{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254184,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254184,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254184,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254184,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254184,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254184,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254184,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254184,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254184,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254184,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254184,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254184,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254184,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254184,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254184,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254184,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254184,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20254184,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"25.4184","BusinessType":6,"BusinessTypeName":"Postulato","BusinessTypeAbbreviation":"Po.","Title":"Introduzione della partecipazione statale temporanea nel diritto bancario svizzero","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di presentare un rapporto che illustri un modello per l\u2019introduzione di una partecipazione statale temporanea (\u00abtemporary public ownership\u00bb, TPO) nel diritto bancario svizzero. Il modello dovr\u00e0 contemplare, congiuntamente alla TPO e con riferimento ad essa, la possibilit\u00e0 degli azionisti della banca interessata di far valere pretese di diritto civile nei confronti degli organi preposti di detta banca e un meccanismo pi\u00f9 severo di sanzioni penali che preveda reati penali qualificati.&nbsp;</p>","ReasonText":"<p>Al numero&nbsp;9.1.2 del rapporto della Commissione parlamentare d\u2019inchiesta (CPI) del 17&nbsp;dicembre 2024 e al numero&nbsp;13.1.10 del rapporto del Consiglio federale sulla stabilit\u00e0 delle banche del 10&nbsp;aprile 2024 (p.&nbsp;201), in merito alla TPO \u00e8 stato esposto quanto segue:</p><p>&nbsp;\u00abPer nazionalizzazione temporanea o propriet\u00e0 pubblica temporanea (TPO) si intende il regime in cui lo Stato diventa, per un periodo di tempo limitato, proprietario unico o parziale di un istituto finanziario o di alcune sue unit\u00e0 [...]. Essa costituisce una misura sussidiaria assolutamente necessaria da adottare come ultima ratio per preservare la stabilit\u00e0 finanziaria e l\u2019economia nazionale.\u00bb.&nbsp;</p><p><br>Ora che sappiamo che il cosiddetto scenario peggiore (\u00abworst case\u00bb) pu\u00f2 realizzarsi anche per una grande banca svizzera e che tutto va sempre diversamente da come avevamo immaginato; ora che sappiamo che la nostra regolamentazione \u00e8 stata un fallimento completo;&nbsp;</p><p>ora che sappiamo che UBS non potr\u00e0 essere assorbita da un\u2019altra grande banca svizzera e per risanarla non basterebbe un fondo di stabilizzazione che consenta di rilevare i valori patrimoniali illiquidi come quello istituito per questa stessa banca nel 2008:&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>occorre introdurre nel diritto bancario svizzero rigidi meccanismi sanzionatori che permettano di reagire in maniera adeguata a casi analoghi di completo fallimento della direzione della banca interessata e degli organi di vigilanza del mercato finanziario. &nbsp;<br>&nbsp;<br>Nella primavera del 2023, durante la gestione della crisi di Credit Suisse, il Comitato per le crisi finanziarie, guidato dal direttore della FINMA, per un breve periodo aveva ventilato tra le opzioni possibili da proporre al Consiglio federale la nazionalizzazione temporanea di Credit Suisse. Nell\u2019ambito del diritto in materia di mercati finanziari questa procedura viene designata \u00abpartecipazione statale temporanea\u00bb (\u00abtemporary public ownership\u00bb, TPO) Nel suo messaggio concernente la prima aggiunta&nbsp;A del preventivo per il 2023, il Consiglio federale ha spiegato al Parlamento che per ragioni di ordine politico e giuridico nonch\u00e9 per considerazioni legate ai rischi, l\u2019opzione di una TPO non \u00e8 stata valutata in prima istanza ed \u00e8 stata scartata in vista della possibilit\u00e0 concreta di un\u2019acquisizione nell\u2019economia privata. Il rapporto \u00abEvaluation der Analysen f\u00fcr die Notfusion CS-UBS\u00bb del 31&nbsp;maggio&nbsp;2024, redatto da esperti e commissionato dalla CPI, sostiene questo approccio.