{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250047,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250047,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250047,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250047,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250047,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250047,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250047,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250047,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250047,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250047,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250047,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250047,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250047,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250047,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250047,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250047,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250047,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20250047,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"25.047","BusinessType":1,"BusinessTypeName":"Oggetto del Consiglio federale","BusinessTypeAbbreviation":"OCF","Title":"Legge federale sui diritti politici. Modifica","Description":"Messaggio del 30 aprile 2025 concernente la modifica della legge federale sui diritti politici","InitialSituation":"<h2 class=\"Titel_d\"><strong>Comunicato stampa del Consiglio federale del 30.04.2025</strong></h2><p class=\"Standard_d\"><strong>Il Consiglio federale adotta modifiche nell\u2019ambito dei diritti politici</strong></p><p class=\"Standard_d\"><strong>Nella seduta del 30 aprile 2025 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente diverse modifiche della legge federale sui diritti politici (LDP) e ha posto in vigore al 1\u00b0 luglio 2027 una modifica dell\u2019ordinanza sui diritti politici (ODP). Le modifiche di legge riguardano tra l\u2019altro lo svolgimento delle votazioni popolari federali, l\u2019iter giurisdizionale per i ricorsi sulle elezioni e votazioni nonch\u00e9 l\u2019istituzione di una base legale per le prove di raccolta elettronica delle firme (e-collecting).</strong></p><p class=\"Standard_d\">La LDP \u00e8 una base stabile per la garanzia e l\u2019esercizio dei diritti politici, ma le richieste avanzate attraverso alcuni interventi parlamentari e le condizioni quadro parzialmente mutate evidenziano la necessit\u00e0 di procedere ad alcune modifiche puntuali. La revisione parziale della LDP comprende tra l\u2019altro le seguenti modifiche:</p><ul><li><p class=\"Standard_d\">attuando la mozione 20.3419 il Consiglio federale va espressamente autorizzato a differire o annullare una votazione popolare gi\u00e0 indetta. Pu\u00f2 tuttavia procedere in questo senso a condizioni restrittive, ossia soltanto se si \u00e8 verificato o incombe la minaccia che si verifichi un grave turbamento dell\u2019espressione del voto, dello spoglio o della formazione della volont\u00e0 degli aventi diritto di voto.</p></li><li><p class=\"Standard_d\">La norma riguardante il voto degli aventi diritto di voto disabili va completata e adeguata. Per le votazioni federali l\u2019espressione del voto deve in futuro essere concepita in modo tale da agevolare gli aventi diritto di voto non vedenti o ipovedenti nel votare autonomamente, nel rispetto del segreto del voto (attuazione della Mo. 22.3371). A tale scopo la Confederazione adatter\u00e0 il formato delle schede e metter\u00e0 a disposizione apposite mascherine per la loro compilazione.