{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253560,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253560,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253560,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253560,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253560,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253560,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253560,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253560,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253560,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253560,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253560,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253560,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253560,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253560,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253560,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253560,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253560,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20253560,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"25.3560","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Crimini israeliani nella guerra di Gaza. Misure per garantire il rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale vincolante","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>In applicazione dell\u2019articolo&nbsp;1 delle quattro Convenzioni di Ginevra che garantiscono il rispetto del diritto internazionale umanitario, il Consiglio federale \u00e8 incaricato di:</p><ol><li>esercitare tutta la propria influenza in politica estera per impedire che vengano commessi crimini gravissimi nella guerra di Gaza, per garantire il libero accesso degli aiuti umanitari nella Striscia e per ottenere il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi e dei prigionieri politici;</li><li>in base all\u2019articolo&nbsp;1 della legge sugli embarghi, adottare le sanzioni dell\u2019UE contro i coloni israeliani che hanno commesso violenze;</li><li>analogamente all\u2019UE, introdurre un obbligo di etichettatura per i prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani costruiti in violazione del diritto internazionale in Cisgiordania e sulle alture del Golan;</li><li>sospendere immediatamente qualsiasi collaborazione militare con Israele e revocare tutte le autorizzazioni concesse secondo l\u2019articolo 12 della legge sul materiale bellico nonch\u00e9 quelle relative ai beni a duplice impiego e ai beni militari speciali;</li><li>sospendere l\u2019accordo di libero scambio con Israele finch\u00e9 lo Stato ebraico non avr\u00e0 adempiuto <i>erga omnes</i> i propri obblighi internazionali, conformemente al parere della Corte internazionale di giustizia.</li></ol>","ReasonText":"<span><p><span>La Svizzera ha condannato con la massima fermezza il brutale attacco di Hamas contro Israele. Inoltre, per impedire ulteriori crimini, il Parlamento ha messo al bando Hamas dichiarandola organizzazione terroristica. Finora per\u00f2 il Consiglio federale non ha condannato i crimini commessi dagli israeliani nella guerra di Gaza, scoppiata dopo il 7</span><span>&nbsp;</span><span>ottobre 2023.</span></p><p><span>Il livello di sofferenza umana a Gaza \u00e8 intollerabile ed \u00e8 dovuto alle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale vincolante. \u00c8 necessario impiegare ogni mezzo per convincere Israele a interrompere le operazioni militari a Gaza e consentire immediatamente l\u2019accesso degli aiuti umanitari nella Striscia. Occorre inoltre collaborare con le Nazioni Unite per garantire la ripresa degli aiuti in conformit\u00e0 con i principi umanitari.</span></p><p><span>L\u2019articolo</span><span>&nbsp;</span><span>1 delle Convenzioni di Ginevra obbliga la comunit\u00e0 internazionale a imporre con qualsiasi mezzo il rispetto del diritto internazionale umanitario. In quanto Stato depositario degli accordi, la Svizzera ha una grande responsabilit\u00e0. Fino a quando Israele non rispetter\u00e0 pienamente i propri obblighi internazionali </span><span><em>erga omnes, la Svizzera deve fare tutto il possibile per far cessare e impedire i gravi crimini commessi da uno Stato firmatario delle Convenzioni di Ginevra e membro dell\u2019ONU</em></span><span>.</span></p></span>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<span><p><span>1. Il Consiglio federale \u00e8 sconvolto dalle sofferenze umane nella Striscia di Gaza. Allarmato dalle notizie relative ai crimini di guerra, che sarebbero stati commessi da tutte le parti coinvolte nel conflitto, condanna qualsiasi violazione del diritto internazionale umanitario perpetrata dai belligeranti. In qualit\u00e0 di Stato firmatario delle Convenzioni di Ginevra, la Svizzera sfrutta anche i propri contatti bilaterali e multilaterali per sottolineare l\u2019importanza del rispetto del diritto internazionale umanitario e per impegnarsi a favore di una soluzione politica del conflitto. Da parte sua, il Consiglio federale chiede a entrambi i belligeranti di garantire l\u2019accesso senza restrizioni agli aiuti umanitari, di dichiarare subito il cessate il fuoco a Gaza e di incrementare gli sforzi diplomatici. Chiede inoltre il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi. A tutti gli operatori umanitari, in particolare alle Nazioni Unite e ai loro partner, deve essere garantito un accesso rapido, sicuro e senza ostacoli a tutti i valichi di frontiera verso la Striscia di Gaza e al suo interno. La Svizzera condanna ogni tentativo di impedire tale accesso, sia da parte di Israele che di Hamas, e si aspetta che Israele rispetti le misure provvisorie disposte dalla Corte penale internazionale il 26</span><span>&nbsp;</span><span>gennaio, il 18</span><span>&nbsp;</span><span>marzo e il 24</span><span>&nbsp;</span><span>maggio 2024.