{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250069,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250069,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250069,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250069,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250069,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250069,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250069,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250069,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250069,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250069,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250069,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250069,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250069,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250069,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250069,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250069,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250069,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20250069,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"25.069","BusinessType":1,"BusinessTypeName":"Oggetto del Consiglio federale","BusinessTypeAbbreviation":"OCF","Title":"Legge sulle epidemie. Modifica","Description":"Messaggio del 20 agosto 2025 concernente la modifica della legge sulle epidemie","InitialSituation":"<h2 class=\"Titel_d\"><strong>Comunicato stampa del Consiglio federale del 20.08.2025</strong></h2><p class=\"Standard_d\"><strong>Revisione della legge sulle epidemie per migliorare la gestione delle crisi sanitarie</strong></p><p class=\"Standard_d\">Il Consiglio federale intende proteggere meglio la salute della popolazione da future pandemie. Propone quindi una modifica della legge sulle epidemie (LEp) nell\u2019intento di ottimizzare la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni e lottare contro le minacce rappresentate dalle malattie trasmissibili o dalle resistenze agli antibiotici. In particolare sar\u00e0 precisata la ripartizione delle competenze tra i vari livelli statali. Il Consiglio federale ha trasmesso il relativo messaggio al Parlamento nella seduta del 20 agosto 2025.</p><p class=\"Standard_d\">&nbsp;</p><p class=\"Standard_d\">Durante la pandemia di COVID-19, la LEp si \u00e8 dimostrata nel complesso un valido strumento. \u00c8 tuttavia necessario intervenire in alcuni ambiti per migliorare la prevenzione e la gestione delle crisi sanitarie future. La revisione della LEp si prefigge di proteggere meglio la popolazione dalle malattie trasmissibili, ma anche di lottare contro le resistenze agli antibiotici. Tiene conto dei pareri espressi da numerosi attori nel corso della procedura di consultazione e dei risultati di diverse valutazioni svolte sulla gestione della pandemia di COVID-19.</p><p class=\"Standard_d\">&nbsp;</p><p class=\"Standard_d\">Chiarire la ripartizione delle competenze</p><p class=\"Standard_d\">Il nuovo disciplinamento chiarisce la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni in caso di rischio specifico per la salute pubblica dovuto a una malattia trasmissibile. Li obbliga inoltre a prepararsi alle crisi sanitarie, in particolare predisponendo piani di gestione di crisi, tra cui il Piano pandemico nazionale, che fornisce una visione d\u2019insieme delle misure con cui la Svizzera pu\u00f2 prepararsi a una situazione pandemica e gestirla. D\u2019ora in poi, prima di dichiarare una situazione particolare, il Consiglio federale dovr\u00e0 consultare il Parlamento e i Cantoni, che rimangono i principali responsabili di imporre restrizioni, quali eventuali divieti di svolgere manifestazioni in caso di crisi. Se si riveler\u00e0 necessario, la Confederazione avr\u00e0 tuttavia la competenza di ordinare misure su scala nazionale, come l\u2019obbligo di indossare la mascherina sui trasporti pubblici.</p><p class=\"Standard_d\">Il disegno prevede altres\u00ec che i Cantoni dovranno facilitare l\u2019accesso alla vaccinazione, in particolare nelle farmacie. La Confederazione potr\u00e0 utilizzare i dati anonimizzati degli assicuratori-malattie per elaborare e attuare provvedimenti di vaccinazione e verificarne l\u2019efficacia. Nella LEp sar\u00e0 inoltre integrata una parte della legge COVID-19, segnatamente per quanto riguarda gli aiuti finanziari all\u2019economia quando subisce pesanti perdite indotte dai provvedimenti adottati nella situazione particolare o straordinaria.