</p></li><li><p class=\"Standard_d\">I governi cantonali devono rimanere la prima giurisdizione per i ricorsi sulle elezioni e votazioni federali. Tuttavia, se vengono censurate irregolarit\u00e0 che hanno presumibilmente ripercussioni in pi\u00f9 Cantoni o che sono state causate da un\u2019autorit\u00e0 amministrativa della Confederazione, in futuro sar\u00e0 possibile depositare i ricorsi direttamente presso il Tribunale federale (attuazione della Mo. 22.3933).</p></li><li><p class=\"Standard_d\">\u00c8 previsto un nuovo disciplinamento dell\u2019impiego di mezzi tecnici per accertare i risultati. In futuro dovr\u00e0 essere svolto per legge un controllo della plausibilit\u00e0 dei risultati ottenuti con la registrazione e il conteggio elettronici delle schede di voto (il cosiddetto e-counting). In questo modo il Consiglio federale attua una raccomandazione della Commissione della gestione del Consiglio nazionale.</p></li><li><p class=\"Standard_d\">Nella LDP viene inserita una base legale per consentire a titolo sperimentale la raccolta elettronica delle firme (e-collecting). Le prove saranno possibili per i referendum facoltativi, per le iniziative popolari e per le proposte di candidatura alle elezioni del Consiglio nazionale.</p></li><li><p class=\"Standard_d\">In futuro i membri di un comitato d\u2019iniziativa dovranno indicare il loro domicilio e anno di nascita invece del loro indirizzo (attuazione della Mo. 24.3425). Le informazioni continueranno a dover essere riportate sulle liste delle firme e saranno pubblicate nel Foglio federale.</p></li></ul><p class=\"Standard_d\">La revisione parziale dell\u2019ODP modifica le norme secondo cui sono fissate le date delle votazioni popolari federali nel primo e secondo trimestre. L\u2019obiettivo \u00e8 evitare che la prima data dell\u2019anno cada molto presto. In futuro la prima votazione non si terr\u00e0 prima del 22 febbraio e nella maggior parte dei casi si svolger\u00e0 a marzo. Viene inoltre eliminata la data di fine novembre degli anni in cui viene rinnovato il Consiglio nazionale, finora mai utilizzata per le votazioni.</p>","Proceedings":"<h3 class=\"SDA_Meldung_d\">Notizia&nbsp;ATS</h3><h3 class=\"Debatte_sda_linksb\u00fcndig_d\"><strong>Dibattito al Consiglio nazionale, 18.09.2025</strong></h3><p class=\"Standard_d\"><strong>Aggiornata legge sui diritti politici</strong></p><p class=\"Standard_d\"><strong>Via libera da parte del Consiglio nazionale - con 128 voti a 62 - alla revisione della legge federale sui diritti politici (LDP). Le novit\u00e0 riguardano in particolare lo svolgimento delle votazioni popolari federali, l'iter giurisdizionale per i ricorsi sulle elezioni e votazioni nonch\u00e9 l'istituzione di una base legale per le prove di raccolta elettronica delle firme (e-collecting).</strong></p><p class=\"Standard_d\">Per consentire il diritto di voto dei non vedenti o ipovedenti, \u00e8 previsto che la Confederazione metta a disposizione dei Cantoni schede di voto che potranno essere compilate mediante apposite mascherine. Le autorit\u00e0 cantonali dovranno adottare misure per attuare la normativa federale, ma disporranno di un margine di manovra e non dovranno adeguare tutte le modalit\u00e0 di voto.</p><p class=\"Standard_d\">Per quanto riguarda i ricorsi sulle elezioni e votazioni federali, i Governi cantonali rimarranno in linea di massima la prima giurisdizione. Se per\u00f2 le irregolarit\u00e0 hanno ripercussioni in pi\u00f9 Cantoni o sono state causate da un'autorit\u00e0 federale, i ricorsi potranno essere presentati direttamente al Tribunale federale.</p><p class=\"Standard_d\">Per quanto riguarda i comitati d'iniziativa, i membri dovranno indicare semplicemente il loro domicilio e l'anno di nascita, e non pi\u00f9 l'indirizzo. Le informazioni sugli autori di un'iniziativa popolare continueranno a figurare sulle liste delle firme e saranno pubblicate nel Foglio federale.