{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20243400,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20243400,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20243400,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20243400,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20243400,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20243400,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20243400,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20243400,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20243400,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20243400,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20243400,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20243400,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20243400,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20243400,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20243400,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20243400,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20243400,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20243400,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"24.3400","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Precisazione discutibile dell'OCSE al suo commentario sullo scambio di informazioni","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<div><p style=\"margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:150%; widows:0; orphans:0; font-size:11pt\"><span style=\"font-family:Arial\">Il 19</span><span style=\"font-family:Arial\">\u00a0</span><span style=\"font-family:Arial\">febbraio 2024, l\u2019OCSE ha pubblicato un aggiornamento del commentario all\u2019articolo</span><span style=\"font-family:Arial\">\u00a0</span><span style=\"font-family:Arial\">26 del Modello di convenzione dell\u2019OCSE (scambio di informazioni). Con esso si stabilisce che le informazioni ricevute nel contesto dell\u2019assistenza fiscale amministrativa possono essere utilizzate anche in relazione a persone che non sono state menzionate nella richiesta originale (terzi). Ci\u00f2 significa concretamente che le informazioni ricevute possono essere utilizzate anche in vista del perseguimento di terzi per partecipazione a reati fiscali. Fra i terzi non rientrano solo i detentori delle informazioni (banche) e i loro impiegati (personale delle banche), ma anche avvocati, notai, fiduciari eccetera, i cui nomi compaiono pi\u00f9 o meno casualmente nella documentazione relativa alle richieste di assistenza amministrativa. In altre parole, \u00e8 come \u00abconsegnare\u00bb i collaboratori delle banche e i consulenti legali alle autorit\u00e0 straniere. La questione pi\u00f9 problematica \u00e8 che se qualcuno viene citato nelle informazioni trasmesse, questi non lo pu\u00f2 sapere perch\u00e9, secondo la prassi attuale, l\u2019Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) non informer\u00e0 le persone coinvolte.</span></p><p style=\"margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:150%; widows:0; orphans:0; font-size:11pt\"><span style=\"font-family:Arial\">Secondo una comunicazione della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), questo controverso cambiamento di prassi deve essere applicato dall\u2019AFC \u00abcon effetto immediato\u00bb. Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:</span></p><p style=\"margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:150%; widows:0; orphans:0; font-size:11pt\"><span style=\"font-family:Arial\">1. Il Consiglio federale come valuta la legittimit\u00e0 di tale attuazione in merito alla decisione principale del Tribunale federale del 13</span><span style=\"font-family:Arial\">\u00a0</span><span style=\"font-family:Arial\">luglio 2020 sul principio della specialit\u00e0 sotto il profilo personale?</span><span style=\"font-family:Arial\">\u00a0</span></p><p style=\"margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:150%; widows:0; orphans:0; font-size:11pt\"><span style=\"font-family:Arial\">2. I dipendenti delle banche, i fiduciari e gli avvocati vengono esposti a procedimenti penali all\u2019estero per reati fiscali (in particolare per complicit\u00e0). Poich\u00e9, tuttavia, il Tribunale federale lo ha chiaramente vietato, il Consiglio federale come valuta la questione dal punto di vista dello Stato di diritto? Se l\u2019OCSE non ha competenze legislative, perch\u00e9 questa precisazione \u00e8 stata applicata dalla Svizzera alle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) gi\u00e0 concluse?