{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20244582,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20244582,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20244582,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20244582,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20244582,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20244582,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20244582,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20244582,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20244582,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20244582,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20244582,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20244582,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20244582,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20244582,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20244582,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20244582,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20244582,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20244582,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"24.4582","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Burocrazia eccessiva per gli intermediari assicurativi che operano con stipulanti professionisti: la prassi contrasta la volont\u00e0 del legislatore nella LSA riveduta","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Un\u2019efficace sorveglianza sugli abusi che persegua gli indizi, effettui controlli in loco e tolga rapidamente dalla circolazione le \u00abpecore nere\u00bb: questo \u00e8 l\u2019obiettivo che il Parlamento si era prefissato con l\u2019inasprimento della regolamentazione degli intermediari assicurativi nel quadro dell\u2019ultima revisione parziale della legge del 17&nbsp;dicembre&nbsp;2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS&nbsp;961.01). Una delle idee di fondo della revisione della LSA era quella di creare un sistema di regolamentazione e di sorveglianza basato sulla protezione dei clienti e orientato alle esigenze specifiche di protezione dei rispettivi stipulanti.</p><p>Con l\u2019articolo&nbsp;190b dell\u2019ordinanza del 9&nbsp;novembre&nbsp;2005 sulla sorveglianza (OS; RS&nbsp;961.011) \u00e8 stata invece introdotta una sorveglianza preventiva e basata sui dati, che non corrisponde allo scopo definito nell\u2019articolo&nbsp;1 capoverso&nbsp;2 LSA (sorveglianza sugli abusi).</p><p>&nbsp;</p><p>Alla luce di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande riportate di seguito.</p><ol><li>Il Consiglio federale ritiene che vi siano ragioni giustificabili per cui solo gli intermediari assicurativi, ovvero gli unici fornitori di servizi finanziari sottoposti alla vigilanza della FINMA che non gestiscono fondi dei clienti, siano soggetti a questa sorveglianza duale?&nbsp;</li><li>Dal punto di vista della protezione dei clienti, vi sono motivi fondati per cui gli intermediari assicurativi secondo la LSA sono soggetti a una regolamentazione molto pi\u00f9 severa e onerosa dal punto di vista amministrativo rispetto ai consulenti alla clientela secondo la legge del 15&nbsp;giugno&nbsp;2018 sui servizi finanziari (LSerFi; RS&nbsp;950.1)?</li><li>Il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione&nbsp;24.3208, la quale chiede che le disposizioni in materia di sorveglianza degli intermediari e la relativa disposizione penale non siano applicabili alle imprese di riassicurazione. Oltre alla competitivit\u00e0 della piazza economica svizzera, l\u2019argomento principale della mozione \u00e8 che i clienti professionisti hanno esigenze di protezione minori. Il Consiglio federale condivide l\u2019opinione secondo cui lo stesso argomento potrebbe giustificare un\u2019analoga eccezione per gli intermediari assicurativi che operano esclusivamente con stipulanti professionisti?</li></ol>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<span><p><span><u>Ad domanda 1</u></span><span>: gli intermediari assicurativi non vincolati possono esercitare la loro attivit\u00e0 soltanto se iscritti nel registro di cui all\u2019articolo 42 LSA. L\u2019articolo 183 OS precisa che a tale obbligo di iscrizione sono sottoposte sia imprese individuali e societ\u00e0 di persone che persone giuridiche. I dipendenti che offrono o concludono contratti di assicurazione per conto del proprio datore di lavoro sono contrassegnati in modo specifico dalla FINMA nel registro. In questo contesto si parla anche di una cosiddetta sorveglianza \u00abduale\u00bb, La LSA ha tra l\u2019altro lo scopo di proteggere gli assicurati dagli abusi, in funzione delle loro esigenze di protezione (art. 1 cpv. 2 LSA). Questa sorveglianza \u00abduale\u00bb corrisponde alla prassi di lungo corso della FINMA.</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>Il Consiglio federale \u00e8 consapevole del fatto che il sistema di sorveglianza \u00abduale\u00bb sugli intermediari assicurativi rappresenta una peculiarit\u00e0 sia rispetto ad altri fornitori di servizi finanziari nazionali (ad es. gestori patrimoniali) sia nel confronto internazionale. In occasione dell\u2019ultima revisione della LSA e dell\u2019OS tale sistema non \u00e8 stato tuttavia messo in discussione n\u00e9 dal Parlamento federale n\u00e9 dal settore interessato.