{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253057,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253057,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253057,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253057,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253057,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253057,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253057,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253057,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253057,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253057,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253057,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253057,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253057,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253057,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253057,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253057,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253057,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20253057,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"25.3057","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Per un'uva da tavola di produzione locale","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di presentare una modifica dell\u2019articolo 24<i>b </i>capoverso 3 dell\u2019ordinanza concernente la viticoltura e l\u2019importazione di vino (ordinanza sul vino; RS 916.140) affinch\u00e9 sia possibile commercializzare come uva da tavola l\u2019uva prodotta in eccesso rispetto alle quote stabilite dai Cantoni per la vinificazione, rispettando comunque la quota generale fissata dall\u2019ordinanza federale di 1,4 chilogrammi di uva al metro quadrato.</p>","ReasonText":"<span><p><span>Occorre modificare l\u2019articolo 24</span><span><em>b</em></span><span> capoverso 3 in modo da ritornare alla situazione che esisteva prima dell\u2019ultima modifica dell\u2019ordinanza sul vino, in cui i viticoltori potevano sostanzialmente valorizzare l\u2019uva prodotta in eccesso rispetto alle quote stabilite dai Cantoni, notoriamente sempre pi\u00f9 restrittive rispetto alla produzione massima fissata a livello federale. Tale possibilit\u00e0 non compromette affatto la qualit\u00e0 della vinificazione n\u00e9 la quantit\u00e0 di vino prodotta poich\u00e9 per entrambe sono determinanti le quote stabilite ogni anno dai Cantoni nel quadro fissato dall\u2019ordinanza federale. Questo cambiamento di lieve portata consentir\u00e0 di ritornare a una situazione che privilegiava le filiere corte per offrire al pubblico uva da tavola prodotta in Svizzera. Tale possibilit\u00e0 risponde a una domanda dei consumatori e rappresenta una fonte di reddito supplementare per i viticoltori. Si eviter\u00e0 inoltre che i viticoltori debbano lasciare dei grappoli sui filari che inevitabilmente cadranno e marciranno, dando una cattiva immagine della viticoltura agli escursionisti, i quali non possono capire perch\u00e9 da un lato si sprechi la produzione indigena e dall\u2019altro sugli scaffali dei negozi sia presente uva da tavola proveniente dall\u2019estero. Si fa altres\u00ec presente che \u00e8 impossibile regolare al grammo un raccolto poich\u00e9 sono molti i fattori, in particolare meteorologici, che ne determinano il volume. Per esempio, una differenza minima del 5 per cento della produzione per ettaro corrisponde a 500 chilogrammi di uva che attualmente va persa sebbene sia di buona qualit\u00e0, venga prodotta in filiere corte e contribuisca a migliorare il reddito dei viticoltori.</span></p></span>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<span><p><span>La limitazione delle rese delle unit\u00e0 di superficie \u00e8 una tecnica colturale essenziale per garantire la qualit\u00e0 dei vini prodotti. Esiste infatti una correlazione negativa tra il quantitativo di uva prodotta e la qualit\u00e0 del vino. I Cantoni fissano le rese massime dell\u2019unit\u00e0 di superficie per vitigno (art. 21 cpv. 2 lett. e dell\u2019ordinanza sul vino; RS 916.140) per produrre i vini a denominazione di origine controllata. Il Consiglio federale le fissa a 1.6 kg/m</span><sup><span>2</span></sup><span> per uve di vitigni rossi e a 1.8 kg/m</span><sup><span>2</span></sup><span> per uve di vitigni bianchi per i vini con indicazione geografica tipica (art. 22 cpv. 1 lett. c). Affinch\u00e9 le rese massime producano l\u2019effetto auspicato, il quantitativo totale di uve raccolte, compresa la parte destinata a utilizzi non vinicoli, va registrato dal vinificatore al momento del ritiro dell\u2019uva. Il controllo delle esigenze di produzione, in particolare delle rese massime, \u00e8 eseguito secondo il principio dell\u2019autocontrollo da parte del vinificatore. I Cantoni sorvegliano l\u2019autocontrollo nel quadro del controllo della vendemmia di cui sono responsabili.</span></p><p><span>Secondo le autorit\u00e0 cantonali preposte all\u2019esecuzione, i vinificatori registrano correttamente gli utilizzi delle uve provenienti dai vigneti destinati alla produzione di vino. Alcune decine di tonnellate di uva sono registrate per utilizzi diversi dalla fabbricazione di vino, per esempio per la trasformazione in succo o la commercializzazione di uva da tavola. Secondo queste autorit\u00e0, le rese massime non sono un ostacolo alla commercializzazione secondaria come uva da tavola delle uve provenienti dai vigneti destinati alla produzione di vino. Esse riferiscono che non \u00e8 stato registrato alcun superamento delle rese massime.</span></p><p><span>I produttori di uva che non trasformano il loro raccolto in vino non sottostanno al controllo della vendemmia. Se raccolgono uva per venderla come uva da tavola, in particolare nelle filiere corte, non sono sorvegliati dalle autorit\u00e0 cantonali preposte al controllo della vendemmia. Tuttavia, devono rispettare le disposizioni relative alle derrate alimentari, in particolare quelle concernenti i prodotti fitosanitari autorizzati per questo utilizzo delle uve e il loro tenore massimo in residui. </span></p><p><span>In sostanza le circa 330 variet\u00e0 di vite piantate sulla superficie viticola si prestano alla produzione di vino. Le caratteristiche dei loro grappoli e dei loro acini non incontrano le preferenze e i gusti predominanti dei consumatori di uva da tavola. Soltanto l\u2019uva chasselas presenta un potenziale di vendita come uva da tavola di qualche centinaio di tonnellate rispetto a un consumo globale di circa 31 000 tonnellate. A causa di condizioni di commercializzazione come il prezzo, la regolarit\u00e0 delle forniture e la qualit\u00e0, i grandi distributori vendono quasi esclusivamente uva chasselas importata. L\u2019uva chasselas svizzera e alcune variet\u00e0 di uva da tavola piantate sulle superfici escluse dalla produzione di vino giungono gi\u00e0 sulle tavole dei consumatori mediante le filiere corte.</span></p><p><span>In occasione della consultazione del pacchetto di ordinanze agricole 2017, la grande maggioranza dei Cantoni aveva proposto che le uve destinate alla produzione di succo d\u2019uva, gi\u00e0 da contabilizzare nelle rese massime, fossero registrate separatamente nel controllo della vendemmia. Nessun Cantone aveva proposto di escludere l\u2019utilizzo non vinicolo delle rese massime fissate rispettivamente dai Cantoni e dal Consiglio federale per i vini con indicazione geografica tipica</span></p><p><span>Visto quanto precede, per conseguire l\u2019obiettivo della mozione non \u00e8 necessario modificare l\u2019articolo 24</span><em><span>b</span></em><span> capoverso 3 dell'ordinanza sul vino.</span></p></span><br><br>Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":45,"FederalCouncilProposalText":"Respingere","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1747180800000)\/","SubmittedBy":"Ruch Daniel","BusinessStatus":205,"BusinessStatusText":"Pianificato nel Consiglio nazionale","BusinessStatusDate":"\/Date(1779792047643)\/","ResponsibleDepartment":8,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DEFR","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"55","Category":null,"Modified":"\/Date(1779794503503)\/","SubmissionDate":"\/Date(1741132800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5207,"SubmissionLegislativePeriod":52,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Agricoltura"}}