</span><span style=\"font-family:Arial\">\u00a0</span></p><p style=\"margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:150%; widows:0; orphans:0; font-size:11pt\"><span style=\"font-family:Arial\">3. Nel caso in cui il cambiamento di prassi venisse applicato dall\u2019AFC nonostante le riserve suscitate sullo Stato di diritto: l\u2019AFC sar\u00e0 di conseguenza tenuta a informare tutte le persone coinvolte che i loro nomi compaiono nella documentazione da trasmettere? </span><span style=\"font-family:Arial\">\u00a0</span></p><p style=\"margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:150%; widows:0; orphans:0; font-size:11pt\"><span style=\"font-family:Arial\">4. La SFI non ha formulato alcuna riserva riguardo alla precisazione apportata al commentario e il suo comunicato lascia intendere che l\u2019abbia approvata senza obiezioni. Se l\u2019impressione \u00e8 corretta, qual \u00e8 la ragione di questo eccesso di zelo?</span></p><p style=\"margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:150%; widows:0; orphans:0; font-size:11pt\"><span style=\"font-family:Arial\">5. In che modo la Confederazione intende considerare il commentario dell\u2019articolo</span><span style=\"font-family:Arial\">\u00a0</span><span style=\"font-family:Arial\">26 del Modello di convenzione dell\u2019OCSE:</span></p><ul type=\"disc\" style=\"margin:0pt; padding-left:0pt\"><li style=\"margin-left:29.6pt; line-height:150%; widows:0; orphans:0; padding-left:6.4pt; font-family:serif; font-size:11pt; -aw-font-family:'Symbol'; -aw-font-weight:normal; -aw-number-format:'\uf0b7'\"><span style=\"font-family:Arial\">per le CDI gi\u00e0 concluse?</span></li><li style=\"margin-left:29.6pt; line-height:150%; widows:0; orphans:0; padding-left:6.4pt; font-family:serif; font-size:11pt; -aw-font-family:'Symbol'; -aw-font-weight:normal; -aw-number-format:'\uf0b7'\"><span style=\"font-family:Arial\">per la modifica di CDI gi\u00e0 concluse?</span></li><li style=\"margin-left:29.6pt; line-height:150%; widows:0; orphans:0; padding-left:6.4pt; font-family:serif; font-size:11pt; -aw-font-family:'Symbol'; -aw-font-weight:normal; -aw-number-format:'\uf0b7'\"><span style=\"font-family:Arial\">per le future CDI?</span></li></ul></div>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<div><p style=\"margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:150%; widows:0; orphans:0; font-size:11pt\"><span style=\"font-family:Arial\">1. e 2: nella primavera del 2009 il Consiglio federale ha deciso di riprendere lo standard dell\u2019articolo</span><span style=\"font-family:Arial\">&#xa0;</span><span style=\"font-family:Arial\">26 del Modello di convenzione dell\u2019OCSE (Modello OCSE) nel contesto dell\u2019assistenza amministrativa in materia fiscale. L\u2019attuazione di questa decisione ha richiesto l\u2019adeguamento delle convenzioni di doppia imposizione (CDI) esistenti e la conclusione di nuove convenzioni. </span></p><p style=\"margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:150%; widows:0; orphans:0; font-size:11pt\"><span style=\"font-family:Arial\">Secondo la Convenzione di Vienna del 23</span><span style=\"font-family:Arial\">&#xa0;</span><span style=\"font-family:Arial\">maggio</span><span style=\"font-family:Arial\">&#xa0;</span><span style=\"font-family:Arial\">1969 sul diritto dei trattati (RS</span><span style=\"font-family:Arial\">&#xa0;</span><span style=\"font-family:Arial; font-style:italic\">0.111</span><span style=\"font-family:Arial\">), a cui il Tribunale federale fa riferimento per l\u2019interpretazione, la disposizione di un trattato internazionale deve essere interpretata in modo da garantire l\u2019effettiva applicazione dello stesso trattato e da portare a un risultato che non sia contrario al significato e allo scopo intesi dalle parti contraenti. Secondo il Tribunale federale, per l\u2019interpretazione delle disposizioni sull\u2019assistenza amministrativa previste dalle CDI ci si deve basare sulla versione pi\u00f9 recente del commentario al Modello OCSE. Il Tribunale federale esige la presenza di motivi seri e oggettivi affinch\u00e9 una giurisprudenza esistente possa essere modificata. </span></p><p