{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250401,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250401,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250401,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250401,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250401,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250401,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250401,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250401,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250401,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250401,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250401,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250401,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250401,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250401,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250401,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250401,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20250401,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20250401,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"25.401","BusinessType":4,"BusinessTypeName":"Iniziativa parlamentare","BusinessTypeAbbreviation":"Iv. pa.","Title":"Tribunali della Confederazione. Introdurre un sistema disciplinare per rafforzare la fiducia in queste istituzioni","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":"<h2 class=\"Titel_d\"><strong>Comunicato stampa delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 24.01.2025</strong></h2><p class=\"Standard_d\">Le Commissioni della gestione delle Camere federali (CdG) sono venute a conoscenza del fatto che anche nei tribunali della Confederazione si verificano con una certa regolarit\u00e0 casi di comportamento scorretto da parte dei giudici. Il sanzionamento non \u00e8 possibile, fatta eccezione per la destituzione. Per rafforzare la fiducia nei tribunali della Confederazione e la loro capacit\u00e0 di funzionamento, le CdG ritengono necessario introdurre un sistema discipli-nare. A tale scopo presentano l\u2019iniziativa parlamentare <a href=\"https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20250401\">25.401</a>. Nell\u2019attuarla occorrer\u00e0 tenere conto dei principi dell\u2019indipendenza dei giudici, dell\u2019autonomia dell\u2019organizzazione e della separazione dei poteri.</p><p class=\"Standard_d\">Le CdG esercitano l\u2019alta vigilanza sulla gestione dei tribunali della Confederazione (Tribunale federale, Tribunale penale federale, Tribunale amministrativo federale e Tribunale federale dei brevetti). Per motivi legati alla separazione dei poteri e all\u2019indipendenza dei giudici, devono dar prova di moderazione nell\u2019esercizio del controllo politico. Tuttavia, nell\u2019ambito della loro attivit\u00e0 le CdG hanno ripetutamente constatato irregolarit\u00e0 anche gravi da parte dei giudici. Pur non influendo sulla giurisprudenza, questi comportamenti hanno pregiudicato il funzionamento e l\u2019immagine del tribunale in questione. Per questo motivo, secondo le CdG occorre introdurre un sistema disciplinare al fine di rafforzare la fiducia in queste istituzioni e la loro capacit\u00e0 di funzionamento.</p><p class=\"Standard_d\">Sistema disciplinare depoliticizzato e costituzionale</p><p class=\"Standard_d\">L\u2019iniziativa parlamentare presentata chiede l\u2019istituzione di una base legale per introdurre una vigilanza disciplinare sui giudici dei tribunali della Confederazione. Tale vigilanza riguarda al momento il rispetto dei doveri d\u2019ufficio da parte dei giudici e ha carattere individuale. L\u2019istituzione di un sistema disciplinare e la possibilit\u00e0 di un procedimento di destituzione dovranno essere esaminate in modo approfondito e attuate nel quadro del processo legislativo, garantendo imperativamente la possibilit\u00e0 di ricorso ai giudici sanzionati con misure disciplinari. A tal fine sar\u00e0 inoltre necessario tenere rigorosamente conto dei principi costituzionali dell\u2019indipendenza dei giudici, dell\u2019autonomia dell\u2019organizzazione dei tribunali e della separazione dei poteri.</p><p class=\"Standard_d\">Con l\u2019attuazione del sistema disciplinare bisognerebbe idealmente istituire un organo di vigilanza esterno ai tribunali, indipendente da influenze politiche. Potrebbe trattarsi di un cosiddetto tribunale di giustizia, come quello che gi\u00e0 esiste in diversi Cantoni. Anche quest\u2019organo sarebbe subordinato all\u2019alta vigilanza dell\u2019Assemblea federale conformemente alla Costituzione.