{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253539,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253539,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253539,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253539,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253539,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253539,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253539,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253539,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253539,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253539,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253539,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253539,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253539,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253539,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253539,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253539,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253539,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20253539,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"25.3539","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Nessuna campagna elettorale o ingerenza da parte di politici stranieri in Svizzera","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<span><p><span>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di creare una base giuridica che vieti le apparizioni in campagna elettorale di politici stranieri sul territorio svizzero nei tre</span><span>&nbsp;</span><span>mesi precedenti le relative elezioni straniere e le elezioni svizzere.</span></p></span>","ReasonText":"<span><p><span>La neutralit\u00e0 politica della Svizzera \u00e8 una colonna portante della democrazia. Le attivit\u00e0 elettorali dei politici stranieri la mettono in pericolo, favoriscono tensioni nella popolazione e comportano il rischio di proteste o addirittura di scontri violenti. I conflitti all\u2019estero vengono portati in Svizzera. Ci\u00f2 mette a dura prova le forze di sicurezza e compromette l\u2019ordine pubblico.</span></p><p><span>Spesso i politici stranieri dispongono di maggiori risorse che potrebbero influenzare fortemente il discorso politico e l\u2019opinione pubblica in Svizzera, aumentando il rischio di disinformazione. Questo squilibrio contraddice i principi di un dibattito politico equo. Anche le elezioni svizzere devono essere protette da influenze esterne. Un divieto nei tre</span><span>&nbsp;</span><span>mesi precedenti le elezioni svizzere garantisce l\u2019indipendenza del processo elettorale. La limitazione a tre</span><span>&nbsp;</span><span>mesi prima delle elezioni e delle votazioni \u00e8 proporzionata e continua a consentire eventi diplomatici o culturali che non hanno un\u2019influenza diretta sulle elezioni.</span><br><span>Nel 1948 (RS</span><span>&nbsp;</span><span>126) la Svizzera aveva sottoposto a un obbligo d\u2019autorizzazione la partecipazione di relatori stranieri ad assemblee politiche. I Cantoni dovevano rifiutare l\u2019autorizzazione in caso di rischio per la sicurezza esterna o interna del Paese o di disturbi della quiete e dell\u2019ordine. Nei discorsi autorizzati i relatori stranieri dovevano astenersi da qualsiasi ingerenza negli affari politici interni della Svizzera. Queste regole si erano dimostrate valide per decenni e avevano garantito tranquillit\u00e0 nel nostro Paese in questo settore. Il Consiglio federale ha abrogato l\u2019obbligo d\u2019autorizzazione nel 1998 (RU</span><span>&nbsp;</span><span>1948</span><span>&nbsp;</span><span>115). La manifestazione con decine di migliaia di sostenitori del presidente turco Erdogan a Colonia e l\u2019intenzione degli organizzatori di far parlare politici dalla Turchia su un maxischermo hanno suscitato grande scalpore in Germania. Questi interventi sono stati vietati solo con una sentenza del tribunale. La Svizzera farebbe bene a prevenire situazioni simili e a vietare nuovamente apparizioni in campagna elettorale di relatori stranieri a eventi politici in Svizzera.</span></p></span>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<span><p><span>La Confederazione dispone gi\u00e0 degli strumenti giuridici per impedire, in singoli casi, gli interventi di relatori stranieri a eventi politici. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) pu\u00f2 vietare l\u2019entrata in Svizzera a una persona straniera se espone a pericolo l\u2019ordine e la sicurezza pubblici (art.