</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span><u>Ad domanda 2:</u></span><span> i consulenti alla clientela secondo la LSerFi non assoggettati alla vigilanza prudenziale conformemente all\u2019articolo 3 della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1) devono essere iscritti nel registro dei consulenti di cui all\u2019articolo 28 e seguenti LSerFi. Ad eccezione della clausola in materia di garanzia, le condizioni di registrazione per i consulenti alla clientela secondo la LSerFi corrispondono, sotto il profilo materiale, a quelle poste agli intermediari assicurativi secondo la LSA. La LSA incarica la FINMA di vigilare costantemente sugli intermediari assicurativi. Il legislatore ha infatti adeguato in tal senso l\u2019articolo 46 capoverso 1 lettera b LSA sancendo in maniera esplicita i requisiti della buona reputazione e della garanzia dell\u2019esecuzione degli obblighi da parte degli intermediari assicurativi.</span></p><p><span>L\u2019obbligo di redigere un rapporto di cui all\u2019articolo 190b OS mira ad assicurare che la FINMA possa rilevare annualmente presso gli intermediari assicurativi registrati le informazioni necessarie a questa sua attivit\u00e0 di sorveglianza. Le condizioni di registrazione previste dalla legge esigono pertanto la sorveglianza preventiva e basata sui dati menzionata dall\u2019autore dell\u2019interpellanza. </span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span><u>Ad domanda 3</u></span><span>: nel suo parere alla mozione 24.3208, il Consiglio federale condivide la valutazione dell\u2019autore della mozione secondo cui l\u2019attuale regolamentazione pu\u00f2 penalizzare le imprese di riassicurazione svizzere. Nel dibattito parlamentare concernente tale mozione, l\u2019Esecutivo ha anche affermato che la regolamentazione potrebbe comportare una restrizione nella scelta degli intermediari assicurativi da parte delle imprese di assicurazione diretta e di riassicurazione nonch\u00e9 una relativa limitazione dell\u2019offerta di mercato. Inoltre, per il Consiglio federale non vi sono dubbi sul fatto che nell\u2019ambito della riassicurazione i clienti professionisti abbiano un\u2019esigenza di protezione meno marcata. Al fine di eliminare simili svantaggi concorrenziali, l\u2019Esecutivo ritiene opportuno apportare adeguamenti legali. Questi punti non possono tuttavia essere trasposti uno per uno a tutti gli stipulanti professionisti. Sono considerati \u00abstipulanti professionisti\u00bb ai sensi dell\u2019articolo</span><span>&nbsp;</span><span>98</span><span><em>a</em></span><span> capoverso 2 LCA un\u2019ampia gamma di persone e istituzioni con esigenze di protezione differenti. Oltre a istituti finanziari sottoposti a una vigilanza prudenziale, in questo concetto rientrano gli istituti di previdenza o gli enti di diritto pubblico (quindi anche i Comuni) nonch\u00e9, in base ai criteri finanziari predefiniti, soprattutto le PMI (art. 98</span><span><em>a</em></span><span> cpv. 2 lett. g LCA). Secondo il Consiglio federale, il diritto vigente tiene adeguatamente conto della minore esigenza di protezione degli stipulanti professionisti (cfr. ad es. art. 98</span><span><em>a</em></span><span> LCA nonch\u00e9 art. 30</span><span><em>a</em></span><span> e art. 30</span><span><em>d</em></span><span> LSA). Inoltre, l\u2019articolo</span><span>&nbsp;</span><span>190</span><span><em>b</em></span><span> capoverso</span><span>&nbsp;</span><span>4 OS stabilisce che la natura e la portata degli indicatori e delle informazioni rilevati dalla FINMA dipendono dalle dimensioni, dalla tipologia e dai rischi dell\u2019attivit\u00e0 esercitata. La portata del rapporto annuale degli intermediari assicurativi registrati che lavorano esclusivamente per stipulanti professionisti dovrebbe pertanto essere pi\u00f9 contenuta. A ci\u00f2 si aggiunge il fatto che, nella nuova regolamentazione in materia di intermediari assicurativi introdotta con l\u2019ultima revisione della LSA, il legislatore ha rinunciato a effettuare un\u2019ulteriore differenziazione nella tutela del cliente sulla base del concetto di \u00abstipulante professionista\u00bb. Alla luce delle diverse esigenze di protezione descritte e dei problemi in termini di attuazione nel caso di stipulanti di PMI, il diritto vigente risulta tuttora appropriato.</span></p></span>","FederalCouncilProposal":null,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1739923200000)\/","SubmittedBy":"Walti Beat","BusinessStatus":203,"BusinessStatusText":"La dichiarazione sull\u2019intervento \u00e8 disponibile","BusinessStatusDate":"\/Date(1739951235000)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"15|24","Category":null,"Modified":"\/Date(1763091590357)\/","SubmissionDate":"\/Date(1734652800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5206,"SubmissionLegislativePeriod":52,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Economia|Finanze"}}