{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250097,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250097,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250097,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250097,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250097,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250097,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250097,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250097,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250097,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250097,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250097,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250097,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250097,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250097,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250097,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250097,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250097,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20250097,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"25.097","BusinessType":1,"BusinessTypeName":"Oggetto del Consiglio federale","BusinessTypeAbbreviation":"OCF","Title":"Legge sul libero passaggio. Modifica","Description":"Messaggio del 5 dicembre 2025 concernente la modifica della legge sul libero passaggio","InitialSituation":"<h2 class=\"Titel_d\"><strong>Comunicato stampa del Consiglio federale del 05.12.2025</strong></h2><p class=\"Standard_d\"><strong>Trasferimento della previdenza 1e a un istituto di libero passaggio: il Consiglio federale adotta il messaggio</strong></p><p class=\"Standard_d\">In caso di cambiamento del posto di lavoro, i salariati che nel 2\u00b0 pilastro hanno un cosiddetto piano di previdenza 1e con possibilit\u00e0 di scelta del rischio d\u2019investimento potranno in futuro trasferire temporaneamente il loro avere di previdenza a un istituto di libero passaggio. Avranno questa possibilit\u00e0 nel caso in cui, altrimenti, sarebbero costretti a versare il loro avere a un istituto di previdenza che non consente la scelta della strategia d\u2019investimento. Inoltre, si dovrebbe garantire in modo generale che gli assicurati non lascino presso gli istituti di libero passaggio averi di previdenza che sarebbero tenuti a riversare a una cassa pensioni. Nella sua seduta del 5 dicembre 2025 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione sulla modifica della legge sul libero passaggio e trasmesso il relativo messaggio al Parlamento.</p><p>&nbsp;</p><p class=\"Standard_d\">I datori di lavoro possono assicurare i propri dipendenti che conseguono un salario annuo superiore a 136 080 franchi, per la parte eccedente questa soglia, presso istituti di previdenza speciali. Nell\u2019ambito di questi cosiddetti piani di previdenza 1e, gli assicurati possono scegliere tra pi\u00f9 strategie d\u2019investimento con differenti livelli di rischio. Nel 2023 vi erano 30 istituti di previdenza 1e (il 2 % ca. di tutti gli istituti di previdenza), cui erano affiliati circa 46 000 assicurati.</p><p class=\"Standard_d\">Se un assicurato lascia un tale istituto di previdenza (in seguito a un cambiamento del datore di lavoro), esso pu\u00f2 trasferire il valore effettivo della prestazione d\u2019uscita dell\u2019assicurato. Un\u2019eventuale perdita \u00e8 a carico di quest\u2019ultimo. La legge stabilisce che in caso di cambiamento d\u2019impiego si deve per principio trasferire l\u2019intero avere di previdenza all\u2019istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Attualmente quest\u2019obbligo vale anche nel caso in cui il nuovo datore di lavoro non offra un piano di previdenza 1e. In tal caso, un\u2019eventuale perdita subita nel piano di previdenza 1e pu\u00f2 poi risultare difficile da recuperare nel nuovo istituto di previdenza.</p><p>&nbsp;</p><p class=\"Standard_d\">Concessione di un certo tempo per recuperare le perdite subite in un piano 1e</p><p class=\"Standard_d\">In attuazione della mozione 21.4142 Proteggere gli averi di vecchiaia in caso di uscita da un piano di previdenza 1e, depositata dal consigliere agli Stati Josef Dittli, il Consiglio federale propone di accordare agli assicurati in questione la possibilit\u00e0 di trasferire a un istituto di libero passaggio, per un periodo di due anni, il loro avere di previdenza proveniente da un piano 1e. Scegliendo un istituto appropriato, questi assicurati avranno la possibilit\u00e0 di aderire a una strategia d\u2019investimento simile a quella del precedente istituto di previdenza, il che permetter\u00e0 loro, eventualmente, di recuperare le perdite subite. Allo stesso tempo, per garantire che allo scadere del termine di due anni l\u2019istituto di libero passaggio trasferisca l\u2019avere all\u2019istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro, le nuove disposizioni disciplineranno anche il necessario scambio di informazioni tra gli istituti interessati.</p><p class=\"Standard_d\">Gi\u00e0 oggi accade che averi di previdenza che dovrebbero essere trasferiti al nuovo istituto di previdenza rimangano depositati presso l\u2019istituto di libero passaggio. In futuro, se un assicurato non indicher\u00e0 il precedente istituto al nuovo istituto di previdenza, quest\u2019ultimo dovr\u00e0 cercare attivamente l\u2019avere di previdenza dell\u2019assicurato. Se l\u2019assicurato non provveder\u00e0 personalmente a far effettuare il trasferimento, il nuovo istituto di previdenza dovr\u00e0 esigerlo.</p><p>&nbsp;</p><p class=\"Standard_d\">Considerazione dei risultati della consultazione</p><p class=\"Standard_d\">Il Consiglio federale ha ora trasmesso al Parlamento il messaggio sulla relativa modifica della legge sul libero passaggio e adottato il rapporto sui risultati della procedura di consultazione. La stragrande maggioranza dei partecipanti alla consultazione si \u00e8 pronunciata a favore della possibilit\u00e0 di trasferire temporaneamente l\u2019avere depositato presso un istituto di previdenza 1e a un istituto di libero passaggio. Ha inoltre approvato i nuovi obblighi di comunicare e di esigere il trasferimento della prestazione d\u2019uscita, volti a evitare il fenomeno degli averi dimenticati. Nel limite del possibile, sono state prese in considerazione le critiche espresse riguardo ad alcuni dettagli del progetto.</p>","Proceedings":"<h2 class=\"Titel_d\"><strong>Informazioni</strong></h2><p class=\"Ausk\u00fcnfte_d\">Segreteria della Commissione della sicurezza sociale e della sanit\u00e0 (CSSS)</p><p class=\"Ausk\u00fcnfte_d\"><a href=\"mailto:sgk.csss@parl.admin.ch\">sgk.csss@parl.admin.ch</a></p><p class=\"Ausk\u00fcnfte_d\"><a href=\"https://www.parlament.ch/it/organe/commissioni/commissioni-tematiche/commissioni-csss\">Commissione della sicurezza sociale e della sanit\u00e0 (CSSS)</a></p>","DraftText":null,"SubmittedText":null,"ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":null,"FederalCouncilProposal":null,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":null,"SubmittedBy":null,"BusinessStatus":206,"BusinessStatusText":"Nella Commissione del Consiglio degli Stati","BusinessStatusDate":"\/Date(1780321459000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"44|2836","Category":"IIIb/IV","Modified":"\/Date(1787158259447)\/","SubmissionDate":"\/Date(1764892800000)\/","SubmissionCouncil":null,"SubmissionCouncilName":null,"SubmissionCouncilAbbreviation":null,"SubmissionSession":5211,"SubmissionLegislativePeriod":52,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Occupazione e lavoro|Protezione sociale"}}