{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20251027,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20251027,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20251027,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20251027,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20251027,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20251027,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20251027,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20251027,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20251027,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20251027,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20251027,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20251027,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20251027,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20251027,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20251027,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20251027,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20251027,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20251027,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"25.1027","BusinessType":18,"BusinessTypeName":"Interrogazione","BusinessTypeAbbreviation":"I","Title":"Ripercussioni del recepimento del Modello di convenzione dell\u2019ONU per la conclusione di convenzioni per evitare la doppia imposizione con i Paesi in via di sviluppo","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Da alcuni anni la Svizzera conclude convenzioni per evitare la doppia imposizione con gli Stati BRICS e i Paesi in via di sviluppo (ad&nbsp;es. Pakistan, Brasile, India e Angola) secondo il Modello di convenzione dell\u2019ONU, che, a differenza del Modello di convenzione dell\u2019OCSE, contiene disposizioni secondo le quali il Paese del cliente pu\u00f2 tassare le cifre d\u2019affari realizzate con tutti i tipi di prestazione (consulenza, gestione patrimoniale ecc.), anche se tali prestazioni non sono fornite nel Paese in questione ma dalla Svizzera.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Questa imposizione delle prestazioni alla fonte ha in particolare gli effetti negativi seguenti.</p><ul><li>Dal punto di vista della Svizzera (o dei contribuenti): perdita della base imponibile a causa del computo delle imposte estere.</li><li>Dal punto di vista delle imprese interessate (o dei loro dipendenti):<br>1) Incertezza giuridica, rischi penali e reputazionali nonch\u00e9 costi di attuazione legati alla sorveglianza e al rispetto di complesse norme estere.<br>2) Frammentazione del debito fiscale complessivo in tutto il mondo e tassazione lorda effettiva della cifra d\u2019affari. Di fatto, ci\u00f2 porta all\u2019introduzione del primo pilastro del progetto fiscale dell\u2019OCSE, che costituisce una tassazione del mercato o una seconda imposta sul valore aggiunto.<br>3) Per gli svizzeri all\u2019estero: crescenti difficolt\u00e0 ad aprire, in alcuni Paesi, un conto bancario svizzero poich\u00e9 le banche svizzere si ritirano da quei mercati.</li></ul><p>Fatte queste premesse si pongono le seguenti domande:</p><ul><li>Come valuta il Consiglio federale gli effetti negativi descritti?</li><li>In che misura il Consiglio federale e le autorit\u00e0 possono aiutare le imprese interessate ad adempiere le complesse prescrizioni all\u2019estero?</li><li>Perch\u00e9 il Consiglio federale sta promuovendo indirettamente l\u2019introduzione del primo pilastro dell\u2019OCSE, nonostante ci\u00f2 sia palesemente dannoso per l\u2019economia svizzera? Perch\u00e9 il Consiglio federale accetta la perdita della base imponibile, nonostante abbia introdotto l\u2019imposta minima dell\u2019OCSE (secondo pilastro) proprio per evitare tale perdita?</li><li>Con quali altri Paesi il Consiglio federale intende concludere, a breve termine, una convenzione fiscale basata sul Modello di convenzione dell\u2019ONU?</li></ul>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<span><p><strong><span>Ad</span></strong><strong><span>&nbsp;</span></strong><strong><span>domande</span></strong><strong><span>&nbsp;</span></strong><strong><span>1\u20133</span></strong></p><p><span>Ogni Stato pu\u00f2 decidere in maniera sovrana se imporre ai propri contribuenti il prelievo dell\u2019imposta alla fonte sui pagamenti relativi alle prestazioni di servizi. La Svizzera non prevede un\u2019imposta di questo tipo, mentre numerosi Stati l\u2019hanno introdotta, applicando in genere un\u2019aliquota percentuale all\u2019ammontare lordo del pagamento. Nel caso in cui non esista una convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) tra la Svizzera e uno Stato che ha istituito tale imposta, i clienti residenti in quello Stato e che usufruiscono dei servizi forniti da un contribuente residente in Svizzera sono tenuti a prelevare l\u2019imposta alla fonte conformemente al diritto interno dello Stato in questione. In assenza di una CDI, il contribuente residente in Svizzera che eroga i servizi non pu\u00f2 usufruire di alcun computo dell\u2019imposta. La CDI ha l\u2019effetto di ridurre l\u2019aliquota d\u2019imposta prevista dal diritto interno dell\u2019altro Stato