{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253653,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253653,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253653,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253653,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253653,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253653,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253653,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253653,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253653,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253653,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253653,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253653,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253653,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253653,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253653,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253653,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253653,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20253653,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"25.3653","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Accordi istituzionali Svizzera-UE e conseguenze per l'agricoltura. Nuovo aumento della burocrazia e dei controlli?","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<span><p><span>L\u2019eccessiva burocrazia e l\u2019aumento sproporzionato del numero di controlli figurano tra i problemi principali dell\u2019agricoltura svizzera. Il Consiglio federale si \u00e8 impegnato a ridurre il numero dei controlli (v. parere del Consiglio federale in risposta alla mozione Page 24.3020). Nel quadro del rapporto esplicativo del 13</span><span>&nbsp;</span><span>giugno 2025 sui nuovi accordi istituzionali tra la Svizzera e l\u2019Unione europea (UE), il Consiglio federale ha posto in consultazione una modifica della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d\u2019uso (LDerr; RS</span><span>&nbsp;</span><span>817.0). Il progetto di revisione include, in numerosi articoli, rimandi a regolamenti dell\u2019UE che prevalgono sulla legge federale (art.</span><span>&nbsp;</span><span>3 \u00abRapporto con il Protocollo sulla sicurezza alimentare\u00bb). L\u2019articolo</span><span>&nbsp;</span><span>3 lettera</span><span>&nbsp;</span><span>a sancisce esplicitamente il primato del regolamento (UE)</span><span>&nbsp;</span><span>2017/625. Quest\u2019ultimo \u00e8 un documento di ben 142</span><span>&nbsp;</span><span>pagine che disciplina numerosi controlli concernenti la salute e il benessere degli animali, la sanit\u00e0 delle piante e l\u2019impiego di prodotto fitosanitari.</span></p><ol><li><span>La Svizzera dovr\u00e0 subordinare l\u2019organizzazione dei controlli agricoli al tenore del regolamento (UE)</span><span>&nbsp;</span><span>2017/625?</span></li><li><span>Se no, il Consiglio federale \u00e8 disposto a stralciare il rinvio al menzionato regolamento da tutta la legislazione svizzera?</span></li><li><span>La Confederazione svizzera sar\u00e0 tenuta a riprendere eventuali modifiche successive del menzionato regolamento?</span></li><li><span>Se no, per quale motivo l\u2019articolo</span><span>&nbsp;</span><span>3 LDerr vi rinvia esplicitamente indicandone il primato?</span></li><li><span>Come intende attuare il Consiglio federale la sua volont\u00e0 di ridurre e semplificare i controlli agricoli dovendo al contempo implementare il disciplinamento europeo in materia di controlli ufficiali?</span></li><li><span>L\u2019articolo</span><span>&nbsp;</span><span>23 del regolamento (UE)</span><span>&nbsp;</span><span>2017/625 disciplina i \u00ab</span><span><em>controlli ufficiali sugli OGM per la produzione di alimenti e mangimi</em></span><span>\u00bb: le disposizioni legali concernenti gli organismi geneticamente modificati (OGM) sono compatibili con la posizione della Svizzera in materia di OGM (proroga della moratoria)?</span></li><li><span>Se dovesse rifiutarsi di applicare determinate norme problematiche di cui nel regolamento (UE)</span><span>&nbsp;</span><span>2017/625, la Svizzera potrebbe essere condannata dal tribunale arbitrale sulla base dell\u2019articolo</span><span>&nbsp;</span><span>7</span><span><em>a</em></span><span> del Protocollo di modifica dell\u2019Accordo tra la Comunit\u00e0 europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli</span><span><strong> </strong></span><span>o sulla base di altre disposizioni previste da tali accordi?</span></li><li><span>Se s\u00ec, e in caso di condanna da parte del tribunale arbitrale, l\u2019UE potrebbe prendere misure di compensazione sulla base dell\u2019articolo</span><span>&nbsp;</span><span>7</span><span><em>b</em></span><span> del summenzionato Protocollo?