{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253954,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253954,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253954,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253954,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253954,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253954,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253954,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253954,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253954,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253954,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253954,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253954,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253954,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253954,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253954,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253954,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20253954,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20253954,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"25.3954","BusinessType":6,"BusinessTypeName":"Postulato","BusinessTypeAbbreviation":"Po.","Title":"Rafforzare la procedura di mediazione ","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di esaminare e riferire in merito alle possibilit\u00e0 di rafforzare e, se del caso, adeguare nel nostro Paese gli strumenti di risoluzione delle controversie, sia preprocessuali, sia extragiudiziali \u2013 in particolare le consolidate procedure di mediazione e di conciliazione \u2013 tenendo conto di approcci di buone pratiche internazionali, al fine di migliorarne l\u2019applicazione nei casi di cosiddetti danni di massa e diffusi. Le funzionanti procedure di mediazione esistenti devono rimanere una responsabilit\u00e0 degli attori o dei settori interessati e misure di accompagnamento statali devono essere previste soltanto per colmare eventuali lacune e a titolo sussidiario.</p><p>Nel suo esame il Consiglio federale deve in particolare:</p><ol style=\"list-style-type:lower-alpha;\"><li>verificare in che misura il comprovato sistema di procedure di mediazione e conciliazione svizzero \u00e8 idoneo come alternativa efficace ed economica agli strumenti tradizionali di tutela giurisdizionale collettiva nei casi di danni di massa;</li><li>verificare la possibilit\u00e0 di estendere ulteriormente l\u2019applicazione di tale sistema, utilizzato con successo in molti settori nell\u2019ambito di procedimenti individuali, integrandolo con elementi idonei di un\u2019infrastruttura tecnica moderna, in modo da poterlo applicare efficacemente anche a numerosi casi di danni di massa e diffusi;</li><li>verificare se, in caso di danni di massa e diffusi causati da settori economici che non dispongono di organi di mediazione o di conciliazione, \u00e8 possibile migliorare in modo significativo la tutela giurisdizionale dei consumatori svizzeri creando un organo di mediazione (sostitutivo);</li><li>analizzare e valutare i modelli di successo all\u2019estero, in particolare quello scandinavo (Danimarca, Svezia, Finlandia, Norvegia), che all\u2019occorrenza combina un servizio di conciliazione con la rappresentanza delle parti, e verificarne la trasferibilit\u00e0 in Svizzera.</li></ol>","ReasonText":"<p>Con il disegno&nbsp;21.082, che attua la mozione Birrer-Heimo 13.3931, il Consiglio federale prevedeva di estendere l\u2019azione collettiva e introdurre cos\u00ec le cosiddette azioni di gruppo nel diritto processuale civile svizzero. Il Consiglio nazionale si \u00e8 gi\u00e0 espresso chiaramente contro questa proposta. Si temono rischi elevati per la piazza economica, un\u2019accresciuta vulnerabilit\u00e0 delle nostre imprese nei confronti di aziende estere specializzate in contenziosi istituzionali e costi economici considerevoli, senza alcun miglioramento tangibile della protezione dei consumatori. Gli elevati costi di finanziamento dei processi comporterebbero perdite diffuse pari al 25\u201335&nbsp;per cento dei fondi.</p><p>Il disegno del Consiglio federale trascura alcuni importanti riscontri e sviluppi degli ultimi anni. Gli svantaggi delle cosiddette azioni di gruppo sono di principio e non si possono eliminare. Le differenze tra i sistemi giuridici degli Stati Uniti e dei Paesi europei non sono la causa principale degli effetti indesiderati. Il motivo sono piuttosto i falsi incentivi dei portatori di interessi (interessi finanziari e politici dei rappresentanti legali degli attori e di chi finanzia i processi, che rendono le azioni di gruppo un modello commerciale e di influenza politica). Meccanismi di protezione pi\u00f9 forti porterebbero a un minore ricorso alle azioni legali, mentre meccanismi di protezione deboli aumenterebbero il rischio di abuso. Nei Paesi in cui le azioni legali di natura economica e politica sono redditizie (p.&nbsp;es. in Germania e nei Paesi Bassi) ci\u00f2 ha comportato un aumento continuo del numero di azioni legali professionali. Negli ultimi anni la tecnologia ha semplificato sempre di pi\u00f9 la coordinazione delle pretese e la risoluzione delle controversie. \u00c8 quindi indispensabile valutare alternative efficaci alle azioni di gruppo.