{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254442,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254442,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254442,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254442,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254442,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254442,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254442,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254442,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254442,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254442,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254442,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254442,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254442,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254442,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254442,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254442,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254442,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20254442,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"25.4442","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Disparit\u00e0 nella valutazione del bisogno terapeutico. Quali insegnamenti per il futuro trae il Consiglio federale da questa lacuna regolamentare constatata da anni?","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<span><p><span>A proposito delle distorsioni della valutazione del bisogno terapeutico individuale a carico dell\u2019assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e delle nuove sfide nel settore delle cure, il Consiglio federale \u00e8 pregato di rispondere alle seguenti domande:</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><ol><li><span>Qual \u00e8 la sua posizione rispetto alla critica secondo cui le disparit\u00e0 nella valutazione del bisogno terapeutico individuale, che sono esistite nel corso degli anni o esistono tuttora, sarebbero dovute essenzialmente a una lacuna nel disciplinamento federale? Cosa pensa concretamente del rimprovero mosso alla Confederazione di non aver tentato di disciplinare a livello di ordinanza i problemi identificati, pur disponendo della necessaria competenza in virt\u00f9 dell\u2019articolo 25</span><span><em>a</em></span><span> LAMal?</span></li><li><span>Dal suo punto di vista e tenendo conto del principio della parit\u00e0 di trattamento, \u00e8 ammissibile che per anni un numero incalcolabile di pazienti che presentavano un bisogno terapeutico comparabile siano stati classificati a livelli di cure differenti secondo il Cantone, e ci\u00f2 verosimilmente anche perch\u00e9 la Confederazione non ha colmato mediante ordinanza una lacuna normativa di cui era a conoscenza?</span></li><li><span>Non considera, a posteriori, che la Confederazione avrebbe avuto tutto l\u2019interesse a rimediare a questa lacuna nel disciplinamento gi\u00e0 da tempo?</span></li><li><span>\u00c8 possibile concludere che questa annosa disparit\u00e0 di trattamento tra i pazienti ha comportato vantaggi o svantaggi finanziari per i soggetti che sostengono i costi, segnatamente gli assicuratori-malattie e i Cantoni?</span></li><li><span>\u00c8 corretto affermare che, nel quadro dell\u2019attuazione dell\u2019EFAS, la Confederazione \u00e8 in grado di garantire, in qualit\u00e0 di autorit\u00e0 di approvazione della \u00abstruttura tariffale delle cure\u00bb, che disparit\u00e0 analoghe non possano pi\u00f9 riprodursi o siano corrette immediatamente?</span></li><li><span>Cosa pensa di fare il Consiglio federale se risultasse impossibile attuare una \u00abstruttura tariffale delle cure\u00bb conforme alla legge entro il termine previsto (2032)?</span></li></ol></span>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1.\u20134. L\u2019applicazione di strumenti differenti nella valutazione del bisogno di cure pu\u00f2 implicare che, in base allo strumento scelto, in due situazioni analoghe venga constatato un bisogno di entit\u00e0 diverse. Ci\u00f2 si ripercuote anche sui contributi ai costi delle prestazioni di cura da parte dell\u2019assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) e dei pazienti stessi, come pure sul finanziamento residuo da parte di Cantoni e Comuni.