</span></li></ol></span>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<span><p><span>Il 13 giugno 2025 il Consiglio federale ha avviato la consultazione in merito al pacchetto \u00abStabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE\u00bb. Questo pacchetto consolida la comprovata via bilaterale e garantisce per il futuro il funzionamento degli accordi bilaterali vigenti (Accordo sulla libera circolazione delle persone, ostacoli tecnici al commercio [MRA], trasporto aereo e terrestre, agricoltura). Inoltre, con il pacchetto si intende sviluppare ulteriormente le relazioni nei settori di interesse per la Svizzera (sanit\u00e0, energia elettrica e sicurezza alimentare). In quanto parte del pacchetto, l\u2019Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunit\u00e0 europea sul commercio di prodotti agricoli (RS</span><span>&nbsp;</span><span>0.916.026.81; di seguito denominato Accordo agricolo) sar\u00e0 in futuro suddiviso in due parti: una parte relativa all\u2019agricoltura e una parte relativa alla sicurezza alimentare. Quest\u2019ultima sar\u00e0 regolamentata da un protocollo che istituisce uno Spazio comune di sicurezza alimentare (di seguito denominato Protocollo sulla sicurezza alimentare). L\u2019istituzione di uno Spazio comune di sicurezza alimentare mira a rafforzare la sicurezza alimentare nell\u2019UE e in Svizzera lungo l\u2019intera filiera alimentare, che comprende i settori della salute delle piante (all. 4 dell\u2019Accordo agricolo vigente), dei mangimi (all. 5 dell\u2019Accordo agricolo vigente), delle sementi (all. 6 dell\u2019Accordo agricolo vigente), del commercio di animali, dei prodotti di origine animale e vegetale (all. 11 dell\u2019Accordo agricolo vigente) e, quale novit\u00e0, anche delle derrate alimentari di origine non animale e dell\u2019omologazione dei prodotti fitosanitari. </span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>Nella parte relativa all\u2019agricoltura sono mantenuti gli altri allegati dell\u2019Accordo agricolo vigente: allegati 1\u20133 (concessioni tariffarie, libero scambio di formaggi), allegato 7 (commercio di prodotti vitivinicoli), allegato 8 (bevande spiritose), allegato 9 (prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico), allegato 10 (riconoscimento dei controlli di conformit\u00e0 alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi) e allegato 12 (protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari). Questi allegati continueranno ad applicarsi come finora e non saranno soggetti, in futuro, al recepimento dinamico del diritto. Rimane esclusa un\u2019armonizzazione delle politiche agricole tra la Svizzera e l\u2019UE. Ci\u00f2 significa che la Svizzera mantiene la propria autonomia nella definizione della politica agricola e decide in modo indipendente in merito al sistema svizzero dei pagamenti diretti.</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>1., 2. e 5. L\u2019allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare elenca tutti gli atti giuridici dell\u2019UE che si applicano allo Spazio comune di sicurezza alimentare e che in futuro si applicheranno anche in Svizzera. Tra questi rientra anche il regolamento UE 2017/625, che disciplina i controlli ufficiali lungo la filiera alimentare. Un principio fondamentale del regolamento \u00e8 che la frequenza dei controlli va determinata in base al rischio. Il regolamento stabilisce frequenze minime di controllo per singoli settori, al fine di garantire l\u2019uniformit\u00e0 in tutti gli Stati parte dello Spazio comune di sicurezza alimentare. Poich\u00e9 la Svizzera ha gi\u00e0 ampiamente armonizzato la propria legislazione in materia con quella dell\u2019UE, i principi fondamentali dei controlli ufficiali sono gli stessi di quelli dell\u2019UE. Tuttavia, in alcuni casi specifici possono essere effettuati controlli aggiuntivi a seguito della futura applicazione del regolamento UE 2017/625, ad esempio nel settore della salute delle piante. In Svizzera, il regolamento UE 2017/625 non si applica ai settori che non rientrano nello Spazio comune di sicurezza alimentare, ad esempio ai controlli nell\u2019ambito dei pagamenti diretti, o laddove il Protocollo sulla sicurezza alimentare prevede eccezioni, ad esempio nel settore degli organismi geneticamente modificati (OGM). Per quanto riguarda il settore dei pagamenti diretti, il Consiglio federale dovrebbe definire, nell\u2019ambito del prossimo pacchetto di ordinanze, misure volte ad alleggerire gli oneri a carico delle aziende agricole in materia di controlli. </span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>3. e 4. Il regolamento UE 2017/625 \u00e8 riportato nell\u2019allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare ed \u00e8 applicato dalla Svizzera. Il campo di applicazione del Protocollo sulla sicurezza alimentare prevede il recepimento dinamico del diritto. Tale recepimento \u00e8 circoscritto al