{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254027,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254027,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254027,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254027,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254027,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254027,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254027,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254027,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254027,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254027,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254027,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254027,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254027,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254027,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254027,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254027,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254027,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20254027,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"25.4027","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Attuazione della mozione 20.4267 anche per i prodotti vegetali","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>La mozione 20.4267, accolta nel giugno del 2021 da un\u2019ampia maggioranza del Parlamento federale, mirava a rendere obbligatoria la dichiarazione per i prodotti vegetali e animali i cui metodi di produzione sono vietati in Svizzera. Questa iniziativa rispondeva a un bisogno di trasparenza nei confronti dei consumatori nonch\u00e9 a un\u2019esigenza di coerenza con i requisiti imposti ai produttori svizzeri.</p><p>&nbsp;</p><p>Il 28 maggio 2025, il Consiglio federale ha apportato una modifica all\u2019ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d\u2019uso (ODerr), entrata in vigore il 1\u00b0 luglio 2025, al fine di attuare la suddetta mozione. Sebbene siano stati compiuti progressi per alcuni prodotti animali (p. es. foie gras, cosce di rana, carne prodotta con castrazione o decornazione senza anestesia), il Consiglio federale ha deciso di non introdurre l\u2019obbligo di dichiarazione per i prodotti vegetali, poich\u00e9 tale proposta \u00e8 stata respinta durante la procedura di consultazione. Questa decisione non corrisponde alla volont\u00e0 del Parlamento, che si era espresso a favore di un obbligo di dichiarazione sia per i prodotti animali sia per quelli vegetali. Inoltre, la questione della dichiarazione dei metodi di produzione degli ingredienti dei prodotti trasformati rimane in gran parte irrisolta.</p><p>&nbsp;</p><p>Incarico pertanto il Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:</p><ol><li>Con la modifica dell\u2019ODerr del 28 maggio 2025, il Consiglio federale ritiene di aver messo in atto la mozione 20.4267 o ci sono ancora altri progetti in sospeso volti a garantire l\u2019obiettivo iniziale di trasparenza e protezione delle norme di produzione svizzere?</li><li>Perch\u00e9, in seguito alla consultazione, si \u00e8 scelto di accantonare la dichiarazione obbligatoria per i prodotti vegetali, anzich\u00e9 di limitarla ad alcune sostanze problematiche come era previsto nel progetto posto in consultazione?</li><li>Il Consiglio federale pu\u00f2 confermare di essere tuttora dell\u2019avviso che la soluzione dell\u2019obbligo di dichiarazione per i prodotti vegetali posta in consultazione potesse essere conforme al diritto internazionale e applicabile, come richiesto dalla mozione 20.4267?</li><li>Sarebbe ipotizzabile associare tale dichiarazione per i prodotti vegetali a un obbligo documentale a carico degli importatori e a controlli basati sull\u2019analisi del rischio per Paese, tipo di coltura e prodotto?</li><li>In che misura i prodotti trasformati sono attualmente esenti da qualsiasi obbligo di dichiarazione, nonostante contengano prevalentemente ingredienti ottenuti con metodi vietati?</li><li>Il Consiglio federale \u00e8 disposto a prendere in considerazione un obbligo di dichiarazione per i prodotti trasformati, per esempio quando pi\u00f9 del 20&nbsp;per&nbsp;cento della quantit\u00e0 di un prodotto finito \u00e8 costituito da un ingrediente ottenuto con metodi vietati in Svizzera?