</p><p class=\"Standard_d\">&nbsp;</p><p class=\"Standard_d\">Rafforzare la sorveglianza</p><p class=\"Standard_d\">La pandemia di COVID-19 ha messo in luce l\u2019importanza dei sistemi che consentono di valutare rapidamente la situazione epidemiologica e di predisporre tempestivamente provvedimenti adeguati. Il nuovo disciplinamento prevede la digitalizzazione, una migliore interconnessione e il rafforzamento dei sistemi e dei metodi di sorveglianza delle malattie trasmissibili, come il sistema nazionale di dichiarazione, il monitoraggio delle acque reflue e il sequenziamento genetico di alcuni agenti patogeni. Rafforzare i sistemi di sorveglianza a livello nazionale permetter\u00e0 di identificare pi\u00f9 rapidamente le nuove minacce e di valutare meglio l\u2019impatto delle misure adottate dai Cantoni o dalla Confederazione.</p><p class=\"Standard_d\">&nbsp;</p><p class=\"Standard_d\">Assicurare l\u2019approvvigionamento con materiale medico importante</p><p class=\"Standard_d\">Il materiale medico, come i vaccini, le mascherine igieniche e di protezione delle vie respiratorie, le siringhe o i dispositivi di protezione, \u00e8 essenziale per lottare contro le epidemie. In linea di principio l\u2019approvvigionamento compete ai Cantoni e al settore privato, tuttavia la revisione precisa ed estende la competenza sussidiaria del Consiglio federale in materia. Il disegno prevede che il Consiglio federale possa far produrre direttamente materiale medico importante qualora i Cantoni o il settore privato non siano in grado di farlo. In caso di rischio specifico per la salute pubblica, le istituzioni sanitarie dovranno notificare le loro scorte di materiale medico importante e le capacit\u00e0 di posti letto ospedalieri, nonch\u00e9 costituire riserve, per esempio di mascherine. La revisione della legge prevede anche di ottimizzare il finanziamento dei vaccini, dei test e dei medicamenti acquistati dalla Confederazione semplificandone le regole e ampliandone le possibilit\u00e0.</p><p class=\"Standard_d\">&nbsp;</p><p class=\"Standard_d\">Lottare contro le resistenze agli antibiotici</p><p class=\"Standard_d\">Il numero crescente di agenti patogeni resistenti agli antibiotici rappresenta un\u2019ulteriore minaccia per la salute pubblica. La revisione parziale della legge prevede quindi di introdurre nuove misure per lottare contro le resistenze agli antibiotici e prevenire le infezioni associate alle cure (infezioni nosocomiali). La messa a disposizione di antibiotici sar\u00e0 incoraggiata da incentivi finanziari per promuovere lo sviluppo di nuovi antibiotici e la ricerca in materia e garantirne la disponibilit\u00e0 in Svizzera. Sar\u00e0 rafforzato anche l\u2019approccio One Health, che riconosce l\u2019interdipendenza tra la salute umana, animale e vegetale e l\u2019ambiente.</p>","Proceedings":"<h2 class=\"Titel_d\"><strong>Comunicato stampa della Commissione della sicurezza sociale e della sanit\u00e0 del Consiglio degli Stati del 27.01.2026</strong></h2><p class=\"Standard_d\">Dopo essere entrata in materia con 10 voti contro 2 sulla <strong>revisione parziale della legge sulle epidemie (</strong><a href=\"https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20250069\"><strong>25.069</strong></a><strong>)</strong> nel corso della seduta precedente, la Commissione ha respinto una proposta di rinvio al Consiglio federale con 9 voti contro 3 e ha quindi dato inizio alla deliberazione di dettaglio. Presa visione del <a href=\"https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-gpk-ns-2025-11-20.aspx?lang=1040\">corapporto delle Commissioni della gestione</a> (CdG), ha rilevato con soddisfazione che il Consiglio federale ha attuato buona parte delle raccomandazioni formulate a seguito dell\u2019<a href=\"https://www.parlament.ch/it/organe/commissioni/commissioni-vigilanza/commissioni-gestione-cdg/cdg-covid\">ispezione condotta dalle CdG in relazione alla pandemia di COVID-19</a>. Ha inoltre sottolineato come, in attuazione dell\u2019iv. pa. CIP-N <strong>\u00ab</strong>Migliorare la capacit\u00e0 d'intervento del Parlamento in situazioni di crisi<strong>\u00bb (</strong><a href=\"https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200437\">20.437</a>), siano gi\u00e0 stati adottati gli atti normativi che rafforzano il coinvolgimento del Parlamento in tali situazioni.