</p><p>&nbsp;</p><p>Precedentemente, tuttavia, il rapporto \u00abReformbedarf in der Regulierung von Too-big-to-fail-Banken\u00bb del 19&nbsp;maggio&nbsp;2023, allestito dall\u2019Istituto svizzero per banche e finanze dell\u2019Universit\u00e0 di San&nbsp;Gallo, aveva raccomandato di esaminare la possibilit\u00e0 di ampliare l\u2019attuale quadro normativo, introducendovi lo strumento della nazionalizzazione, per rafforzare l\u2019efficacia della regolamentazione&nbsp;\u00abtoo big to fail\u00bb (TBTF) nel garantire fiducia e stabilit\u00e0. Pertanto bisognerebbe prevedere sul piano legislativo la possibilit\u00e0 di nazionalizzare una banca&nbsp;TBTF in caso di crisi, in modo tale che si possa disporre di basi legali e piani predefiniti e, in situazioni di emergenza, lo Stato possa interporsi quale proprietario di ultima istanza (\u00abowner of last resort\u00bb).<br>Nel rapporto del Consiglio federale sulla stabilit\u00e0 delle banche si legge infine: \u00abCon un\u2019eventuale acquisizione da parte di Credit Suisse, la Confederazione avrebbe dovuto farsi carico di tutti i rischi della banca e assumerne anche la gestione. Considerato il volume del bilancio della nuova UBS, in futuro una nazionalizzazione temporanea comporterebbe rischi enormi per lo Stato\u00bb (cfr. n.&nbsp;13.1.10.2).</p><p><br>Al numero&nbsp;13.1.10.3, \u00abQuestioni giuridiche e tecniche\u00bb, il Consiglio federale precisa inoltre: \u00abUna TPO pone diverse questioni di natura giuridica e tecnica. Bisognerebbe per esempio verificare se una TPO sia ammessa sul piano costituzionale. Andrebbero inoltre chiariti vari aspetti a livello di legge. La configurazione di una TPO solleverebbe quindi una serie di questioni tecniche come, per esempio, chi debba farsi carico delle perdite prima di procedere alla nazionalizzazione temporanea [...], che andrebbero approfondite nell\u2019ambito di ulteriori lavori. Si porrebbe inoltre il problema della valutazione dell\u2019unit\u00e0 da acquisire e del conseguente indennizzo dei precedenti proprietari. Vi sarebbero poi altre questioni da esaminare concernenti, per esempio, le strategie d\u2019uscita, l\u2019integrazione della banca nell\u2019Amministrazione federale o la gestione della banca acquisita\u00bb.&nbsp;</p><p>Di questo aspetto si \u00e8 occupata anche la CPI, che al numero&nbsp;9.1.2 del rapporto summenzionato evidenzia: \u00abQuanto accaduto a CS dimostra che il ricorso a tale strumento [TPO] potrebbe rendersi necessario in una crisi analoga\u00bb.&nbsp;</p><p><br>Senza dubbio il futuro ci riserver\u00e0 una nuova crisi finanziaria, che ancora una volta ci coglier\u00e0 di sorpresa e metter\u00e0 a dura prova i nostri organi di vigilanza. Il Consiglio federale \u00e8 quindi incaricato di esaminare nuovamente la possibilit\u00e0 di introdurre una TPO, di elaborare a tal fine le pertinenti basi costituzionali e legali e di presentarle al Parlamento affinch\u00e9 quest\u2019ultimo possa stabilire se tale strumento sia opportuno o meno.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>In questo contesto lo strumento della TPO dovr\u00e0 essere collegato a nuove possibilit\u00e0 per gli azionisti di intentare azioni civili nei confronti del consiglio di amministrazione e della direzione di banca preesistenti in caso di ricorso alla TPO nonch\u00e9 a un inasprimento delle sanzioni del Codice penale (in particolare mediante l\u2019introduzione di nuovi reati penali qualificati agli art.&nbsp;154, 158, 163, 164 e 165), congiuntamente a un obbligo di denuncia della Confederazione verso il consiglio di amministrazione e la direzione della banca interessata.