{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254344,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254344,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254344,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254344,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254344,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254344,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254344,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254344,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254344,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254344,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254344,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254344,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254344,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254344,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254344,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254344,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254344,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20254344,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"25.4344","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Uniformare le condizioni di consultazione del registro fondiario","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di proporre le modifiche legislative e regolamentari necessarie per uniformare, su scala svizzera, le condizioni di accesso e di consultazione del registro fondiario, in particolare per quanto concerne:</p><p>&nbsp;</p><ol><li>la definizione delle persone autorizzate a consultare gli estratti e i documenti del registro fondiario;</li><li>l\u2019elenco dei documenti consultabili (registro vero e proprio, documenti giustificativi, piani, ecc.);&nbsp;</li><li>le modalit\u00e0 e le condizioni di consultazione in rete;</li><li>le tariffe applicabili alla consultazione, al rilascio di estratti o di copie di documenti.</li></ol><p>Dovr\u00e0 pure provvedere affinch\u00e9 l\u2019accesso al registro fondiario non possa essere limitato od ostacolato a svantaggio di professionisti domiciliati in altri Cantoni, in modo da garantire una parit\u00e0 di trattamento a livello nazionale.</p>","ReasonText":"<span><p><span>Il registro fondiario costituisce uno strumento fondamentale di certezza giuridica e trasparenza in materia di diritti reali immobiliari. Si tratta di un servizio pubblico, il cui accesso deve essere retto da principi chiari, uniformi e proporzionati. </span><span>&nbsp;</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>All\u2019atto pratico le modalit\u00e0 di consultazione variano considerevolmente da un Cantone all\u2019altro, in particolare per quanto riguarda l\u2019elenco degli aventi diritto alla consultazione (notai, avvocati, architetti, geometri, agenti immobiliari, creditori, ecc.) o le informazioni consultabili (documenti giustificativi, piani catastali, servit\u00f9, ecc.).</span><span>&nbsp;</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>L\u2019accesso alla consultazione in rete impone peraltro molteplici tediose iscrizioni ai sistemi cantonali di consultazione, ogni volta dietro versamento dei relativi emolumenti.</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>Queste differenze nuocciono alla certezza giuridica, ostacolano la fluidit\u00e0 delle transazioni immobiliari e complicano inutilmente il lavoro dei professionisti attivi in pi\u00f9 Cantoni. In alcuni casi, prassi restrittive possono di fatto precludere ai professionisti extra-cantonali l\u2019accesso al registro fondiario, in violazione al principio di libere prestazioni di servizi su scala federale, a spese dei cittadini.</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>Un\u2019armonizzazione delle regole a livello svizzero permetterebbe di garantire un accesso equo, efficiente e proporzionato al registro fondiario, nel rispetto del ruolo che questo registro svolge al servizio della certezza giuridica.</span></p></span>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<span><p><span>La tenuta del registro fondiario compete da sempre ai Cantoni. In molti Cantoni esistono vari circondari del registro fondiario, talvolta persino a livello comunale. Per limitare questa frammentazione, laddove sensato, il diritto federale prevede determinate prescrizioni minime. Secondo la sua motivazione, la mozione riguarda anzitutto gli accessi elettronici ampliati di cui agli articoli</span><span>&nbsp;</span><span>28 e seguenti dell\u2019ordinanza sul registro fondiario (ORF; RS</span><span>&nbsp;</span><span>211.432.1), ossia la cosiddetta procedura di richiamo. Conformemente all\u2019articolo</span><span>&nbsp;</span><span>28 ORF, i Cantoni possono rendere accessibili i dati del libro mastro, del libro giornale e dei registri ausiliari, in parte anche i documenti giustificativi, a determinate persone e autorit\u00e0 senza che esse debbano far valere un interesse. Le persone e autorit\u00e0 menzionate nell\u2019articolo non devono far valere un interesse nel singolo caso in quanto a motivo della loro funzione si presume abbiano un interesse a consultare i documenti in questione, conformemente all\u2019articolo</span><span>&nbsp;</span><span>970 capoverso</span><span>&nbsp;</span><span>1 del Codice civile (CC; RS</span><span>&nbsp;</span><span>210).