{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253952,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253952,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253952,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253952,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253952,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253952,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253952,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253952,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253952,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253952,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253952,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253952,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253952,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253952,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253952,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253952,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253952,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20253952,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"25.3952","BusinessType":6,"BusinessTypeName":"Postulato","BusinessTypeAbbreviation":"Po.","Title":"Come procede il recepimento nel diritto svizzero della regolamentazione internazionale in una fase caratterizzata da una politica economica estera destabilizzante da parte di importanti partner commerciali?","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Negli ultimi anni la Svizzera ha recepito varie regolamentazioni internazionali e le ha trasposte nel diritto interno. Ai fini dell\u2019efficacia di queste regolamentazioni internazionali e della competitivit\u00e0 della Svizzera \u00e8 fondamentale che i principali partner commerciali del nostro Paese e i maggiori spazi economici riconoscano questi standard e li recepiscano nei loro ordinamenti giuridici.</p><p>&nbsp;</p><p>Di seguito alcuni esempi di queste regolamentazioni internazionali:</p><ul style=\"list-style-type:disc;\"><li>direttiva europea sulla catena di approvvigionamento (\u00abCorporate Sustainability Due Diligence&nbsp;Directive\u00bb, CSDDD);</li><li>legislazione sul riciclaggio di denaro del Gruppo d\u2019azione finanziaria (GAFI);</li><li>imposta minima globale dell\u2019OCSE sugli utili delle imprese;</li><li>versione finale degli standard di Basilea&nbsp;III emanati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.</li></ul><p>Per quanto concerne la CSDDD e la legislazione sul riciclaggio di denaro, il Parlamento ha optato per una regolamentazione moderata.</p><p>La Svizzera intende trasporre nel diritto nazionale la CSDDD in modo differito e pragmatico. Dopo che l\u2019UE ha optato per una semplificazione nell\u2019ambito del pacchetto \u00abOmnibus\u00bb, questa strategia si \u00e8 rivelata vincente.</p><p>Riguardo alla legislazione sul riciclaggio di denaro, nonostante i tentativi del Consiglio federale di andare oltre gli standard minimi richiesti, il Parlamento si \u00e8 sempre dichiarato contrario.</p><p>La situazione \u00e8 completamente diversa per quanto concerne l\u2019imposta minima dell\u2019OCSE sugli utili delle imprese e la versione finale degli standard di Basilea&nbsp;III: in entrambi i casi il Consiglio federale ha, di propria iniziativa, trasposto rapidamente e integralmente gli standard internazionali nel diritto svizzero. La Svizzera ha introdotto l\u2019imposta minima dell\u2019OCSE il 1\u00b0&nbsp;gennaio&nbsp;2024. Attualmente le imprese svizzere beneficiano ancora di disposizioni transitorie, che per\u00f2 scadranno alla fine del periodo fiscale 2025<a href=\"#_ftn1\">[1]</a>. Da quel momento l\u2019imposta minima si applicher\u00e0 pienamente. Nel frattempo gli Stati Uniti si oppongono apertamente all\u2019attuazione dell\u2019imposta minima globale. Altre giurisdizioni importanti, come Cina e India, lasciano la questione in sospeso, mentre Stati europei pi\u00f9 piccoli hanno chiesto lunghi periodi di transizione prima di introdurre questa imposta<a href=\"#_ftn2\">[2]</a>. Di conseguenza, gli Stati Uniti non sostengono pi\u00f9 il compromesso sull\u2019imposta minima globale e l\u2019UE sembra accettarlo. I presupposti fondamentali sui quali si era basato il Consiglio federale in occasione della votazione popolare, pertanto, non sussistono pi\u00f9.