{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253505,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253505,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253505,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253505,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253505,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253505,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253505,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253505,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253505,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253505,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253505,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253505,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253505,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253505,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253505,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253505,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253505,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20253505,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"25.3505","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"La Svizzera ha urgente bisogno di accedere alla lista europea dei medici radiati","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>La Svizzera \u00e8 il solo Paese europeo a non ricevere le segnalazioni sui medici radiati o sul divieto di esercitare altre professioni per via di una condanna penale, per esempio nel caso di educatori pedofili. Il Liechtenstein, l\u2019Islanda e la Norvegia, pur non facendo parte dell\u2019Unione europea, hanno accesso a questo sistema di allerta, che dal 2026 consente a tutte le autorit\u00e0 competenti di essere informate in tempo reale dei divieti di esercitare nel campo della sanit\u00e0 e dell\u2019educazione dei minori.</p>","ReasonText":"<p>Non poter accedere a questa lista \u00e8 una vera e propria minaccia per la sicurezza dei pazienti, tenuto conto del fatto che il 40 per cento dei medici attivi in Svizzera arriva dall\u2019estero. I Cantoni non dispongono di mezzi efficaci per esaminare le candidature. I media hanno portato alla luce il caso di un chirurgo estetico radiato in Francia, ma attivo a Ginevra, e i casi di medici radiati dall\u2019albo in Svizzera ma che continuano a esercitare indisturbati in un Paese limitrofo. La penuria di medici del nostro Paese, contestualmente alla grande attrattiva delle condizioni d\u2019impiego, fa s\u00ec che questi casi siano molto probabilmente solo la punta dell\u2019iceberg. La non comunicazione con l\u2019UE su questo tema oltremodo sensibile rischia di attirare in Svizzera sempre pi\u00f9 medici senza autorizzazione all\u2019esercizio e altri professionisti poco raccomandabili.</p><p>&nbsp;</p><p>Alla luce di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:</p><p>1. Nel gennaio 2022 il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha deplorato, in un rapporto all\u2019attenzione del Consiglio federale, la mancata partecipazione della Svizzera al sistema di informazione del mercato interno (IMI), nel quale rientra anche il sistema di allerta sopra citato. Il Consiglio federale \u00e8 consapevole del rischio di una tale scelta per la sicurezza dei pazienti e dei giovani?</p><p>&nbsp;</p><p>2. Nel 2024 \u00e8 stata annunciata la conclusione materiale dei negoziati fra la Svizzera e l\u2019UE, nello specifico per quanto riguarda l\u2019accordo sulla sanit\u00e0 e l\u2019accesso all\u2019IMI. Si tratta solo di un primo passo per accedere al sistema di segnalazione, ma la Svizzera ha urgente bisogno di ricevere le notifiche in tal senso. Nel frattempo, il Consiglio federale pensa di migliorare in un altro modo la collaborazione riguardo ai divieti di esercitare? Se s\u00ec, come?</p><p>&nbsp;</p><p>3. \u00c8 anche nell\u2019interesse dell\u2019UE ricevere informazioni dalla Svizzera sui professionisti radiati. Se il Liechtenstein, l\u2019Islanda e la Norvegia hanno accesso al sistema di allerta, perch\u00e9 il nostro Paese ne \u00e8 escluso?</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1. Va fatta una distinzione fra l\u2019obbligo di cooperazione amministrativa e i mezzi a disposizione per attuare tale obbligo. L\u2019obbligo di cooperazione amministrativa \u00e8 sancito nell\u2019Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS <i>0.142.112.681</i>) dalla sua entrata in vigore nel 2002. Questo obbligo implica il dovere di fornire informazioni, ma autorizza anche a contattare le autorit\u00e0 estere per ottenere informazioni sullo status dei professionisti della salute. La cooperazione amministrativa \u00e8 retta dall\u2019articolo 56 della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, applicabile in Svizzera in virt\u00f9 dell\u2019allegato III ALC. Al momento la cooperazione amministrativa si svolge, caso per caso, con i consueti mezzi di comunicazione (e-mail, telefono, corrispondenza, ecc.). L\u2019IMI (<i>Internal Market Information System</i>) ne migliora di gran lunga l\u2019attuazione: invece di dover contattare l\u2019autorit\u00e0 estera per ogni singolo caso, tramite l\u2019IMI le autorit\u00e0 svizzere potranno accedere direttamente al sistema di allerta e quindi verificare pi\u00f9 agevolmente se un professionista che chiede il riconoscimento delle qualifiche (con conseguente rilascio dell\u2019autorizzazione all\u2019esercizio da parte dell\u2019autorit\u00e0 cantonale) \u00e8 interessato da un divieto di esercitare.</p><p>Il Consiglio federale \u00e8 assolutamente conscio dei vantaggi dell\u2019IMI e ha cercato per diversi anni di negoziare la partecipazione a questo sistema, senza mai riuscirvi, per via del blocco politico da parte dell\u2019UE. La partecipazione all\u2019IMI \u00e8 oramai parte integrante del protocollo di emendamento dell\u2019ALC che si trova \u2013 nel quadro del pacchetto che intende stabilizzare e sviluppare ulteriormente le relazioni tra Svizzera e UE \u2013 in fase di consultazione pubblica.</p><p>&nbsp;</p><p>2. Come indicato nella risposta 1, la partecipazione della Svizzera all\u2019IMI nel quadro del riconoscimento delle qualifiche professionali fa parte del protocollo di emendamento dell\u2019ALC e non dell\u2019accordo relativo alla salute nel contesto del pacchetto Svizzera\u2013UE. In attesa di poter partecipare all\u2019IMI, le autorit\u00e0 competenti svizzere possono far ricorso alla cooperazione amministrativa. Non sono quindi sprovviste di mezzi per agire, anche se quelli a disposizione sono meno pratici rispetto all\u2019IMI. Va comunque tenuto presente che anche quando si avr\u00e0 accesso all\u2019IMI, le autorit\u00e0 dovranno avvalersene e mettere a disposizione le risorse necessarie per controllare le informazioni del sistema. Gi\u00e0 oggi si constatano grandi disparit\u00e0 nell\u2019utilizzo degli strumenti a disposizione per individuare i casi di divieto d\u2019esercitare.</p><p>&nbsp;</p><p>3. Gli altri Stati AELS hanno accesso all\u2019IMI sulla base dell\u2019Accordo SEE. Come detto, la partecipazione della Svizzera all\u2019IMI \u00e8 parte integrante del pacchetto Svizzera\u2013UE che si trova attualmente in fase di consultazione pubblica.</p>","FederalCouncilProposal":null,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1756252800000)\/","SubmittedBy":"Crottaz Brigitte","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1758881250000)\/","ResponsibleDepartment":8,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DEFR","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"44|2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1763089445700)\/","SubmissionDate":"\/Date(1746576000000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5208,"SubmissionLegislativePeriod":52,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Occupazione e lavoro|Salute"}}