campo di applicazione e agli obiettivi del Protocollo e ne garantisce il regolare aggiornamento. In tal modo si intende garantire che nello Spazio comune di sicurezza alimentare si applichino sempre le stesse norme. Per ogni aggiornamento del Protocollo sulla sicurezza alimentare \u00e8 tuttavia necessaria l\u2019approvazione da parte della Svizzera e dell\u2019UE (nessun automatismo). Per la Svizzera si applicano le consuete procedure interne per l\u2019approvazione degli accordi internazionali. Gli interessi fondamentali della Svizzera sono tutelati in particolare da eccezioni all\u2019obbligo di recepimento dinamico (v. risposta alla domanda 6). Nella misura in cui le modifiche del regolamento UE 2017/625 rientrano nel campo di applicazione del Protocollo sulla sicurezza alimentare e non in quello di un\u2019eccezione, le parti sono tenute, in ottemperanza all\u2019obbligo del recepimento dinamico, a integrarle nell\u2019allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare. L\u2019articolo 3 della legge sulle derrate alimentari (RS</span><span>&nbsp;</span><span>817.0) dovrebbe quindi disciplinare il rapporto tra la stessa e gli atti giuridici dell\u2019UE applicabili conformemente all\u2019allegato I del Protocollo sulla sicurezza alimentare.</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>6. L\u2019articolo 7 del Protocollo sulla sicurezza alimentare disciplina le eccezioni all\u2019obbligo del recepimento dinamico del diritto. Nel campo di applicazione di tali eccezioni, la Svizzera non \u00e8 tenuta a recepire il diritto dell\u2019UE e pu\u00f2 continuare ad applicare le proprie disposizioni di legge che differiscono dal diritto UE in materia. Una di queste eccezioni riguarda l\u2019emissione deliberata nell\u2019ambiente di OGM, l\u2019immissione sul mercato di prodotti contenenti OGM o da essi costituiti e di alimenti ottenuti da OGM. La Svizzera pu\u00f2 continuare a regolamentare in autonomia questo settore, alle condizioni previste dal Protocollo. L\u2019articolo 23 del regolamento UE 2017/625 non \u00e8 quindi applicabile e non incide sull\u2019attuale moratoria sull\u2019ingegneria genetica.</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>7. e 8. Per quanto riguarda la risoluzione di future controversie, occorre operare una distinzione tra la parte relativa all\u2019agricoltura e quella relativa alla sicurezza alimentare. Nella parte agricola \u00e8 previsto un nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie che prevede un tribunale arbitrale nel quale la Corte di giustizia dell\u2019Unione europea non ha alcun ruolo e che interviene in caso di difficolt\u00e0 di interpretazione o di applicazione della parte agricola dell\u2019accordo. In caso di inosservanza di una decisione del tribunale arbitrale, la controparte pu\u00f2 adottare eventuali misure di compensazione soltanto nell\u2019ambito dell\u2019Accordo agricolo (parte relativa alla sicurezza agricola e alimentare) (art. 7b Protocollo di modifica dell\u2019Accordo agricolo).</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>La parte relativa alla sicurezza alimentare prevede anch\u2019essa un meccanismo di risoluzione delle controversie che si avvale di un tribunale arbitrale. Tale meccanismo \u00e8 conforme al regolamento arbitrale applicabile a tutti gli accordi sul mercato interno del pacchetto Svizzera-UE. Qualora il Comitato misto non giunga a una soluzione entro tre mesi dalla data in cui \u00e8 stato chiamato a comporre una controversia, la Svizzera o l\u2019UE possono chiedere che la questione sia sottoposta a un tribunale arbitrale (art. 20 cpv. 2 Protocollo sulla sicurezza alimentare). Nel caso in cui la Svizzera si opponesse al recepimento di un atto normativo controverso dell\u2019UE in materia di sicurezza alimentare, anche se il tribunale arbitrale dovesse giungere alla conclusione che tale atto rientra nel campo di applicazione del Protocollo sulla sicurezza alimentare e non riguarda alcuna eccezione, l\u2019UE potrebbe adottare misure di compensazione proporzionate nel quadro dell\u2019Accordo agricolo (compresa la parte relativa all\u2019agricoltura) o di un altro accordo sul mercato interno (art. 21 Protocollo sulla sicurezza alimentare).</span></p></span>","FederalCouncilProposal":null,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1756252800000)\/","SubmittedBy":"Kolly Nicolas","BusinessStatus":203,"BusinessStatusText":"La dichiarazione sull\u2019intervento \u00e8 disponibile","BusinessStatusDate":"\/Date(1756280123000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"10|55|1221","Category":null,"Modified":"\/Date(1763088362510)\/","SubmissionDate":"\/Date(1750204800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5209,"SubmissionLegislativePeriod":52,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica europea|Agricoltura|Giustizia"}}