&nbsp;</p><p>Nel quadro della versione finale degli standard di Basilea&nbsp;III gli Stati Uniti hanno segnalato di voler elaborare una proposta di riforma completamente nuova. Soltanto un mese dopo che il Consiglio federale aveva deciso di introdurre gli standard dal 1\u00b0&nbsp;gennaio&nbsp;2025 rendendo la Svizzera uno dei primi mercati finanziari d\u2019importanza globale a farlo, l\u2019UE ha rimandato l\u2019introduzione del loro elemento centrale<a href=\"#_ftn3\">[3]</a>. Anche il Regno Unito ha ritardato l\u2019introduzione della versione finale degli standard di Basilea IIIl<a href=\"#_ftn4\">[4]</a>&nbsp;subordinandola all\u2019evoluzione della situazione negli Stati Uniti<a href=\"#_ftn5\">[5]</a>. Sia l\u2019UE che il Regno Unito sostengono che tale rinvio \u00e8 volto a evitare svantaggi concorrenziali per le loro piazze finanziarie.</p><p>&nbsp;</p><p>In considerazione di queste esperienze e della politica economica estera destabilizzante condotta da importanti partner commerciali della Svizzera, il Consiglio federale \u00e8 incaricato di presentare un rapporto che tratta le questioni seguenti:</p><ul style=\"list-style-type:disc;\"><li>In che modo il Consiglio federale valuta la trasposizione nel diritto svizzero di regolamentazioni internazionali?</li><li>Il Consiglio federale effettua regolarmente una valutazione della trasposizione nel diritto svizzero di regolamentazioni internazionali e delle conseguenze di una loro mancata trasposizione?</li><li>In futuro il Consiglio federale prevede di trasporre nel diritto svizzero le regolamentazioni internazionali con maggiore cautela per quanto riguarda il calendario e la portata?</li><li>Quali misure correttive e di controllo prevede il Consiglio federale nel caso in cui le ipotesi valide al momento della trasposizione nel diritto svizzero si rivelassero in seguito errate o qualora gli interessi in causa cambiassero in modo sostanziale?</li></ul><p>&nbsp;</p><p><a href=\"#_ftnref1\">[1]</a>&nbsp;<i>Deloitte OECD Minimum Tax Impact Study</i>, pubblicato il 10&nbsp;aprile&nbsp;2025:&nbsp;<br>https://www.deloitte.com/content/dam/assets-zone2/ch/en/docs/services/tax/2025/deloitte-tax-oecd-minimum-tax-impact-study.pdf</p><p><a href=\"#_ftnref2\">[2]</a>&nbsp;PwC<i> Pillar Two Country Tracker</i>, ultimo aggiornamento il 6 agosto 2025:&nbsp;<br>pwc-pillar-two-country-tracker-summary-v2.pdf</p><p><a href=\"#_ftnref3\">[3]</a>&nbsp;Comunicato stampa della Commissione europea, pubblicato il 24&nbsp;luglio&nbsp;2024:&nbsp;<br>Commission proposes to postpone by one year the market risk prudential requirements under Basel III in the EU</p><p><a href=\"#_ftnref4\">[4]</a>&nbsp;Comunicato stampa della Bank of England, pubblicato il 17 gennaio 2025:&nbsp;<br>The PRA announces a delay to the implementation of Basel 3.1 | Bank of England</p><p><a href=\"#_ftnref5\">[5]</a> RCAP on timeliness<i>: Basel III implementation dashboard</i>, ultimo aggiornamento il 16&nbsp;maggio 2025:&nbsp;<br>Basel III implementation Dashboard</p>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<span><p><span>Per la Svizzera, Paese piccolo fortemente integrato nell\u2019economia mondiale, \u00e8 fondamentale disporre di una legislazione allineata alle normative internazionali. Il recepimento di queste ultime o l\u2019adeguamento a esse garantisce l\u2019accesso a mercati importanti. Contribuisce anche a evitare ostacoli al commercio, doppioni normativi e i conseguenti oneri amministrativi, rafforzando cos\u00ec la competitivit\u00e0 dell\u2019economia svizzera. Inoltre, in tal modo si sostengono gli obiettivi di politica ambientale, sanitaria e di sicurezza che nessun Paese pu\u00f2 raggiungere da solo, ad esempio nei settori del clima, della sicurezza alimentare o della lotta al terrorismo.</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>Il Consiglio federale ha definito i suoi principi di politica economica esterna, in particolare nella strategia di politica economica esterna, e li aggiorna all\u2019occorrenza. L\u2019adozione di norme internazionali \u00e8 inoltre disciplinata da basi legali quali la legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS</span><span>&nbsp;</span><em><span>946.51</span></em><span>).