style=\"margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:150%; widows:0; orphans:0; font-size:11pt\"><span style=\"font-family:Arial\">Concretamente, nella decisione principale (cfr. DTF</span><span style=\"font-family:Arial\">&#xa0;</span><span style=\"font-family:Arial\">147 II 13) citata dall\u2019autrice dell\u2019interpellanza il Tribunale federale constata innanzitutto che il tenore della disposizione della CDI relativa alla questione dell\u2019uso delle informazioni ottenute tramite assistenza amministrativa nei confronti di terzi non \u00e8 chiaro. Con la precisazione apportata nel febbraio</span><span style=\"font-family:Arial\">&#xa0;</span><span style=\"font-family:Arial\">2024 al commento all\u2019articolo</span><span style=\"font-family:Arial\">&#xa0;</span><span style=\"font-family:Arial\">26 del Modello OCSE, che rappresenta l\u2019elemento interpretativo pi\u00f9 importante per l\u2019assistenza amministrativa, il tenore poco chiaro della corrispondente disposizione della CDI \u00e8 stato formulato chiaramente per quanto riguarda la dimensione personale del principio di specialit\u00e0. Secondo il parere del Consiglio federale esiste quindi un motivo serio e oggettivo per adeguare la prassi fondata sull\u2019attuale giurisprudenza.</span></p><p style=\"margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:150%; widows:0; orphans:0; font-size:11pt\"><span style=\"font-family:Arial\">Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l\u2019AFC \u00e8 tenuta, in virt\u00f9 dell\u2019articolo</span><span style=\"font-family:Arial\">&#xa0;</span><span style=\"font-family:Arial\">14 capoverso</span><span style=\"font-family:Arial\">&#xa0;</span><span style=\"font-family:Arial\">2 della legge federale sull\u2019assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (legge sull\u2019assistenza amministrativa fiscale; RS</span><span style=\"font-family:Arial\">&#xa0;</span><span style=\"font-family:Arial\">651.1), a informare d\u2019ufficio tutte le persone la cui qualit\u00e0 di parte risulta chiaramente dagli atti da trasmettere (cfr. tra l\u2019altro DTF</span><span style=\"font-family:Arial\">&#xa0;</span><span style=\"font-family:Arial\">146 I 172 e sentenza del TF 2C_310/2020). Fino ad ora, in singoli casi gli altri Stati dovevano chiedere alla Svizzera di poter impiegare le informazioni ottenute anche in relazione a terzi nel contesto della richiesta originale. A tale scopo l\u2019AFC ha condotto una nuova procedura per l\u2019impiego (ulteriore) dei dati e, di volta in volta, ne ha informato le persone direttamente coinvolte. Dalla decisione principale del Tribunale federale si \u00e8 registrato un numero molto basso di tali richieste: meno di dieci rispetto alle diverse migliaia di richieste originariamente trattate. Ciascuna di queste richieste \u00e8 stata approvata dall\u2019AFC, poich\u00e9 il criterio dell\u2019esame della rilevanza che lo Stato richiesto deve applicare in base allo standard rappresenta una soglia bassa e nella prassi equivale a un esame della plausibilit\u00e0. Anche secondo la giurisprudenza, questo criterio non deve essere sopravvalutato e, in caso di dubbio, deve essere preferita l\u2019assistenza amministrativa. Pertanto questa precisazione apportata al commentario dovrebbe avere un impatto limitato, considerato il numero molto ridotto di richieste pervenute relative all\u2019impiego ulteriore delle informazioni e il loro esito. Inoltre, i contribuenti interessati possono far valere i loro diritti nello Stato richiedente con cui hanno gi\u00e0 un punto di contatto fiscale. Alla luce delle conseguenze pratiche molto limitate, il Consiglio federale ritiene che il recepimento da parte dell\u2019Amministrazione del chiarimento apportato al commentario sia appropriato e conforme alla legge.