</p><p class=\"Standard_d\">Il diritto vigente senza possibilit\u00e0 di sanzionamento \u00e8 insoddisfacente</p><p class=\"Standard_d\">La mancanza di una vigilanza disciplinare \u00e8 una questione di rilevanza politico-istituzionale. Le esperienze delle CdG mostrano che spesso non \u00e8 stato possibile censurare o affrontare in modo adeguato il comportamento scorretto di singoli giudici. Ci\u00f2 \u00e8 dovuto in particolare al fatto che, a eccezione della destituzione o della non rielezione, non esistono possibilit\u00e0 sanzionatorie vincolanti.</p><p class=\"Standard_d\">L\u2019unica misura disciplinare prevista dal diritto vigente nei confronti dei giudici dei tribunali della Confederazione di primo grado \u00e8 la destituzione da parte dell\u2019Assemblea federale, una possibilit\u00e0 che per\u00f2 non \u00e8 data nei confronti dei giudici del Tribunale federale.</p><p class=\"Standard_d\">A questo si aggiunge il fatto che le condizioni necessarie per la destituzione o la non rielezione da parte del Parlamento sono e devono essere molto severe. Anche la Commissione amministrativa del Tribunale federale considera insoddisfacente questo meccanismo del \u00abtutto o niente\u00bb attualmente applicato nelle questioni disciplinari presso i tribunali della Confederazione di primo grado.</p><p class=\"Standard_d\">Una vigilanza disciplinare costituzionale \u00e8 possibile</p><p class=\"Standard_d\">Le CdG hanno commissionato due perizie (perizia del <a href=\"https://www.parlament.ch/centers/documents/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=DOCID-1-12556\">prof. Thurnherr</a> e perizia del <a href=\"https://www.parlament.ch/centers/documents/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=DOCID-1-12555\">prof. Tanquerel</a>) per chiarire il margine di manovra costituzionale e giuridico. \u00c8 emerso che l\u2019introduzione di una vigilanza disciplinare nei confronti dei giudici dei tribunali della Confederazione di primo grado \u00e8 costituzionale se vengono rispettati i gi\u00e0 citati principi costituzionali. Le due perizie non si esprimono sull\u2019opportunit\u00e0 di introdurre una vigilanza disciplinare anche nei confronti dei giudici del Tribunale federale, poich\u00e9 ci\u00f2 richiederebbe ulteriori chiarimenti.</p><p class=\"Standard_d\">Ad essere maggiormente interessata dall\u2019attuazione dell\u2019iniziativa sarebbe la Commissione giudiziaria delle Camere federali, la quale ha il compito di elaborare le proposte di elezione e di rielezione dei giudici federali all\u2019attenzione dell\u2019Assemblea federale. Consultata dalle CdG in merito all\u2019iniziativa, si \u00e8 espressa in termini favorevoli.</p><p>&nbsp;</p><h2 class=\"Titel_d\"><strong>Informazioni</strong></h2><p class=\"Ausk\u00fcnfte_d\">Segreteria della Commissione della gestione (CdG)</p><p class=\"Ausk\u00fcnfte_d\"><a href=\"mailto:gpk.cdg@parl.admin.ch\">gpk.cdg@parl.admin.ch</a></p><p class=\"Ausk\u00fcnfte_d\"><a href=\"https://www.parlament.ch/it/organe/commissioni/commissioni-vigilanza/commissioni-gestione-cdg\">Commissione della gestione (CdG)</a></p>","DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Occorre elaborare le basi legali per introdurre una vigilanza disciplinare sui giudici dei tribunali della Confederazione. A tal fine si terr\u00e0 conto dei principi dell\u2019indipendenza dei giudici, dell\u2019autonomia dell\u2019organizzazione e della separazione dei poteri.</p>","ReasonText":"<p>La fiducia nella giustizia e di riflesso la sua accettazione da parte della popolazione sono di fondamentale importanza per lo Stato di diritto. Nell\u2019esercitare l\u2019alta vigilanza sulla gestione dei tribunali della Confederazione, le Commissioni della gestione delle Camere federali (CdG-N/S) hanno constatato negli ultimi anni ripetute irregolarit\u00e0 da parte di singoli giudici. Questi episodi, che non hanno potuto essere risolti in modo soddisfacente \u2013 tra l\u2019altro per mancanza di strumenti vincolanti \u2013 danneggiano il tribunale in questione e la fiducia nella giustizia. Difficolt\u00e0 irrisolte sul piano personale possono inoltre portare anche a problemi istituzionali.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>L\u2019unica misura disciplinare prevista dal diritto vigente nei confronti dei giudici dei tribunali della Con-federazione di primo grado \u00e8 la destituzione da parte dell\u2019Assemblea federale (art. 49 LOAP; art. 10 LTAF; art. 14 LTFB). Per i giudici del Tribunale federale questa possibilit\u00e0 invece non esiste. Altre misure disciplinari non sono previste. Pertanto, non vi \u00e8 una vera e propria vigilanza disciplinare. La destituzione decisa dal Parlamento \u00e8 l\u2019unica, l\u2019ultima e, per motivi d\u2019ordine politico-istituzionale, molto controversa possibilit\u00e0 sanzionatoria. Anche la Commissione amministrativa del Tribunale federale considera insoddisfacente questo meccanismo del&nbsp;\u00abtutto o niente\u00bb attualmente applicato nelle questioni disciplinari presso i tribunali della Confederazione di primo grado. L\u2019assenza di misure disciplinari meno incisive \u00e8 stata criticata anche dal gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) nel suo rapporto di valutazione sulla Svizzera del 2016.