</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>In molti settori la Svizzera decide autonomamente se e in che misura recepire le normative internazionali o attuarle in modo autonomo, ad esempio per quanto riguarda le prescrizioni dell\u2019UE relative alla rendicontazione sulla sostenibilit\u00e0 e al dovere di diligenza (CSRD, CSDDD). In altri settori, invece, la Svizzera adotta normative internazionali sulla base di obblighi internazionali.</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>Il Consiglio federale valuta caso per caso i costi e i benefici di un eventuale recepimento delle normative internazionali in vigore o di un adeguamento alle stesse. In questo contesto, l\u2019analisi d\u2019impatto della regolamentazione (AIR) \u00e8 essenziale per determinare sistematicamente (</span><em><span>ex-ante</span></em><span>) se il recepimento di una normativa internazionale o l\u2019adeguamento del diritto svizzero a una tale normativa sia opportuno, efficace e proporzionato per la Svizzera. Ad esempio, sono state condotte analisi dettagliate sull\u2019attuazione della versione finale degli standard di Basilea III e sulla rendicontazione di sostenibilit\u00e0 (CSRD), ed \u00e8 attualmente in corso un\u2019analisi approfondita sull\u2019eventuale attuazione degli obblighi di diligenza dell\u2019UE. Per quanto riguarda l\u2019imposizione minima dell\u2019OCSE, il Consiglio federale ha inoltre introdotto, nell\u2019interesse delle imprese svizzere, un determinato elemento pi\u00f9 tardi rispetto agli Stati dell\u2019UE (il cosiddetto IIR) e ha deciso di non introdurne un altro (il cosiddetto UTPR).</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>Il Consiglio federale segue da vicino gli sviluppi internazionali ed esamina i rispettivi dossier per determinare se \u00e8 necessario e opportuno effettuare eventuali adeguamenti, in particolare nell\u2019attuale contesto internazionale. Ad esempio, analizza costantemente le conseguenze per la Svizzera degli sviluppi internazionali relativi all\u2019imposizione minima dell\u2019OCSE. Per quanto concerne la rendicontazione di sostenibilit\u00e0 (CSRD) e gli obblighi di diligenza, all\u2019inizio del 2025 il Consiglio federale ha deciso di attendere gli sviluppi internazionali, in particolare le decisioni relative alla direttiva \u00abOmnibus\u00bb nell\u2019UE.</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>A seconda del dossier si applicano processi diversi sia per l\u2019elaborazione di normative internazionali che per il loro recepimento o l\u2019eventuale adeguamento del diritto svizzero. Per quanto possibile il Consiglio federale anticipa questi sviluppi del contesto internazionale, senza definire un approccio generale.</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>Per questi motivi, il Consiglio federale continua a ritenere opportuno che il recepimento di normative internazionali o l\u2019adeguamento a queste ultime sia valutato caso per caso e utilizzando gli strumenti analitici sopra descritti. Nella sua valutazione tiene conto dell\u2019incidenza di tali normative sia sul piano della politica economica esterna che su quello della politica interna.</span></p></span><br><br>Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.","FederalCouncilProposal":45,"FederalCouncilProposalText":"Respingere","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1762905600000)\/","SubmittedBy":null,"BusinessStatus":209,"BusinessStatusText":"Trasmesso al Consiglio federale","BusinessStatusDate":"\/Date(1765462405000)\/","ResponsibleDepartment":8,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DEFR","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"15|1231","Category":null,"Modified":"\/Date(1765462428593)\/","SubmissionDate":"\/Date(1754956800000)\/","SubmissionCouncil":2,"SubmissionCouncilName":"Consiglio degli Stati","SubmissionCouncilAbbreviation":"CS","SubmissionSession":5210,"SubmissionLegislativePeriod":52,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Economia|Diritto internazionale"}}