contraente, consentendo di computare in Svizzera l\u2019aliquota residua. Inoltre, la procedura amichevole prevista dalla CDI offre ai contribuenti un supporto in ambito fiscale da parte delle autorit\u00e0 competenti. Di conseguenza, una CDI garantisce una maggiore sicurezza giuridica, migliora le condizioni quadro in ambito fiscale per i contribuenti residenti in Svizzera e li tutela dinnanzi al diritto interno dell\u2019altro Strato contraente. Questo vale anche nel caso in cui la CDI includa una clausola che limita l\u2019imposta alla fonte sui pagamenti per prestazioni di servizi all\u2019interno dell\u2019altro Stato contraente. In sostanza, fornire servizi a clienti esteri \u00e8 una decisione commerciale dell\u2019impresa interessata con sede in Svizzera, indipendentemente dal fatto che tali clienti risiedano in uno Stato convenzionato o meno.</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>Attualmente sono in vigore circa 100</span><span>&nbsp;</span><span>CDI stipulate dalla Svizzera, tutte diverse tra loro. In ciascuna di esse, ogni Stato contraente rinuncia a determinate entrate fiscali. Il computo di un\u2019imposta residua estera prelevata alla fonte sull\u2019importo lordo di un pagamento relativo a una transazione specifica va distinto sia dalla ripartizione degli utili prevista dal progetto del primo pilastro dell\u2019Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), sia dall\u2019imposizione minima stabilita dal secondo pilastro dell\u2019OCSE. </span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>Nell\u2019ambito della negoziazione di una CDI, la Svizzera si basa sul Modello di convenzione dell\u2019OCSE (e non su quello dell\u2019Organizzazione delle Nazioni Unite [ONU]), che non prevede l\u2019imposizione nello Stato della fonte dei pagamenti per prestazioni di servizi. Tuttavia, gi\u00e0 diversi anni fa la Svizzera ha concordato disposizioni che conferiscono allo Stato della fonte il diritto di tassare i pagamenti per prestazioni di servizi, come ad esempio nella CDI con la Repubblica d\u2019Indonesia nel 1988 (RS</span><span>&nbsp;</span><em><span>0.672.942.71</span></em><span>) e con la Repubblica d\u2019India nel 1994 (RS</span><span>&nbsp;</span><em><span>0.672.942.31</span></em><span>). Ha deciso di adottare questa soluzione nei casi in cui tali disposizioni rappresentavano una condizione </span><em><span>sine qua non </span></em><span>per la conclusione della CDI da parte dell\u2019altro Stato contraente e il risultato delle negoziazioni era complessivamente equilibrato. Ad oggi, la posizione della Svizzera su questo punto non \u00e8 cambiata. Tuttavia, poich\u00e9 il Modello di convenzione dell\u2019ONU include una disposizione specifica</span><em><span> </span></em><span>che prevede l\u2019imposizione nello Stato della fonte dei pagamenti per prestazioni di servizi, un numero crescente di Paesi in sviluppo richiede questa clausola. Ci\u00f2 rende pi\u00f9 difficile rispetto al passato concludere una CDI priva di una simile disposizione, soluzione che invece la Svizzera preferirebbe. A causa di questa evoluzione, diventa talvolta necessario conferire allo Stato della fonte il diritto di tassare i pagamenti per prestazioni di servizi conformemente al Modello di convenzione dell\u2019ONU. Tuttavia questo approccio non viene applicato in maniera sistematica; per esempio non prevede una clausola simile la CDI con la Giordania conclusa il 13</span><span>&nbsp;</span><span>dicembre</span><span>&nbsp;</span><span>2023.</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><strong><span>Ad domanda</span></strong><strong><span>&nbsp;</span></strong><strong><span>4</span></strong></p><p><span>Sebbene il Consiglio federale non concluda le CDI basandosi sul Modello di convenzione dell\u2019ONU, alcune clausole tratte da questo modello possono essere inserite nelle CDI concluse dalla Svizzera quale compromesso globale raggiunto nell\u2019ambito della negoziazione. Una panoramica delle negoziazioni di CDI in corso \u00e8 disponibile al punto</span><span>&nbsp;</span><span>9.5 del rapporto del Consiglio federale sulla politica economica esterna del 2024 (</span><a href=\"https://www.seco.admin.ch/seco/it/home.html\"><u><span>www.seco.admin.ch</span></u></a><span> &gt; Servizi e pubblicazioni &gt; Pubblicazioni &gt; Economia esterna &gt; Politica economica esterna &gt;</span><span>&nbsp;</span><a href=\"https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Aussenwirtschafts/Berichte_zur_Aussenwirtschaftspolitik/awb_2024.html\"><u><span>Rapporto sulla politica economica esterna 2024</span></u></a><span>). </span></p></span>","FederalCouncilProposal":null,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1755648000000)\/","SubmittedBy":"Pamini Paolo","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1755677499000)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"4|8|2446|2811","Category":null,"Modified":"\/Date(1763088640833)\/","SubmissionDate":"\/Date(1750291200000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5209,"SubmissionLegislativePeriod":52,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica nazionale|Politica internazionale|Imposte|Migrazione"}}