</p><p class=\"Standard_d\">La Commissione ha discusso i principi della legge sulle epidemie e l\u2019ottimizzazione del modello a tre livelli da questa previsto, decidendo di apportare alcune modifiche. In particolare propone all\u2019unanimit\u00e0 di precisare espressamente all\u2019articolo 2 capoverso 3 lettera b che l\u2019impatto sulla societ\u00e0 e sull\u2019economia dei provvedimenti della Confederazione e dei Cantoni deve essere limitato il pi\u00f9 possibile quanto a intensit\u00e0 e a durata. Con 9 voti contro 0 e 1 astensione propone inoltre che per dare luogo a una situazione di particolare pericolo per la salute pubblica deve essere dato un rischio \u00abmolto\u00bb elevato di contagio da un determinato agente patogeno o di propagazione di tale agente oppure la frequenza e la gravit\u00e0 dei casi di malattia nonch\u00e9 la mortalit\u00e0 da infezione causati da tale agente devono essere \u00abmolto\u00bb elevati (art. 5<i>a</i> cpv. 1). La Commissione propone poi senza controproposte di migliorare la leggibilit\u00e0 dell\u2019articolo 6 lettera b e di precisare espressamente che per dichiarare la situazione particolare il Consiglio federale deve accertare che la situazione sanitaria d\u2019emergenza ravvisata dall\u2019OMS si applica anche alla Svizzera. Propone quindi di inserire nell\u2019articolo sulla prescrizione di provvedimenti (art. 6<i>c</i>, nuovi cpv. 3 e 4) una disposizione sui preparativi in vista del versamento di aiuti finanziari alle imprese (con 9 voti contro 0 e 1 astensione) e una disposizione sul coinvolgimento delle parti sociali e dei settori direttamente colpiti (all\u2019unanimit\u00e0).</p><p class=\"Standard_d\">La Commissione ha infine incaricato l\u2019Amministrazione di approfondire il tema dell\u2019obbligo vaccinale. Proseguir\u00e0 l\u2019esame nel corso di una prossima seduta.</p><p>&nbsp;</p><h2 class=\"Titel_d\"><strong>Comunicato stampa della Commissione della sicurezza sociale e della sanit\u00e0 del Consiglio degli Stati del 01.04.2026</strong></h2><p class=\"Standard_d\">Dopo aver preso le prime decisioni riguardanti la <strong>revisione parziale della legge sulle epidemie (</strong><a href=\"https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20250069\"><strong>25.069</strong></a><strong>)</strong> lo scorso gennaio (cfr. <a href=\"https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-s-2026-01-27.aspx?lang=1040\">comunicato stampa del 27&nbsp;gennaio 2026</a>), la CSSS-S ha proseguito la deliberazione di dettaglio approfondendo in particolare il tema dell\u2019obbligo vaccinale. Il diritto vigente prevede gi\u00e0 che, nella situazione particolare o straordinaria, il Consiglio federale possa dichiarare obbligatorie le vaccinazioni per i gruppi di popolazione a rischio, per le persone particolarmente esposte e per quelle che esercitano determinate attivit\u00e0 (art&nbsp;6 cpv.&nbsp;2 lett. d). Anche ai Cantoni \u00e8 attribuita questa facolt\u00e0 se esite un pericolo considerevole (art. 22). Queste due disposizioni rimangono invariate nell\u2019attuale revisione parziale. Tuttavia, sulla base degli approfondimenti svolti dall\u2019Amministrazione, la Commissione intende ora precisare nella legge la norma riguardante un eventuale obbligo vaccinale e ha quindi deciso, all\u2019unanimit\u00e0, di completare l\u2019articolo 22 in modo tale che l\u2019obbligo vaccinale possa essere ordinato soltanto se provvedimenti meno incisivi non sono sufficienti o idonei (cpv. 2). Questo principio \u00e8 gi\u00e0 valido oggi, ma l\u2019obiettivo \u00e8 quello di sancirlo esplicitamente nella legge. Sempre all\u2019unanimit\u00e0 la Commissione intende precisare che l\u2019obbligo vaccinale deve essere limitato nel tempo e che devono essere previste eccezioni per le persone che, per motivi medici, non possono farsi vaccinare (cpv. 3). La Commissione vuole inoltre precisare che la vaccinazione non pu\u00f2 essere imposta con forme di coercizione fisica (cpv. 4). Iscrivendo nella legge questi elementi attualmente menzionati all\u2019articolo&nbsp;38 dell\u2019ordinanza sulle epidemie, la Commissione intende disciplinare in modo pi\u00f9 trasparente i limiti dell\u2019obbligo vaccinale. Con 8&nbsp;voti contro 5 la CSSS-S propone inoltre che l\u2019inosservanza dell\u2019obbligo vaccinale non possa avere conseguenze penali, n\u00e9 a livello federale n\u00e9 a livello cantonale. In caso di mancato rispetto dell\u2019obbligo vaccinale rimangono possibili, tra l\u2019altro, provvedimenti nei confronti di singole persone secondo l\u2019articolo&nbsp;30 e seguenti LEp, come l\u2019obbligo d\u2019indossare la mascherina o conseguenze a livello di diritto del personale, ad esempio l\u2019assegnazione temporanea a un\u2019altra attivit\u00e0 che non comporti il contatto con persone vulnerabili.