</p><p>&nbsp;</p><p>Gi\u00e0 nel parere in risposta alla mozione Lohr 16.4023 \u00abStrumenti per la rilevazione dei bisogni di cure nelle case di cura\u00bb il Consiglio federale ha rilevato la necessit\u00e0 di una valutazione dei bisogni di cure secondo criteri comparabili allo scopo di uniformare le rilevazioni in tutta la Svizzera ed eliminare le disparit\u00e0 tra gli assicurati.</p><p>&nbsp;</p><p>In applicazione della competenza delegatagli dal Consiglio federale di disciplinare la procedura per la valutazione dei bisogni di cure, tramite l\u2019adozione dell\u2019articolo 8<i>b</i> dell\u2019ordinanza sulle prestazioni dell\u2019assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre; RS&nbsp;832.112.31) il Dipartimento federale dell\u2019interno (DFI) ha pertanto emanato, con effetto dal 1\u00b0&nbsp;gennaio&nbsp;2020 e con un periodo transitorio di due anni, requisiti minimi per la valutazione dei bisogni nelle case di cure. Mediante studi dei tempi basati su una metodologia uniforme, tali requisiti mirano a garantire che, in caso di situazioni di cura analoghe, gli strumenti giungano a un risultato comparabile.</p><p>&nbsp;</p><p>Poich\u00e9 lo svolgimento degli studi dei tempi si \u00e8 rivelato pi\u00f9 oneroso del previsto, le federazioni dei fornitori di prestazioni, degli assicuratori e dei Cantoni hanno chiesto al DFI di prorogare il periodo transitorio. Dopo ulteriori riflessioni, gli stessi attori hanno comunicato al DFI che questi studi comportano un onere sproporzionato e che sarebbe pertanto preferibile valutare i bisogni per mezzo di un unico strumento. Per concedere il tempo necessario a tal fine, il periodo transitorio \u00e8 stato nuovamente prolungato di due anni. Nel frattempo, il popolo ha approvato alle urne il finanziamento uniforme delle prestazioni secondo la legge federale sull\u2019assicurazione malattie (LAMal; RS&nbsp;832.10). Questa nuova situazione implica una rielaborazione sostanziale dei requisiti per la valutazione dei bisogni di prestazioni di cura entro il 2028. Su richiesta degli attori summenzionati, il DFI ha pertanto concesso un\u2019ultima proroga del periodo transitorio fino al 31&nbsp;dicembre 2027.</p><p>&nbsp;</p><p>5. Con l\u2019introduzione del finanziamento uniforme, dal 2028 verr\u00e0 istituita un\u2019organizzazione tariffale per le prestazioni di cura, la quale dovr\u00e0 occuparsi di elaborare, sviluppare, adeguare e gestire le tariffe per tali prestazioni e in cui sono rappresentati sia i partner tariffali che i Cantoni. Poich\u00e9 per l\u2019elaborazione di queste tariffe \u00e8 essenziale disporre di una base di dati uniforme, i fornitori di prestazioni sono tenuti a trasmettere all\u2019organizzazione tariffale i dati richiesti a tale scopo. In vista di ci\u00f2, quest\u2019ultima pu\u00f2 anche definire quale strumento di valutazione dei bisogni di cura va utilizzato nel caso in cui questi dati siano rilevanti per lo sviluppo o l\u2019applicazione delle tariffe.</p><p>&nbsp;</p><p>6. Le disposizioni finali della modifica della LAMal del 22&nbsp;dicembre&nbsp;2023 relativa al finanziamento uniforme delle prestazioni prevedono l\u2019integrazione delle prestazioni di cura a partire dal 1\u00b0&nbsp;gennaio&nbsp;2032 e stabiliscono che entro tale data i partner tariffali devono assicurare che vi siano tariffe concernenti le prestazioni di cura che si fondano su costi e dati uniformi e trasparenti e adempiono le condizioni legali. Il popolo ha accettato alle urne la modifica della LAMal sul finanziamento uniforme delle prestazioni il 24&nbsp;novembre 2024. Il Consiglio federale parte dal presupposto che tutte le parti coinvolte siano consapevoli del mandato conferito dall\u2019elettorato e si adoperino per un\u2019attuazione senza intoppi.</p>","FederalCouncilProposal":null,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1771372800000)\/","SubmittedBy":"Buffat Micha\u00ebl","BusinessStatus":229,"BusinessStatusText":"Liquidato","BusinessStatusDate":"\/Date(1781863803000)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"4|12|2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1781863816700)\/","SubmissionDate":"\/Date(1764720000000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5211,"SubmissionLegislativePeriod":52,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica nazionale|Diritto generale|Salute"}}