</span></p><p style=\"margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:150%; widows:0; orphans:0; font-size:11pt\"><span style=\"font-family:Arial; -aw-import:ignore\">&#xa0;</span></p><p style=\"margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:150%; widows:0; orphans:0; font-size:11pt\"><span style=\"font-family:Arial\">3. tutte le persone la cui qualit\u00e0 di parte risulta chiaramente dagli atti da trasmettere, continueranno a essere informate dall\u2019AFC nell\u2019ambito della richiesta (vedi la risposta precedente). Per le altre persone che trasmettono spontaneamente informazioni all\u2019AFC, quest\u2019ultima si attiene al principio gi\u00e0 consolidato dalla giurisprudenza secondo cui la qualit\u00e0 di parte viene concessa quando pu\u00f2 essere reso plausibile un interesse degno di protezione </span><span style=\"font-family:Arial; font-style:italic\">attuale</span><span style=\"font-family:Arial\"> e </span><span style=\"font-family:Arial; font-style:italic\">concreto</span><span style=\"font-family:Arial\"> a partecipare alla procedura. Tuttavia, la valutazione dell\u2019AFC considerer\u00e0 d\u2019ora in poi anche il fatto che lo Stato richiedente potrebbe impiegare le informazioni ottenute nel quadro di una richiesta in relazione a ciascuna persona. Ci\u00f2 vale in particolare per i dipendenti delle banche, i fiduciari e gli avvocati a cui l\u2019autrice dell\u2019interpellanza fa riferimento per nome. In linea di principio, i loro nomi vengono oscurati perch\u00e9 si presume che non siano rilevanti. Tuttavia, se le informazioni su di essi dovessero risultare rilevanti ai fini della richiesta, tali dati saranno trasmessi allo Stato richiedente a seguito dell\u2019accertamento di un interesse degno di protezione attuale e concreto. Nella prassi per\u00f2 un interesse degno di protezione \u00e8 dato molto raramente. In linea di principio la trasmissione di queste informazioni continuer\u00e0 dunque a essere effettuata senza che la persona terza partecipi alla procedura se la sua qualit\u00e0 di parte non \u00e8 stata n\u00e9 accertata n\u00e9 garantita. In questo contesto, la prassi dell\u2019AFC rimane quindi invariata. </span></p><p style=\"margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:150%; widows:0; orphans:0; font-size:11pt\"><span style=\"font-family:Arial; -aw-import:ignore\">&#xa0;</span></p><p style=\"margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:150%; widows:0; orphans:0; font-size:11pt\"><span style=\"font-family:Arial\">4. nel quadro della discussione sulla precisazione del commentario da parte dell\u2019OCSE, la Svizzera ha spiegato la giurisprudenza del Tribunale federale e ha difeso la dimensione personale della limitazione d\u2019uso (principio di specialit\u00e0) a tutti i livelli dell\u2019OCSE. \u00c8 stato chiaramente espresso che l\u2019interpretazione svizzera del principio di specialit\u00e0 non corrisponde alla volont\u00e0 delle parti contraenti. La Svizzera \u00e8 stata l\u2019unico paese a difendere questa posizione in seno all\u2019OCSE. Il Forum globale aveva gi\u00e0 criticato la Svizzera per la prassi fondata sulla decisione principale del Tribunale federale sopra citata e l\u2019aveva invitata, mediante una raccomandazione, ad allineare quanto prima la sua prassi allo standard, che il Forum globale stesso ha sempre inteso nel senso della precisazione esplicita effettuata. Se la Svizzera rimane nella sua posizione isolata, ne subir\u00e0 le conseguenze nel rapporto sulla valutazione tra pari: il Forum globale giunger\u00e0 alla conclusione che la Svizzera non \u00e8 pi\u00f9 conforme agli standard. Ci\u00f2 comporterebbe, tra l\u2019altro, l\u2019inclusione della Svizzera nell\u2019elenco dell\u2019UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. </span></p><p style=\"margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:150%; widows:0; orphans:0; font-size:11pt\"><span style=\"font-family:Arial; -aw-import:ignore\">&#xa0;</span></p><p style=\"margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:150%; widows:0; orphans:0; font-size:11pt\"><span style=\"font-family:Arial\">5. nei casi menzionati, l\u2019interpretazione delle CDI deve basarsi direttamente sul commentario precisato del Modello OCSE. In linea di principio, non \u00e8 previsto alcun adeguamento delle disposizioni delle CDI.</span></p></div>","FederalCouncilProposal":null,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1723593600000)\/","SubmittedBy":"Schneeberger Daniela","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1727440573000)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"8|2446","Category":null,"Modified":"\/Date(1763096249523)\/","SubmissionDate":"\/Date(1713139200000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5203,"SubmissionLegislativePeriod":52,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica internazionale|Imposte"}}