</span><span>&nbsp;</span><span>67 cpv.</span><span>&nbsp;</span><span>1 lett.</span><span>&nbsp;</span><span>c della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI; RS</span><span>&nbsp;</span><span>142.20). Anche l\u2019Ufficio federale di polizia (fedpol) pu\u00f2, per salvaguardare la sicurezza interna ed esterna e previa consultazione del Servizio delle attivit\u00e0 informative della Confederazione (SIC), pronunciare nei confronti di persone straniere un divieto d\u2019entrata o disporre l\u2019allontanamento (art.</span><span>&nbsp;</span><span>67 cpv.</span><span>&nbsp;</span><span>4 e art.</span><span>&nbsp;</span><span>68 LStrI). </span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>Con il cosiddetto divieto di attivit\u00e0, il Consiglio federale pu\u00f2 vietare a una persona fisica, organizzazione o gruppo un\u2019attivit\u00e0 che minaccia concretamente la sicurezza interna o esterna della Svizzera e che direttamente o indirettamente serve a propagare, sostenere o favorire in altro modo attivit\u00e0 terroristiche o di estremismo violento (art. 73 cpv. 1 della Legge sul servizio delle attivit\u00e0 informative della Confederazione, LDIP; RS 121). Se queste condizioni sono soddisfatte, pu\u00f2 quindi essere vietato anche a una persona straniera gi\u00e0 presente in Svizzera l\u2019intervento durante un evento politico.</span></p><p><em><span>&nbsp;</span></em></p><p><span>Inoltre oggi la maggior parte dei Cantoni dispone di basi in materia di polizia che permettono di allontanare o tenere a distanza le persone che mettono in pericolo la sicurezza e l\u2019ordine pubblici. Le autorit\u00e0 competenti a livello locale dispongono inoltre delle basi giuridiche per autorizzare una richiesta per un evento politico solo a determinate condizioni o non autorizzarla per motivi di sicurezza pubblica. Possono anche vietare con breve preavviso un evento autorizzato in precedenza se una delle condizioni non dovesse pi\u00f9 essere soddisfatta. La Confederazione, invece, non dispone di una competenza legislativa generale in materia di prevenzione dei pericoli. Occorrerebbe pertanto esaminare in modo approfondito se la Confederazione disponga di una base costituzionale sufficiente per l\u2019attuazione della mozione.</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>Un\u2019estensione degli strumenti giuridici esistenti ai sensi della mozione sarebbe problematica dal punto di vista del diritto costituzionale, in quanto inciderebbe in particolare sulla libert\u00e0 d\u2019opinione protetta dall\u2019articolo</span><span>&nbsp;</span><span>16 della Costituzione federale (Cost.; RS</span><span>&nbsp;</span><span>101) e dall\u2019articolo</span><span>&nbsp;</span><span>10 della Convenzione europea dei diritti dell\u2019uomo (CEDU; RS</span><span>&nbsp;</span><span>0.101). Anche la libert\u00e0 di riunione (art. 22 Cost. e art. 11 CEDU), la libert\u00e0 di movimento (art. 10 cpv. 2 Cost. e art. 5 CEDU) e la garanzia dell\u2019uguaglianza davanti alla legge (art. 8 Cost.) potrebbero essere lese. Una sentenza del Tribunale federale precisa che in una democrazia devono poter essere espressi anche punti di vista che non piacciono alla maggioranza e che le critiche devono essere ammesse in una certa misura e anche in forma esagerata (DTF</span><span>&nbsp;</span><span>131 IV 23). Le restrizioni dei diritti fondamentali devono, conformemente all\u2019articolo 36 Cost., essere proporzionate. Dal punto di vista del Consiglio federale, un divieto generale delle apparizioni in campagna elettorale da parte di politiche e politici stranieri, senza la valutazione delle circostanze individuali nel singolo caso, non soddisferebbe le attuali esigenze del diritto costituzionale e del diritto internazionale.</span></p></span><br><br>Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":45,"FederalCouncilProposalText":"Respingere","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1756252800000)\/","SubmittedBy":"Reimann Lukas","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1781173292000)\/","ResponsibleDepartment":6,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DDPS","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"4|8","Category":null,"Modified":"\/Date(1782894205257)\/","SubmissionDate":"\/Date(1748822400000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5209,"SubmissionLegislativePeriod":52,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica nazionale|Politica internazionale"}}