecipazione definita nelle leggi speciali. La Confederazione fa fronte agli obblighi finanziari che ne derivano con i fondi stanziati per il periodo 2025\u20132028.</p><p>Il finanziamento da parte dei Cantoni pu\u00f2 certamente essere aumentato, tanto pi\u00f9 che questi ultimi fungono da enti gestori di molti istituti formativi e detengono perci\u00f2 la responsabilit\u00e0 principale. Tuttavia, la Confederazione non pu\u00f2 n\u00e9 chiedere n\u00e9 negoziare una partecipazione pi\u00f9 elevata, dato che ci\u00f2 sarebbe contrario all\u2019autonomia finanziaria dei Cantoni (art.&nbsp;47 cpv.&nbsp;2 Cost.).</p><p>4: la modifica costituzionale relativa all\u2019imposizione minima dell\u2019OCSE conferisce al Consiglio federale la competenza di emanare le norme di attuazione tramite ordinanza fino a quando non sar\u00e0 disponibile una legge. Le disposizioni transitorie ancorate nella Costituzione federale contengono i punti essenziali dell\u2019ordinanza di durata limitata, anche per quanto riguarda la distribuzione dei ricavi dell\u2019imposta complementare. Al momento l\u2019ordinanza \u00e8 in fase di elaborazione, e il messaggio per la futura legge federale deve essere presentato al Parlamento entro 6&nbsp;anni dall\u2019entrata in vigore dell\u2019ordinanza.</p><p>Il Consiglio federale ritiene prematuro prendere decisioni riguardo alla legislazione futura ancora prima dell\u2019entrata in vigore dell\u2019ordinanza transitoria e senza tenere conto dell\u2019esperienza acquisita con l\u2019attuazione di quest\u2019ultima.</p>","FederalCouncilProposal":null,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1700611200000)\/","SubmittedBy":"von Falkenstein Patricia","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1703240786000)\/","ResponsibleDepartment":8,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DEFR","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"4|24|32|36","Category":null,"Modified":"\/Date(1763099365057)\/","SubmissionDate":"\/Date(1695772800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5122,"SubmissionLegislativePeriod":51,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica nazionale|Finanze|Formazione|Scienza e ricerca"}}