</p><p>&nbsp;</p><p>Il rapporto in adempimento del postulato dovr\u00e0 essere presentato al Parlamento in concomitanza con il messaggio concernente l\u2019eventuale revisione del diritto bancario. A tal fine occorre considerare legislazioni analoghe di altri Stati dotati di una grande piazza finanziaria.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<span><p><span>Il Consiglio federale ha esaminato la partecipazione statale temporanea (\u00abtemporary public ownership\u00bb, TPO) in una crisi bancaria quale possibile </span><em><span>ultima ratio</span></em><span> per la legislazione sulle banche svizzera nel quadro del suo rapporto del 10</span><span>&nbsp;</span><span>aprile</span><span>&nbsp;</span><span>2024 sulla stabilit\u00e0 delle banche e ne ha respinto l\u2019introduzione per pi\u00f9 motivi. </span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>Sulla base delle evidenze emerse dalla crisi di Credit Suisse occorre rafforzare il dispositivo per la liquidazione di una banca di rilevanza sistemica e colmare le lacune individuate. In primo piano vi sono l\u2019introduzione di un \u00abpublic liquidity backstop\u00bb (PLB) e il rafforzamento dello strumento della liquidazione, su cui si concentra il pacchetto complessivo</span><span>&nbsp;</span><span>\u00abtoo big to fail\u00bb (TBTF) del Consiglio federale.</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>Applicando lo strumento della TPO, la Confederazione si assumerebbe tutti i rischi della banca e si esporrebbe pertanto anche ai rischi molto ampi legati alla responsabilit\u00e0 dello Stato. Vi sarebbe inoltre il rischio che la banca rimanga di propriet\u00e0 dello Stato per un periodo di tempo prolungato, come dimostrano diverse esperienze all\u2019estero. Esisterebbero poi ulteriori incertezze e rischi per quanto riguarda ad esempio l\u2019integrazione operativa della banca nazionalizzata nell\u2019Amministrazione federale e la nomina da parte dello Stato dei membri degli organi direttivi. </span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>Lo standard internazionale nell\u2019ambito della prevenzione e della gestione delle crisi del \u00abFinancial Stability Board\u00bb (\u00abkey attributes\u00bb del FSB) fa riferimento a una TPO come possibile strumento di liquidazione ma, a differenza di altri strumenti, rinuncia a raccomandare espressamente ai singoli Paesi se introdurla oppure no. Una TPO \u00e8 stata introdotta esplicitamente nel Regno</span><span>&nbsp;</span><span>Unito e nell\u2019UE, anche se allo stato attuale soltanto una met\u00e0 degli Stati membri dell\u2019UE l\u2019ha recepita nel proprio diritto nazionale.</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>Infine, neppure il rapporto della Commissione parlamentare d\u2019inchiesta sulla gestione delle autorit\u00e0 federali nel contesto della crisi di Credit Suisse contiene raccomandazioni o interventi riguardanti la TPO.</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>Il Consiglio federale non intravede sviluppi successivi al proprio rapporto del 10</span><span>&nbsp;</span><span>aprile</span><span>&nbsp;</span><span>2024 che rendano necessaria una rivalutazione della TPO. Non ritiene quindi n\u00e9 necessario n\u00e9 opportuno elaborare un modello per la sua introduzione nella legislazione svizzera sulle banche. </span></p></span><br><br>Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.","FederalCouncilProposal":45,"FederalCouncilProposalText":"Respingere","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1762905600000)\/","SubmittedBy":"Rieder Beat","BusinessStatus":209,"BusinessStatusText":"Trasmesso al Consiglio federale","BusinessStatusDate":"\/Date(1773083553000)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"24|1211|1216","Category":null,"Modified":"\/Date(1773083565250)\/","SubmissionDate":"\/Date(1758758400000)\/","SubmissionCouncil":2,"SubmissionCouncilName":"Consiglio degli Stati","SubmissionCouncilAbbreviation":"CS","SubmissionSession":5210,"SubmissionLegislativePeriod":52,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Finanze|Diritto civile|Diritto penale"}}