</p><p class=\"Standard_d\">Da notare che il messaggio governativo prevedeva anche la possibilit\u00e0, per lo stesso Consiglio federale, di differire o annullare una votazione popolare gi\u00e0 indetta, se vi \u00e8 il rischio che vi sia \"un grave turbamento dell'espressione del voto, dello spoglio o della formazione della volont\u00e0 degli aventi diritto di voto\".</p><p class=\"Standard_d\">Tale articolo di legge \u00e8 per\u00f2 stato stralciato oggi dal Nazionale all'unanimit\u00e0. \"\u00c8 troppo generico e lascia margini interpretativi eccessivi\", ha sostenuto Giorgio Fonio (Centro/TI). Limiterebbe inutilmente la capacit\u00e0 d'azione del Consiglio federale e rischierebbe di creare pi\u00f9 problemi che soluzioni, ha aggiunto la relatrice commissionale C\u00e9line Weber (PVL/VD). \"La pandemia - ha proseguito - ha infatti dimostrato che, grazie al diritto d'urgenza, il Consiglio federale dispone gi\u00e0 oggi della possibilit\u00e0 di annullare o rinviare una votazione in caso di crisi\".</p><p>&nbsp;</p><h3 class=\"SDA_Meldung_d\">Notizia&nbsp;ATS</h3><h3 class=\"Debatte_sda_linksb\u00fcndig_d\"><strong>Dibattito al Consiglio degli Stati, 12.03.2026</strong></h3><p class=\"Standard_d\"><strong>S\u00ec a revisione legge sui diritti politici; prove e-collecting</strong></p><p class=\"Standard_d\"><strong>Via libera anche da parte del Consiglio degli Stati - con 35 voti a 2 - alla revisione della legge federale sui diritti politici (LDP). Le novit\u00e0 riguardano in particolare lo svolgimento delle votazioni popolari federali, l'iter giurisdizionale per i ricorsi sulle elezioni e votazioni nonch\u00e9 l'istituzione di una base legale per le prove di raccolta elettronica delle firme (e-collecting). Il Consiglio nazionale, a cui il dossier ritorna per delle divergenze minori, aveva fatto altrettanto lo scorso settembre.</strong></p><p class=\"Standard_d\">Tra le novit\u00e0 della modifica della legge, i comitati di iniziativa e di referendum dovrebbero poter raccogliere, in via sperimentale, le firme per via elettronica. Prima dell'introduzione definitiva di questo strumento dovr\u00e0 per\u00f2 essere effettuata una fase di sperimentazione intensiva, ha spiegato la relatrice commissionale Heidi Z'graggen. Su questo punto entrambi i rami del Parlamento si sono detti d'accordo.</p><p class=\"Standard_d\">A differenza del Nazionale, il Consiglio degli Stati si \u00e8 espresso affinch\u00e9 tali prove debbano essere geograficamente delimitate. La Camera dei cantoni vuole inoltre che vengano precisate le disposizioni relative al rispetto del segreto di voto e ai rischi di abuso.</p><p class=\"Standard_d\">Per consentire il diritto di voto dei non vedenti o ipovedenti, \u00e8 previsto in particolare che la Confederazione metta a disposizione dei Cantoni schede di voto che potranno essere compilate mediante apposite mascherine. Le autorit\u00e0 cantonali dovranno adottare misure per attuare la normativa federale, ma disporranno di un margine di manovra e non dovranno adeguare tutte le modalit\u00e0 di voto, ha sottolineato ancora Z'graggen a nome della commissione.</p><p class=\"Standard_d\">Per quanto riguarda i ricorsi sulle elezioni e votazioni federali, i Governi cantonali rimarranno in linea di massima la prima giurisdizione. Se per\u00f2 le irregolarit\u00e0 hanno ripercussioni in pi\u00f9 Cantoni o sono state causate da un'autorit\u00e0 federale, i ricorsi potranno essere presentati direttamente al Tribunale federale.</p><p class=\"Standard_d\">Quanto ai comitati d'iniziativa, i membri dovranno indicare semplicemente il loro domicilio e l'anno di nascita, e non pi\u00f9 l'indirizzo. Le informazioni sugli autori di un'iniziativa popolare continueranno a figurare sulle liste delle firme e saranno pubblicate nel Foglio federale.