</p><p>La Commissione ritiene che le procedure alternative siano pi\u00f9 efficaci delle azioni di gruppo, adducendo che anche le procedure di mediazione private, con una percentuale di risoluzione del 50-80&nbsp;per cento, sono oggi uno strumento molto efficace a disposizione dei consumatori svizzeri, che pu\u00f2 essere ulteriormente migliorato. Un ricorso il pi\u00f9 possibile capillare alle procedure di mediazione, eventualmente integrate con modelli di buone pratiche applicati all\u2019estero, potrebbe alleviare il carico della giustizia in Svizzera e fornire ai consumatori un sostegno pi\u00f9 rapido e mirato.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<span><p><span>Il postulato chiede di esaminare le esistenti procedure di composizione amichevole delle controversie e di illustrare le possibilit\u00e0 di adeguare o integrare tali strumenti di modo che possano essere utilizzati anche in caso di danni di massa e diffusi. Il postulato \u00e8 stato depositato in seguito al rigetto del progetto di revisione del Codice di procedura civile per rafforzare l\u2019applicazione collettiva del diritto (</span><a href=\"https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210082\"><u><span>21.082</span></u></a><span>).</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>Il progetto del Consiglio federale \u00e8 stato presentato in adempimento della mozione </span><a href=\"https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20133931\"><u><span>13.3931</span></u></a><span> Birrer-Heimo. Prevedeva di rafforzare l\u2019azione collettiva (art.</span><span>&nbsp;</span><span>89 CPC), in particolare introducendo un\u2019azione collettiva per far valere pretese di risarcimento. Dopo oltre tre anni e mezzo di dibattiti, il Parlamento non \u00e8 entrato in materia sul progetto. Durante questo processo legislativo sono state esaminate le diverse opzioni realizzabili e quindi numerose soluzioni possibili.</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>Alla luce delle lacune giuridiche constatate in relazione ai danni di massa o diffusi, il Consiglio federale aveva esaminato le diverse opzioni per migliorare l\u2019esercizio dei diritti sul piano giudiziario. Aveva considerato tutti i recenti sviluppi in questo settore, tra cui anche il modello svedese. Il \u00abmodello nordico\u00bb corrisponde peraltro alla norma nell\u2019UE, dato che vari Stati nordici sono membri dell\u2019UE e hanno trasposto la direttiva UE in materia. Questa direttiva impone agli Stati membri di disporre di un meccanismo di azioni collettive per migliorare l\u2019accesso dei consumatori alla giustizia. In questi modelli le procedure dinanzi all\u2019ombudsman e i rimedi giuridici collettivi si completano e non rappresentano alternative.</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>L\u2019approccio proposto dal postulato si basa su modelli di mediazione privati esistenti ed \u00e8 indubbiamente utile, anche perch\u00e9 nulla nel diritto vigente impedisce ai settori economici di costituire una tale struttura di composizione delle controversie, senza la necessit\u00e0 di un intervento del legislatore. In questo contesto, va rilevato che il Codice di procedura civile prevede gi\u00e0 una procedura di conciliazione obbligatoria. La prassi attuale mostra tuttavia che la procedura dinanzi a un ombudsman \u00e8 strettamente legata a funzioni di vigilanza, come ad esempio nel settore bancario o assicurativo.</span><span>&nbsp; </span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>Secondo il Consiglio federale, i modelli alternativi di composizione delle controversie possono unicamente completare il sistema giudiziario di applicazione del diritto. Non sono adatti a colmare le lacune identificate nella tutela giurisdizionale in caso di danni di massa o diffusi. Dovranno dunque essere esaminati i punti seguenti: regolamentazione delle procedure dinanzi all\u2019ombudsman statale nonch\u00e9 assoggettamento a un\u2019autorit\u00e0 di vigilanza o a un ombudsman statale, come nei Paesi nordici; idoneit\u00e0 di queste procedure nei casi di danni di massa o diffusi; carattere obbligatorio per le imprese. Sar\u00e0 inoltre necessario esaminare le competenze degli ombudsman, per esempio quella di disporre multe o risarcimenti e la facolt\u00e0 di proporre successivamente azione a favore dei consumatori, come previsto nei Paesi nordici, e provvedere affinch\u00e9 queste procedure non complichino l\u2019accesso ai tribunali. </span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>Sulla base di queste considerazioni, il Consiglio federale \u00e8 disposto, alla luce dei lavori gi\u00e0 effettuati e delle lacune normative incontestate, a procedere all\u2019esame richiesto dal postulato, in una prospettiva pi\u00f9 ampia e prendendo in considerazione la necessit\u00e0 di un esame o azione giudiziaria successivi da parte dell\u2019ombudsman.</span></p></span><br><br>Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.","FederalCouncilProposal":44,"FederalCouncilProposalText":"Accogliere","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1763510400000)\/","SubmittedBy":null,"BusinessStatus":209,"BusinessStatusText":"Trasmesso al Consiglio federale","BusinessStatusDate":"\/Date(1765381742000)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"12|15|1211|1221","Category":null,"Modified":"\/Date(1765381758610)\/","SubmissionDate":"\/Date(1755129600000)\/","SubmissionCouncil":2,"SubmissionCouncilName":"Consiglio degli Stati","SubmissionCouncilAbbreviation":"CS","SubmissionSession":5210,"SubmissionLegislativePeriod":52,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Diritto generale|Economia|Diritto civile|Giustizia"}}