</li></ol>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<span><p><span>1. e 2. </span><span>Il progetto di modifica dell\u2019ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d\u2019uso (ODerr; RS</span><span>&nbsp;</span><span>817.02), sottoposto a consultazione dal Consiglio federale, prevedeva un obbligo di dichiarazione non soltanto per le derrate alimentari di origine animale, ma anche per quelle di origine vegetale (RU 2025 369). Le relative indicazioni riguardavano il metodo di produzione nel caso dei prodotti di origine animale, e il Paese di provenienza nel caso delle derrate alimentari vegetali. </span></p><p><span>La procedura di consultazione ha tuttavia evidenziato che l\u2019obbligo di dichiarazione per i prodotti vegetali, bench\u00e9 limitato alle derrate fabbricate con sostanze fitosanitarie problematiche, non era applicabile. L\u2019obbligo in questione avrebbe infatti provocato oneri amministrativi eccessivi per i fabbricanti e le autorit\u00e0 di controllo, senza peraltro offrire un reale valore aggiunto ai consumatori. Inoltre, avrebbe generato delle incoerenze: ad esempio, prodotti biologici importati da Paesi in cui l\u2019uso delle suddette sostanze \u00e8 autorizzato avrebbero dovuto recare una dichiarazione pur non essendo stati effettivamente trattati, il che avrebbe creato pi\u00f9 confusione che trasparenza.</span></p><p><span>Il Consiglio federale ritiene dunque adempiuta la mozione 20.4267 della Commissione della scienza, dell\u2019educazione e della cultura del Consiglio degli Stati \u00abDichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati\u00bb. Le misure adottate consentono di raggiungere l\u2019obiettivo di trasparenza per i prodotti di origine animale rispettando al tempo stesso i principi di proporzionalit\u00e0 e di fattibilit\u00e0.</span></p><p><span>3. Il Consiglio federale si \u00e8 adoperato affinch\u00e9 il progetto posto in consultazione fosse conforme al diritto internazionale. Da un\u2019analisi approfondita e dai risultati della procedura di consultazione \u00e8 tuttavia emerso che la soluzione proposta, bench\u00e9 giuridicamente fattibile, non risultava applicabile in modo efficace e proporzionato.</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>4. L\u2019introduzione di un obbligo di documentazione per gli importatori e di un controllo fondato sull\u2019analisi dei rischi per Paese \u00e8 stato preso in considerazione, ma comporterebbe gli stessi problemi in termini di fattibilit\u00e0 e di proporzionalit\u00e0 ricordati in precedenza. L\u2019attuazione di tali misure risulterebbe assai complessa sul piano amministrativo per gli importatori e le autorit\u00e0, senza del resto garantire un\u2019informazione chiara e utile per i consumatori. Per giunta, le derrate alimentari contenenti residui di prodotti fitosanitari classificati come pericolosi non possono in ogni caso essere immesse sul mercato svizzero.</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>5. e 6. L\u2019obbligo di dichiarazione riguarda la carne intera o in pezzi (p. es. cosce di pollo, bistecche di manzo, sminuzzato di maiale ecc.), ma non la carne tritata o mista (terrine di carne, salsicce ecc.). L\u2019informazione non cambia invece a seconda del fatto che la carne sia venduta fresca o trasformata. Ad esempio, sia che venga immessa sul mercato fresca, marinata o servita cotta in un ristorante, una bistecca di manzo deve recare la medesima indicazione.</span></p><p><span>Per i motivi ricordati in precedenza, tale obbligo non si estende ai prodotti di origine animale utilizzati come ingredienti di prodotti trasformati quali i prodotti a base di latte o le preparazioni contenenti delle uova, e ci\u00f2 a prescindere dalla loro percentuale. Questo consente di garantire un\u2019informazione pertinente e comprensibile per i consumatori senza imporre oneri inutili agli attori coinvolti.</span></p></span>","FederalCouncilProposal":null,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1763510400000)\/","SubmittedBy":"Maret Marianne","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1765178465000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"15|55|2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1765264883840)\/","SubmissionDate":"\/Date(1758067200000)\/","SubmissionCouncil":2,"SubmissionCouncilName":"Consiglio degli Stati","SubmissionCouncilAbbreviation":"CS","SubmissionSession":5210,"SubmissionLegislativePeriod":52,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Economia|Agricoltura|Salute"}}