</p><p class=\"Standard_d\">Rispetto al Nazionale, i \"senatori\" hanno voluto seguire l'esecutivo su un altro punto. Il messaggio governativo prevede infatti la possibilit\u00e0, per lo stesso Consiglio federale, di differire o annullare una votazione popolare gi\u00e0 indetta, se vi \u00e8 il rischio che vi sia \"un grave turbamento dell'espressione del voto, dello spoglio o della formazione della volont\u00e0 degli aventi diritto di voto\".</p><p class=\"Standard_d\">Tale articolo di legge era per\u00f2 stato stralciato dal Nazionale all'unanimit\u00e0, perch\u00e9 giudicato troppo generico e lasciava margini interpretativi eccessivi. Secondo la Camera del popolo, esso limiterebbe inutilmente la capacit\u00e0 d'azione del Consiglio federale e rischierebbe di creare pi\u00f9 problemi che soluzioni. Oggi, tuttavia, il plenum - con 41 voti contro 1 - ha preferito seguire la proposta di Beat Rieder (Centro/VS) di riprendere la proposta governativa.</p><p>&nbsp;</p><h3 class=\"SDA_Meldung_d\">Notizia&nbsp;ATS</h3><h3 class=\"Debatte_sda_linksb\u00fcndig_d\"><strong>Dibattito al Consiglio nazionale, 04.06.2026</strong></h3><p class=\"Standard_d\">Il Consiglio nazionale ha mantenuto alcune divergenze con gli Stati in merito alla modifica della legge sui diritti politici. In particolare, pensa che occorra imporre dei vincoli al Consiglio federale per quanto riguarda la fissazione dei giorni delle votazioni popolari per evitare manovre tattico-politiche nell\u2019assegnare gli oggetti ai singoli giorni delle votazioni.</p><p>&nbsp;</p><h3 class=\"SDA_Meldung_d\">Notizia&nbsp;ATS</h3><h3 class=\"Debatte_sda_linksb\u00fcndig_d\"><strong>Dibattito al Consiglio degli Stati, 09.06.2026</strong></h3><p class=\"Standard_d\">Il Consiglio degli Stati ha mantenuto alcune divergenze col Nazionale per quanto riguarda la legge sui diritti politici. In particolare, vi \u00e8 disaccordo sulle regole per la fissazione delle date delle votazioni relative alle iniziative e ai referendum. Il Consiglio nazionale intende imporre maggiori vincoli al Consiglio federale. A suo avviso, le iniziative pronte per essere sottoposte a votazione devono, in linea di principio, essere sottoposte a votazione in base alla data di deposito. Per i referendum, fa fede la data della votazione finale della legge impugnata. Sono previste deroghe. Per il Consiglio degli Stati, tale soluzione limiterebbe eccessivamente il margine di manovra del Consiglio federale, che \u00e8 gi\u00e0 attualmente ristretto.</p><p>&nbsp;</p><h3 class=\"SDA_Meldung_d\">Notizia&nbsp;ATS</h3><h3 class=\"Debatte_sda_linksb\u00fcndig_d\"><strong>Dibattito al Consiglio nazionale, 15.06.2026</strong></h3><p class=\"Standard_d\"><strong>CN: s\u00ec a revisione legge sui diritti politici; appianate divergenze</strong></p><p class=\"Standard_d\"><strong>Via libera alla revisione della legge federale sui diritti politici (LDP). Oggi il Consiglio nazionale ha eliminato le ultime divergenze che ancora l'opponevano alla Camera dei cantoni. Il dossier \u00e8 cos\u00ec pronto le votazioni finali.</strong></p><p class=\"Standard_d\">Le novit\u00e0 riguardano in particolare lo svolgimento delle votazioni federali, l'iter giurisdizionale per i ricorsi sulle elezioni e votazioni, nonch\u00e9 l'istituzione di una base legale per le prove di raccolta elettronica delle firme (e-collecting).</p><p class=\"Standard_d\">Grazie a quest'ultima modifica i comitati di iniziativa e di referendum dovrebbero poter raccogliere, in via sperimentale, le firme per via elettronica. Prima dell'introduzione definitiva di questo strumento dovr\u00e0 per\u00f2 essere effettuata una fase di sperimentazione intensiva, \u00e8 stato spiegato durante i dibattiti in entrambi i rami del Parlamento. L'UDC era contraria a questi test.