</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>2. Alla luce delle violazioni dei diritti umani commesse in Cisgiordania (compresa Gerusalemme est), l\u2019UE ha adottato sanzioni contro i coloni estremisti. Queste sanzioni sono state adottate nell\u2019ambito del regime di sanzioni tematiche contro gravi violazioni dei diritti umani. Come spiegato nelle risposte agli interventi parlamentari 24.4664 e 24.4232, il Consiglio federale decide se adottare le sanzioni dell\u2019UE dopo un\u2019attenta ponderazione degli interessi, nella quale confluiscono riflessioni giuridiche nonch\u00e9 di economia e politica estera. Finora non ha adottato alcuna sanzione tematica dell\u2019UE.</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>3. Come spiegato dal Consiglio federale in risposta all\u2019intervento parlamentare 20.3427, la legislazione vigente rende obbligatoria l\u2019indicazione del Paese di provenienza solo per determinati prodotti, come le derrate alimentari, il legno, i prodotti in legno e le pellicce. La responsabilit\u00e0 della corretta dichiarazione delle derrate alimentari \u00e8 degli importatori e dei rivenditori al dettaglio. Se una derrata alimentare proviene dal territorio di un Paese riconosciuto dalla Svizzera (p. es. Israele entro i confini del 1967), deve essere indicato questo Paese; se proviene dal territorio di un Paese non riconosciuto dalla Svizzera, deve essere indicata la zona in questione. Ci\u00f2 significa che, secondo il diritto sulle derrate alimentari, i prodotti provenienti dai territori occupati da Israele non possono essere etichettati con la provenienza Israele, ma unicamente con la designazione del territorio corrispondente, per esempio \u00abGaza\u00bb. Inoltre, vi \u00e8 la possibilit\u00e0 di evidenziare volontariamente le caratteristiche particolari di un prodotto. In seguito alla domanda Sommaruga 17.5380 l\u2019Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha riesaminato la prassi in materia di etichettatura delle derrate alimentari provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati. \u00c8 emerso che i principali distributori in Svizzera non importano merci da questi insediamenti oppure dispongono di una direttiva interna in base alla quale l\u2019etichetta deve contenere informazioni pi\u00f9 dettagliate, ad esempio \u00abprodotto della Cisgiordania (insediamento israeliano)\u00bb o \u00abprodotto originario della Cisgiordania (prodotto palestinese)\u00bb. Per i motivi sopra indicati, non \u00e8 previsto un obbligo di etichettatura pi\u00f9 esteso per i prodotti provenienti dagli insediamenti.</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>4. Come spiegato dal Consiglio federale in risposta agli interventi parlamentari 24.4664, 24.3350, 23.4467, 23.7887 e 21.1039, la Svizzera limita i contatti militari con Israele a uno scambio di informazioni, in particolare nel contesto dei progetti di acquisto in corso per l\u2019esercito svizzero. Inoltre, la Svizzera e Israele attualmente non intrattengono nessuna collaborazione militare. Pertanto, da molti anni il nostro Paese non autorizza pi\u00f9 alcuna esportazione definitiva di materiale bellico verso Israele (cfr. risposta all\u2019interrogazione urgente 21.1039). Per quanto riguarda i beni utilizzabili a fini civili e militari, compresi i beni legati alla sorveglianza, nonch\u00e9 i beni militari speciali, le domande di esportazione vengono esaminate caso per caso. Le esportazioni verso Israele non vengono autorizzate se sussiste un criterio di rifiuto ai sensi della legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego o se vi \u00e8 motivo di ritenere che le merci fornite dalla Svizzera saranno vengano utilizzate nei conflitti in corso o per sostenere Israele nell\u2019occupazione illegale del territorio palestinese. Il Consiglio federale ritiene che al momento non sia necessario intervenire.</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>5. Il Consiglio federale ritiene che, grazie alla chiara distinzione tra territorio doganale israeliano e palestinese, l'Accordo di libero scambio tra l'Associazione europea di libero scambio (AELS) e Israele rifletta bene la posizione di lunga data del Consiglio federale, che sostiene una soluzione con due Stati democratici che coesistono all'interno di confini sicuri e riconosciuti. In base a un accordo amministrativo del 2005, le merci importate da Israele devono essere accompagnate da un'indicazione della localit\u00e0 che permetta agli uffici doganali di rifiutare l'imposizione all'aliquota preferenziale qualora la localit\u00e0 indicata comprovi che le merci sono originarie dei territori palestinesi occupati. Inoltre, l'accordo di libero scambio tra l'AELS e Israele non prevede alcuna sospensione, ma solo la possibilit\u00e0 di una denuncia definitiva con un preavviso di sei mesi, e al momento le condizioni del diritto internazionale generale per la sospensione dell'accordo non sono soddisfatte.</span></p></span><br><br>Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":45,"FederalCouncilProposalText":"Respingere","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1756252800000)\/","SubmittedBy":"Gruppo socialista","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1765461701000)\/","ResponsibleDepartment":8,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DEFR","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"8|9|15|1231","Category":null,"Modified":"\/Date(1765461740870)\/","SubmissionDate":"\/Date(1748995200000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5209,"SubmissionLegislativePeriod":52,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica internazionale|Politica di sicurezza|Economia|Diritto internazionale"}}