{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20243369,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20243369,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20243369,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20243369,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20243369,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20243369,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20243369,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20243369,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20243369,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20243369,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20243369,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20243369,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20243369,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20243369,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20243369,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20243369,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20243369,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20243369,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"24.3369","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Giovani lavoratori di et\u00e0 superiore ai 15 anni e lavori pericolosi nell'ambito di provvedimenti d'integrazione professionale: garantire la loro sicurezza sul posto di lavoro","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Nel 2013, in risposta all\u2019interpellanza 12.4060, il Consiglio federale ha affermato esplicitamente che la tutela dei giovani lavoratori \u00e8 una questione d\u2019importanza fondamentale. Ha tuttavia esteso l\u2019OLL&nbsp;5, che prevedeva gi\u00e0 la concessione di deroghe nel quadro della formazione professionale di base, autorizzando cos\u00ec lo svolgimento di lavori pericolosi da parte di giovani di et\u00e0 superiore ai 15&nbsp;anni nell\u2019ambito di formazioni transitorie che permettono di favorire la loro integrazione nel mercato del lavoro (art.&nbsp;4b OLL&nbsp;5). Questa modifica riguarda principalmente i giovani con difficolt\u00e0 di apprendimento, disabilit\u00e0 o difficolt\u00e0 legate al contesto migratorio.</p><p>Tra i lavori considerati pericolosi rientrano quelli che comportano un carico psichico o fisico eccessivo (RS&nbsp;<i>822.115.2</i>), il che risulta preoccupante soprattutto se si considera che i lavoratori di et\u00e0 inferiore ai 24&nbsp;anni registrano un tasso di infortuni professionali due volte pi\u00f9 elevato rispetto alla media nazionale (UST, 2020). Questa misura aumenta il rischio di infortuni professionali in questa categoria di persone gi\u00e0 vulnerabile. Inoltre, l\u2019ordinanza in questione \u00e8 contraria alla Convenzione n.&nbsp;138 dell\u2019OIL, che vieta lo svolgimento di lavori pericolosi ai giovani di et\u00e0 inferiore ai 18&nbsp;anni (o ai 16 anni in caso di eccezioni).</p><p>Il Consiglio federale \u00e8 pertanto invitato a rispondere alle seguenti domande:</p><p>1. Come intende valutare l'efficacia dei meccanismi di sorveglianza e di regolamentazione dei lavori pericolosi che potrebbero svolgere i giovani interessati da questa modifica della OLL&nbsp;5?</p><p>2. Come prevede di monitorare, documentare e prevenire gli infortuni professionali dei giovani interessati da questa modifica?</p><p>3. In che modo garantisce che i giovani interessati da questa modifica possano rifiutare di svolgere un lavoro considerato pericoloso, anche se ordinato dai loro superiori (cfr.&nbsp;principio STOP)?</p><p>4. Come intende garantire l\u2019attuazione e la sorveglianza dell\u2019articolo&nbsp;4<i>b</i> lettera&nbsp;e OLL 5, secondo cui i giovani interessati devono essere informati e formati in maniera sufficiente da uno specialista durante lo svolgimento di lavori pericolosi?</p><p>5. Come intende assicurare il rispetto dell\u2019articolo&nbsp;3 della Convenzione n.&nbsp;138 dell\u2019OIL ratificata dalla Svizzera?