</p><p class=\"Standard_d\">Il progetto comprende anche una serie di altre novit\u00e0 nel campo dei diritti politici. Si tratta, tra l'altro, di facilitare il voto per le persone non vedenti o ipovedenti. Per consentire tale diritto, \u00e8 previsto in particolare che la Confederazione metta a disposizione dei Cantoni schede di voto che potranno essere compilate mediante apposite mascherine. Le autorit\u00e0 cantonali dovranno adottare misure per attuare la normativa federale, ma disporranno di un margine di manovra e non dovranno adeguare tutte le modalit\u00e0 di voto</p><p class=\"Standard_d\">Gli ultimi punti di disaccordo riguardavano per\u00f2 un altro ambito: le regole per fissare le date delle votazioni sulle iniziative e sui referendum. Il Consiglio nazionale voleva imporre maggiori vincoli al Consiglio federale per evitare il rischio di manovre politiche. La Camera dei Cantoni vi si \u00e8 sempre opposta. Oggi il Nazionale - con 94 voti a 86 - si \u00e8 allineato a questa decisione.</p><p class=\"Standard_d\">Ha inoltre ceduto riguardo alla competenza del Consiglio federale di rinviare o annullare una votazione. Il Consiglio degli Stati aveva deciso di fissare a dieci mesi dalla fine di un \"grave turbamento dell'espressione del voto\" il termine per ripetere la consultazione. Tale articolo di legge era inizialmente stato stralciato dal Nazionale all'unanimit\u00e0, perch\u00e9 giudicato troppo generico e lasciava margini interpretativi eccessivi. Oggi la Camera del popolo - seppur di misura, per 85 voti contro 81 e 19 astensioni - si \u00e8 allineata a quella dei Cantoni.</p><p class=\"Standard_d\">Per quanto riguarda altri punti della revisione, come i ricorsi sulle elezioni e votazioni federali, i due rami del Parlamento si erano gi\u00e0 accordati: i Governi cantonali rimarranno in linea di massima la prima giurisdizione. Se per\u00f2 le irregolarit\u00e0 hanno ripercussioni in pi\u00f9 Cantoni o sono state causate da un'autorit\u00e0 federale, i ricorsi potranno essere presentati direttamente al Tribunale federale.</p><p class=\"Standard_d\">Quanto ai comitati d'iniziativa, i membri dovranno indicare semplicemente il loro domicilio e l'anno di nascita, e non pi\u00f9 l'indirizzo. Le informazioni sugli autori di un'iniziativa popolare continueranno a figurare sulle liste delle firme e saranno pubblicate nel Foglio federale.<br>&nbsp;</p><h2 class=\"Titel_d\"><strong>Informazioni</strong></h2><p class=\"Ausk\u00fcnfte_d\">Segreteria della Commissione delle istituzioni politiche (CIP)</p><p class=\"Ausk\u00fcnfte_d\"><a href=\"mailto:spk.cip@parl.admin.ch\">spk.cip@parl.admin.ch</a></p><p class=\"Ausk\u00fcnfte_d\"><a href=\"https://www.parlament.ch/it/organe/commissioni/commissioni-tematiche/commissioni-cip\">Commissione delle istituzioni politiche (CIP)</a></p>","DraftText":null,"SubmittedText":null,"ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":null,"FederalCouncilProposal":null,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":null,"SubmittedBy":null,"BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1781861696000)\/","ResponsibleDepartment":10,"ResponsibleDepartmentName":"Cancelleria federale","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"CaF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"4|34|1236","Category":"IIIb/IV","Modified":"\/Date(1782812634880)\/","SubmissionDate":"\/Date(1745971200000)\/","SubmissionCouncil":null,"SubmissionCouncilName":null,"SubmissionCouncilAbbreviation":null,"SubmissionSession":5208,"SubmissionLegislativePeriod":52,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica nazionale|Media e comunicazione|Diritti umani"}}