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>La mancanza di una vigilanza disciplinare \u00e8 una questione di rilevanza politico-istituzionale. Secondo le CdG-N/S \u00e8 necessario intervenire sul piano legislativo per quanto riguarda i giudici dei tribunali della Confederazione e, nel fare ci\u00f2, va obbligatoriamente garantita la possibilit\u00e0 di ricorso ai giudici cui sono inflitte misure disciplinari. In base a come saranno impostate concretamente le competenze dei vari attori nel settore della vigilanza disciplinare si prospettano diverse possibilit\u00e0 e sfide quanto alle possibilit\u00e0 di ricorso.</p><p>&nbsp;</p><p>Le CdG-N/S hanno commissionato due perizie (pubblicate con il loro comunicato stampa del 24.1.2025), per chiarire il margine di manovra costituzionale e giuridico che consentirebbe di introdurre una vigilanza disciplinare. Le perizie mostrano che l\u2019introduzione di una vigilanza disciplinare nei confronti dei giudici dei tribunali della Confederazione di primo grado \u00e8 costituzionale se vengono rispettati i principi dell\u2019indipendenza dei giudici, dell\u2019autonomia dell\u2019organizzazione dei tribunali e della separazione dei poteri. Le due perizie non si esprimono sull\u2019opportunit\u00e0 di introdurre una vigilanza disciplinare anche nei confronti dei giudici del Tribunale federale, poich\u00e9 ci\u00f2 richiederebbe ulteriori chiarimenti. L\u2019istituzione di un sistema disciplinare e la possibilit\u00e0 di un procedimento di destituzione dovranno essere esaminate in modo approfondito e attuate dalla commissione competente nel quadro dell\u2019attuazione dell\u2019iniziativa parlamentare. Durante questi chiarimenti rivestir\u00e0 particolare interesse la questione delle conseguenze derivanti dallo statuto di magistrato dei giudici federali.</p><p>&nbsp;</p><p>Le CdG\u2011N/S sono convinte che un nuovo organo di vigilanza esterno ai tribunali possa esercitare al meglio la vigilanza disciplinare nei confronti dei giudici dei tribunali della Confederazione. Il cosiddetto tribunale di giustizia \u00e8 un'autorit\u00e0 di vigilanza a tutti gli effetti. Diversi Cantoni dispongono di un organo di questo tipo (Friburgo, Argovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuch\u00e2tel, Ginevra, Giura e dal 2025 anche i Grigioni). L\u2019istituzione di un tribunale di giustizia differisce dalla proposta di istituire un Consiglio della magistratura fatta nel 2001 dalla CAG-S (FF 2002 1073).&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Sarebbe inoltre necessario esaminare in che misura andrebbe adeguata la vigilanza sulle commissioni federali di stima. Per quanto riguarda l\u2019alta vigilanza va rilevato che occorre mantenere lo status quo.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Le CdG-N/S ritengono che, a differenza della vigilanza disciplinare, l\u2019alta vigilanza sui tribunali della Confederazione di primo grado, esercitata dalla Commissione amministrativa del Tribunale federale, sia gi\u00e0 oggi sufficientemente regolamentata. Nell\u2019elaborare un disegno di atto normativo si potranno considerare modifiche al riguardo, ma le CdG-N/S non ravvisano alcun bisogno urgente in tal senso.</p><p>&nbsp;</p><p>Rimane inoltre da menzionare che per ragioni di economia procedurale la presente iniziativa parlamentare \u00e8 presentata formalmente soltanto dalla Commissione della gestione del Consiglio degli Stati; il progetto \u00e8 per\u00f2 sostenuto anche dalla Commissione omologa del Consiglio nazionale.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":null,"FederalCouncilProposal":null,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":null,"SubmittedBy":null,"BusinessStatus":206,"BusinessStatusText":"Nella Commissione del Consiglio degli Stati","BusinessStatusDate":"\/Date(1778328000000)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"4|1221","Category":null,"Modified":"\/Date(1778486752970)\/","SubmissionDate":"\/Date(1737590400000)\/","SubmissionCouncil":2,"SubmissionCouncilName":"Consiglio degli Stati","SubmissionCouncilAbbreviation":"CS","SubmissionSession":5207,"SubmissionLegislativePeriod":52,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica nazionale|Giustizia"}}