</p><p class=\"Standard_d\">Con 12&nbsp;voti contro 0 e 1&nbsp;astensione la Commissione propone inoltre di iscrivere nella legge il coinvolgimento delle associazioni dei fornitori di prestazioni nella preparazione di una situazione particolare (art. 6<i>a</i> cpv. 3). Secondo la Commissione, i Cantoni devono garantire l\u2019organizzazione e il finanziamento a lungo termine delle capacit\u00e0 di riserva a livello d\u2019infrastruttura e di personale per far fronte a situazioni di acuto sovraccarico negli ospedali causate da epidemie (art. 8 cpv. 1, 6&nbsp;voti contro 5 e 2&nbsp;astensioni). La Commissione vuole che in futuro le organizzazioni nazionali delle professioni sanitarie siano coinvolte nell\u2019elaborazione dei piani pandemici (art. 8 cpv. 1, 12&nbsp;voti contro 0 e 1&nbsp;astensione). All\u2019unanimit\u00e0 propone inoltre di completare il progetto in modo che la Confederazione e i Cantoni debbano adottare i provvedimenti preparatori avvalendosi di consulenze mediche e specialistiche e coinvolgendo le strutture di assistenza (art. 8 cpv. 8). Sempre all\u2019unanimit\u00e0, la Commissione ha deciso di precisare che l\u2019obbligo di collaborazione di cui all\u2019articolo 11 capoverso&nbsp;3 si applica in generale alla sorveglianza ambientale delle malattie trasmissibili e non soltanto alla sorveglianza delle acque di scarico.&nbsp;</p><p class=\"Standard_d\">In vista della prosecuzione dell\u2019esame in una delle sue prossime sedute, la Commissione ha incaricato l\u2019Amministrazione di procedere tra l\u2019altro ad accertamenti sugli aiuti finanziari previsti.</p><p>&nbsp;</p><h2 class=\"Titel_d\"><strong>Comunicato stampa della Commissione della sicurezza sociale e della sanit\u00e0 del Consiglio degli Stati del 26.06.2026</strong></h2><p class=\"Standard_d\">La Confederazione e i Cantoni dovrebbero farsi carico delle perdite di guadagno subite dalle imprese e dai lavoratori indipendenti a seguito dell\u2019adozione di misure di lotta contro la pandemia. Al termine delle sue deliberazioni sulla legge sulle epidemie, la Commissione della sicurezza sociale e della sanit\u00e0 del Consiglio degli Stati (CSSS-S) trae cos\u00ec insegnamento dalla pandemia di COVID-19. Essa ribadisce inoltre che i Cantoni devono garantire le capacit\u00e0 degli ospedali e assumere le spese per i provvedimenti necessari a tal fine.&nbsp;<br>Nella votazione sul complesso, la Commissione ha approvato all\u2019unanimit\u00e0 la <strong>revisione parziale della legge sulle epidemie (</strong><a href=\"https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20250069\"><strong>25.069</strong></a><strong>)</strong>. Sulla base delle esperienze maturate durante la pandemia di COVID-19, la Svizzera sar\u00e0 cos\u00ec meglio preparata a future crisi sanitarie. Gi\u00e0 nel novembre 2025, la CSSS-S aveva deciso di entrare in materia sul progetto con 10 voti contro 2 (v. <a href=\"https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-s-2025-11-18.aspx?lang=1040\">comunicato stampa del 18&nbsp;novembre 2025</a>). Nelle sedute di gennaio e marzo 2026, la Commissione aveva poi apportato diverse precisazioni di contenuto (v. comunicati stampa del <a href=\"https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-s-2026-01-27.aspx?lang=1040\">27&nbsp;gennaio 2026</a> e del <a href=\"https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-sgk-s-2026-04-01.aspx?lang=1040\">1\u00b0 aprile 2026</a>). Nella fase conclusiva della deliberazione di dettaglio, la CSSS-S si \u00e8 ora occupata in particolare della questione relativa agli aiuti finanziari alle imprese in relazione all\u2019adozione di misure di lotta contro la pandemia. Con 10 voti contro 2, propone di prevedere \u2013 in aggiunta ai crediti bancari garantiti proposti dal Consiglio federale per assicurare la liquidit\u00e0 \u2013 un obbligo di indennizzo per i costi correnti non coperti e le perdite di guadagno delle imprese e dei lavoratori indipendenti (art. 70<i>a</i> segg.). Questi contributi a fondo perso dovranno essere versati dopo un periodo di attesa di 30 giorni e finanziati principalmente dall\u2019autorit\u00e0 responsabile dell\u2019emanazione dei provvedimenti. L\u2019intento della Commissione \u00e8 garantire che la collettivit\u00e0 indennizzi integralmente le imprese per le restrizioni subite senza colpa a tutela della salute pubblica, trattandosi di misure volte al beneficio comune.</p><p class=\"Standard_d\">La Commissione propone inoltre, senza controproposte, che il monitoraggio vaccinale si basi in primo luogo sui dati di fatturazione degli assicuratori-malattie (art. 24). Con 9 voti favorevoli e 3 astensioni, la CSSS-S intende invece rinunciare a menzionare esplicitamente il telelavoro tra i provvedimenti di protezione dei lavoratori particolarmente a rischio, poich\u00e9 in molti settori economici il lavoro da casa non \u00e8 attuabile (art. 40<i>b</i> cpv. 2). Propone altres\u00ec, di attenuare l\u2019articolo 41 relativo alla limitazione dell\u2019entrata e dell\u2019uscita dal Paese. In particolare, il Consiglio federale dovrebbe poter emanare prescrizioni sul traffico internazionale di viaggiatori soltanto in caso di particolare pericolo per la salute pubblica (cpv. 1; 8 voti contro 3 e 2 astensioni) e, invece di imporre divieti di entrata, dovrebbe poter prevedere unicamente un obbligo di test esteso per le persone provenienti da una zona a rischio (cpv. 3; 8 voti contro 5). Infine, con 8 voti e 3 astensioni, la Commissione auspica che i Cantoni assumano le spese per i provvedimenti volti a garantire le capacit\u00e0 negli ospedali e in altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario (art. 71 nuova lett. c). Con 6 voti contro 6, 1 astensione e il voto decisivo del presidente, la CSSS-S ha invece respinto una riduzione dell\u2019elenco dei dati registrati nel sistema nazionale d\u2019informazione \u00abEntrata\u00bb, in quanto questi ultimi potrebbero rivelarsi importanti per il tracciamento delle infezioni (art. 60<i>b</i> cpv. 2).</p><p class=\"Standard_d\">Nella votazione sul complesso, la Commissione ha approvato con 11 voti e 1 astensione il limite di spesa richiesto dal Consiglio federale nel disegno 2, destinato ai contributi a programmi di organizzazioni internazionali e a istituzioni internazionali per la protezione dalle malattie trasmissibili. Sempre nella votazione sul complesso, la CSSS-S ha approvato all\u2019unanimit\u00e0 il credito d\u2019impegno nel disegno 3 relativo ad aiuti finanziari destinati allo sviluppo di antimicrobici.</p><p class=\"Standard_d\">All\u2019inizio delle sue deliberazioni, la Commissione si era fatta illustrare i principali risultati del programma nazionale di ricerca PNR 80 \u00abCovid-19 e societ\u00e0\u00bb. L\u2019oggetto \u00e8 ora pronto per l\u2019esame da parte del Consiglio degli Stati.</p><p>&nbsp;</p><h2 class=\"Titel_d\"><strong>Informazioni</strong></h2><p class=\"Ausk\u00fcnfte_d\">Segreteria della Commissione della sicurezza sociale e della sanit\u00e0 (CSSS)</p><p class=\"Ausk\u00fcnfte_d\"><a href=\"mailto:sgk.csss@parl.admin.ch\">sgk.csss@parl.admin.ch</a></p><p class=\"Ausk\u00fcnfte_d\"><a href=\"https://www.parlament.ch/it/organe/commissioni/commissioni-tematiche/commissioni-csss\">Commissione della sicurezza sociale e della sanit\u00e0 (CSSS)</a></p>","DraftText":null,"SubmittedText":null,"ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":null,"FederalCouncilProposal":null,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":null,"SubmittedBy":null,"BusinessStatus":230,"BusinessStatusText":"Fine delle discussioni della Commissione del degli Stati","BusinessStatusDate":"\/Date(1782386332000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"4|2841","Category":"IIIa/IV","Modified":"\/Date(1787648356620)\/","SubmissionDate":"\/Date(1755648000000)\/","SubmissionCouncil":null,"SubmissionCouncilName":null,"SubmissionCouncilAbbreviation":null,"SubmissionSession":5210,"SubmissionLegislativePeriod":52,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica nazionale|Salute"}}