</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p><span style=\"background-color:#ffffff;\">La protezione della salute e la sicurezza dei giovani lavoratori \u00e8 di fondamentale importanza per il Consiglio federale. La possibilit\u00e0 di far svolgere ai giovani di et\u00e0 superiore ai 15&nbsp;anni lavori pericolosi nell\u2019ambito di una formazione transitoria \u00e8 stata introdotta su richiesta dei partner della formazione professionale (Cantoni e parti sociali) per migliorare le possibilit\u00e0 di integrazione di alcuni giovani nel mondo del lavoro.</span></p><p>1. La regolamentazione applicabile ai lavori pericolosi nel quadro delle formazioni transitorie \u00e8 la stessa di quella in vigore per la formazione professionale di base (cfr.&nbsp;allegati ai piani di formazione che definiscono le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute). L\u2019esecuzione \u00e8 ben disciplinata: l\u2019ispettorato federale del lavoro esamina l\u2019allegato ai piani di formazione prima della relativa approvazione e successivamente ogni cinque anni (cfr.&nbsp;art.&nbsp;21 dell\u2019ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori [OLL&nbsp;5; RS&nbsp;<i>822.115</i>]). La sorveglianza del rispetto delle misure che le aziende devono adottare compete agli ispettorati cantonali del lavoro.</p><p>2. Spetta ai datori di lavoro prendere tutte le misure necessarie e possibili per prevenire gli infortuni professionali nella loro azienda (art.&nbsp;82 cpv.&nbsp;1 della legge sull\u2019assicurazione contro gli infortuni [LAINF; RS&nbsp;<i>832.20</i>]). In virt\u00f9 dell\u2019articolo&nbsp;47 dell\u2019ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI; RS&nbsp;<i>832.30</i>), gli ispettorati cantonali del lavoro sorvegliano l\u2019applicazione delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro nelle aziende, nella misura in cui nessun altro organo sia competente al riguardo. L\u2019attuazione delle nuove disposizioni rientra quindi nell\u2019ambito dell\u2019esecuzione ordinaria.</p><p>3. In linea di principio solo le aziende in possesso di un\u2019autorizzazione per formare apprendisti possono impiegare giovani nell\u2019ambito di formazioni transitorie. Le aziende di tirocinio sono gi\u00e0 sensibilizzate alla loro particolare responsabilit\u00e0 nei confronti dei giovani, dal momento che formano apprendisti. In questo ambito, il principio \u00abSTOP\u00bb deve essere garantito.</p><p>4. Questa condizione integra l\u2019obbligo generale di informazione e di istruzione previsto all\u2019articolo&nbsp;19 OLL&nbsp;5, a cui sono gi\u00e0 soggetti tutti i datori di lavoro che impiegano giovani lavoratori. Inoltre, le aziende di tirocinio devono disporre di formatori qualificati per impartire la formazione professionale pratica.</p><p>5. In base all\u2019articolo&nbsp;3 della Convenzione n.&nbsp;138 concernente l\u2019et\u00e0 minima di ammissione all\u2019impiego (Convenzione n.&nbsp;138 dell\u2019OIL; RS&nbsp;<i>0.822.723.8</i>), l\u2019et\u00e0 minima di ammissione ai lavori pericolosi \u00e8 fissata a 18&nbsp;anni e, a determinate condizioni, a 16&nbsp;anni. L\u2019articolo&nbsp;6 della convenzione prevede eccezioni a questi limiti, in particolare quando i lavori sono parte integrante di un insegnamento professionale o di un programma d\u2019orientamento destinato a facilitare la scelta di una professione o di un tipo di formazione professionale. Queste eccezioni comprendono il tirocinio ma anche la formazione professionale dopo la scuola dell\u2019obbligo. Fissando l\u2019et\u00e0 minima a 15&nbsp;anni e autorizzando i lavori pericolosi prima dei 18&nbsp;anni soltanto nell\u2019ambito di programmi di formazione, la Svizzera rispetta quindi la Convenzione n.&nbsp;138 dell\u2019OIL.</p>","FederalCouncilProposal":null,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1715731200000)\/","SubmittedBy":"Docourt Martine","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1774001533000)\/","ResponsibleDepartment":8,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DEFR","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"28|32|44|2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1774001549230)\/","SubmissionDate":"\/Date(1710460800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5202,"SubmissionLegislativePeriod":52,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Questioni sociali|Formazione|Occupazione e lavoro|Salute"}}