{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253186,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253186,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253186,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253186,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253186,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253186,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253186,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253186,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253186,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253186,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253186,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253186,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253186,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253186,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253186,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253186,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253186,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20253186,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"25.3186","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Armonizzare il monitoraggio delle acque svizzero con quello dell'Unione europea ","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di sostituire nell\u2019allegato&nbsp;2 dell\u2019ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) la frase&nbsp;<br>\u00ab<sup>2</sup>&nbsp;Concentrazione media su un periodo di due&nbsp;settimane\u00bb con \u00ab<sup>2</sup>&nbsp;Concentrazione media sul periodo vegetativo, se vengono utilizzati prodotti fitosanitari\u00bb.</p>","ReasonText":"<p>L\u2019omologazione dei prodotti fitosanitari della Svizzera \u00e8 ampiamente armonizzata con quella dell\u2019Unione europea (UE): per le loro valutazioni, le autorit\u00e0 svizzere di basano sui principi e sulle decisioni dell\u2019UE. Nel caso del ritiro di prodotti fitosanitari, la Svizzera rinuncia addirittura a effettuare una propria valutazione e applica simultaneamente e in toto le decisioni dell\u2019UE. Anche per quanto concerne i valori limite, la Svizzera si basa sulla direttiva quadro dell\u2019UE sulle acque. A livello europeo vigono standard ambientali di qualit\u00e0 per valutare lo stato chimico delle acque. Il principio di determinazione dei valori limite cronici e acuti \u00e8 identico a quello dell\u2019UE.<br><br>Nel monitoraggio utilizzato per verificare gli standard di qualit\u00e0 sopraccitati vi \u00e8 tuttavia una differenza sostanziale: se ad esempio in Germania, conformemente all\u2019ordinanza sulla protezione delle acque superficiali (Verordnung zum Schutz der Oberfl\u00e4chengew\u00e4sser; OGewV), si applica una concentrazione media annuale per il monitoraggio del valore limite cronico (permanente), in Svizzera si utilizza un campione misto su un periodo di due settimane. I risultati svizzeri non sono quindi comparabili con quelli europei. Sarebbe come comparare mele con pere, il che non ha senso. \u00c8 quindi necessario recepire con urgenza non soltanto l\u2019omologazione e gli standard di qualit\u00e0 dell\u2019UE, ma anche il monitoraggio utilizzato per verificarli. Solo in seguito sar\u00e0 possibile classificare in modo corretto lo stato delle acque superficiali svizzere. La modifica proposta tiene conto di questo aspetto importante. La protezione delle acque rimane garantita.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<span><p><span>Lo scopo della legge sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20) \u00e8 quello di proteggere le acque da effetti pregiudizievoli. La qualit\u00e0 delle acque deve essere tale che le sostanze che pervengono in un ricettore naturale a causa di attivit\u00e0 umane non pregiudichino la riproduzione, lo sviluppo e la salute di piante, animali e microorganismi sensibili (all. 2 n. 11 cpv. 1 lett. f ordinanza sulla protezione delle acque [OPAc; RS 814.201]). </span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>L\u2019analisi della qualit\u00e0 delle acque superficiali deve quindi indicare se sostanze come pesticidi, farmaci o prodotti chimici industriali sono presenti in concentrazioni dannose per i pesci, i gamberi e le loro fonti di cibo. Se la concentrazione misurata in media su un periodo di due settimane \u00e8 superiore al valore limite dell\u2019OPAc, si parte dal principio che vi siano danni. In questo caso, i Cantoni devono prendere provvedimenti (art. 47 LPAc): possono ad esempio adottare misure mirate contro i pochi principi attivi ad alto rischio interessati, senza incidere sull\u2019uso della grande maggioranza degli altri principi attivi. Questa procedura si \u00e8 affermata nei Cantoni. Finora, in Svizzera non \u00e8 mai stata revocata l\u2019autorizzazione a un principio attivo di un pesticida a causa del superamento dei valori limite nelle acque superficiali. Non \u00e8 quindi opportuno adottare il requisito minimo dell\u2019UE per il monitoraggio.</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>Il Consiglio federale sta attualmente lavorando alla revisione della legge sulla protezione delle acque in attuazione della mozione 20.3625 Zanetti e delle mozioni 20.4261 e 20.4262 della Commissione dell\u2019economia e dei tributi del Consiglio nazionale. Intende inoltre definire nell\u2019OPAc valori limite per altri principi attivi. L\u2019obiettivo \u00e8 rafforzare la protezione dell\u2019acqua potabile e dell\u2019ambiente acquatico. L\u2019avvio della procedura di consultazione \u00e8 previsto per l\u2019autunno del 2025.</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>Allo stesso tempo, il Consiglio federale prende sul serio gli interessi della produzione alimentare nazionale. Vuole garantire che anche in futuro si tenga adeguatamente conto della tutela della produzione indigena, alla stregua della protezione delle acque. L\u2019articolo 48a capoverso 4 dell\u2019OPAc stabilisce i criteri che porteranno a un riesame dell\u2019omologazione di pesticidi a causa del superamento dei valori limite nelle acque superficiali. Il Consiglio federale propone l\u2019adozione della mozione 24.4589 M\u00fcller Leo, che chiede un allentamento di questi criteri. Si chiede in particolare che i superamenti dei valori limite nelle acque superficiali siano riscontrati su un\u2019area pi\u00f9 vasta e per un periodo di tempo pi\u00f9 lungo prima di procedere a un riesame dell\u2019omologazione di un pesticida. In questo modo si tiene conto delle esigenze dell\u2019agricoltura senza modificare la valutazione della qualit\u00e0 dell\u2019acqua in merito ai principi attivi dei prodotti fitosanitari. Il 6 maggio 2025 il Consiglio nazionale ha adottato la mozione.</span></p></span><br><br>Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":45,"FederalCouncilProposalText":"Respingere","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1748390400000)\/","SubmittedBy":"Riem Katja","BusinessStatus":203,"BusinessStatusText":"La dichiarazione sull\u2019intervento \u00e8 disponibile","BusinessStatusDate":"\/Date(1748447380297)\/","ResponsibleDepartment":9,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DATEC","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"10|52","Category":null,"Modified":"\/Date(1763089735147)\/","SubmissionDate":"\/Date(1742342400000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5207,"SubmissionLegislativePeriod":52,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica europea|Ambiente"}}