</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>Nell\u2019ambito della revisione delle norme sulla procedura di richiamo, entrata in vigore il 1\u00b0</span><span>&nbsp;</span><span>luglio 2020 (RU</span><span>&nbsp;</span><span>2019 3049), nel 2018 la maggioranza dei partecipanti alla consultazione si \u00e8 detta favorevole a mantenere il principio secondo cui spetta ai Cantoni decidere a chi accordare l\u2019accesso alla procedura di richiamo e le relative modalit\u00e0 (rapporto sui risultati della consultazione reperibile all\u2019indirizzo </span><a href=\"https://www.fedlex.admin.ch\"><u><span>https://www.fedlex.admin.ch</span></u></a><span> &gt; Procedure di consultazione &gt; Procedure di consultazione concluse &gt; 2018 &gt; Revisione dell\u2019ordinanza sul registro fondiario (ORF) &gt; Risultato &gt; Rapporto). La revisione ha quindi confermato la regola da sempre valida secondo cui la sovranit\u00e0 dei dati e la responsabilit\u00e0 per la loro protezione e il loro utilizzo conforme al diritto competono ai Cantoni. Il disciplinamento delle modalit\u00e0 d\u2019accesso ai dati ai sensi degli articoli</span><span>&nbsp;</span><span>29 e 30 ORF si fonda sul medesimo principio. I Cantoni devono pertanto provvedere affinch\u00e9 l\u2019accesso sia accordato in maniera corretta e utilizzato in modo conforme al diritto concludendo convenzioni con gli utenti. Proprio per quanto riguarda alcuni professionisti, come gli avvocati, la consultazione del 2018 ha evidenziato che non esiste un consenso in merito alla concessione dell\u2019accesso alla procedura di richiamo. Lo dimostra il fatto che numerosi Cantoni non lo concedono agli avvocati. Nel complesso, il Consiglio federale ritiene che i Cantoni siano i pi\u00f9 adeguati per decidere se e in che misura permettere a singoli professionisti menzionati nell\u2019articolo</span><span>&nbsp;</span><span>28 ORF di accedere ai dati cantonali del registro fondiario.</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>Un disciplinamento uniforme non permetterebbe, da solo, di conseguire le medesime condizioni di accesso in tutti i Cantoni e di rinunciare all\u2019obbligo di iscriversi in diversi sistemi, come chiede l\u2019autore della mozione. La Confederazione dovrebbe piuttosto mettere a disposizione dei Cantoni un\u2019infrastruttura informatica che consenta un accesso unico e centralizzato ai registri cantonali. Introducendo l\u2019articolo</span><span>&nbsp;</span><span>949</span><em><span>d</span></em><span> del Codice civile (CC), il Parlamento ha inoltre deciso che i Cantoni possono incaricare organizzazioni private di garantire l\u2019accesso ai dati del registro fondiario mediante procedura di richiamo. Tali organizzazioni offrono gi\u00e0 nella maggior parte dei Cantoni le possibilit\u00e0 di accesso chieste dall\u2019autore della mozione.</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>Dall\u2019entrata in vigore del Codice civile, l\u2019organizzazione e la sovranit\u00e0 in materia di emolumenti competono ai Cantoni (cfr. art.</span><span>&nbsp;</span><span>954 CC). Questo disciplinamento si \u00e8 dimostrato efficace, in quanto i Cantoni si assumono i costi legati all\u2019organizzazione e ai servizi forniti. Per delegare alla Confederazione il compito di fissare gli emolumenti sarebbe necessario modificare l\u2019attuale ripartizione delle competenze. Nel confronto intercantonale, gli emolumenti ammontano al massimo a 20</span><span>&nbsp;</span><span>franchi per richiamo, il che appare adeguato. </span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>Il disciplinamento attuale rappresenta un compromesso tra gli interessi delle cerchie coinvolte. Il rischio che una soluzione uniforme possa essere attuata solo con restrizioni significative dell\u2019accesso appare decisamente pi\u00f9 rilevante dei vantaggi prevedibili per gli utenti. Le modifiche proposte comporterebbero inoltre un\u2019ingerenza notevole nelle competenze dei Cantoni. Il Consiglio federale ritiene che la soluzione attuale sia adeguata e vada pertanto mantenuta.</span></p></span><br><br>Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":45,"FederalCouncilProposalText":"Respingere","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1763510400000)\/","SubmittedBy":"Nantermod Philippe","BusinessStatus":203,"BusinessStatusText":"La dichiarazione sull\u2019intervento \u00e8 disponibile","BusinessStatusDate":"\/Date(1763565589260)\/","ResponsibleDepartment":5,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento di giustizia e polizia","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFGP","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"4|34|2846","Category":null,"Modified":"\/Date(1764669054477)\/","SubmissionDate":"\/Date(1758844800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5210,"SubmissionLegislativePeriod":52,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica nazionale|Media e comunicazione|Pianificazione territoriale e alloggi"}}