{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254506,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254506,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254506,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254506,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254506,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254506,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254506,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254506,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254506,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254506,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254506,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254506,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254506,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254506,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254506,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254506,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254506,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20254506,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"25.4506","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Impatto del principio del \u00abluogo d\u2019origine\u00bb sull\u2019autorizzazione cantonale dei fornitori di prestazioni","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<span><p><span>In virt\u00f9 della legge federale sul mercato interno (LMI), la Commissione della concorrenza (COMCO) garantisce l\u2019accesso al mercato sanitario. Secondo il principio del \u00abluogo d\u2019origine\u00bb, chi esercita legittimamente un\u2019attivit\u00e0 in un Cantone pu\u00f2 svolgerla anche in altri Cantoni.</span><span>&nbsp;</span></p><p><span>Come sottolineato dalla COMCO nel suo comunicato stampa del 9</span><span>&nbsp;</span><span>ottobre</span><span>&nbsp;</span><span>2025, il Tribunale federale ha confermato l\u2019applicazione di questo principio nel contesto delle cure e dell\u2019assistenza a domicilio (Spitex) e abolito la riscossione di tasse per la domanda di autorizzazione in un altro Cantone.</span><span>&nbsp;</span></p><p><span>La LMI prescrive infatti che l\u2019accesso intercantonale debba essere semplice, rapido e gratuito. Questa giurisprudenza si applica a tutto il settore sanitario.</span></p><p><span>&nbsp;</span></p><p><span>Alla luce di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:</span></p><p><span>- Come valuta la competenza dei Cantoni di regolamentare l\u2019offerta sanitaria sul proprio territorio in base al principio del \u00abluogo d\u2019origine\u00bb?</span></p><p><span>- Ritiene che la giurisprudenza sopra citata comporti per i Cantoni la perdita della competenza di autorizzare i fornitori di prestazioni sul loro territorio? Che effetti ha questa prassi sulla qualit\u00e0 e sulla sicurezza delle cure offerte ai pazienti?</span></p><p><span>- Prevede di introdurre un monitoraggio per valutare gli effetti del principio del \u00abluogo d\u2019origine\u00bb sulla qualit\u00e0, sulla ripartizione e sulla sicurezza delle prestazioni in ogni Cantone?</span></p><p><span>- Questa evoluzione potrebbe comportare un aumento delle prestazioni fatturate all\u2019assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e, quindi, anche dei premi degli assicurati?</span><span>&nbsp;</span></p><p><span>- Quali misure intende adottare il Consiglio federale per garantire che i Cantoni possano continuare ad adeguare l\u2019offerta di fornitori di prestazioni alle esigenze, di rilevanza sistemica, della loro popolazione?</span></p><p><span>- Prevede di sottoporre al Parlamento una modifica della LMI per escludere il settore sanitario dal campo d\u2019applicazione di questa legge?</span></p><p><span>- Quale delle due leggi \u2013 la LMI o la legge federale sull\u2019assicurazione malattie \u2013 deve essere considerata lex specialis e, di conseguenza, prevalere sull\u2019altra?</span></p></span>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<span><p>1. e 7. Secondo l\u2019articolo 36 della legge federale sull\u2019assicurazione malattie (LAMal; RS&nbsp;832.10), i fornitori di prestazioni possono esercitare a carico dell\u2019assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) soltanto se autorizzati dal Cantone sul cui territorio \u00e8 esercitata l\u2019attivit\u00e0. Questa procedura formale di autorizzazione da parte dei servizi cantonali competenti \u00e8 stata inserita nella LAMal nell\u2019ambito di una revisione. Il messaggio concernente questa modifica (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni) stabilisce espressamente che i fornitori di prestazioni elencati all\u2019articolo&nbsp;35 capoverso&nbsp;2 lettere&nbsp;a\u2013g,&nbsp;m e&nbsp;n che, dopo aver ottenuto l\u2019autorizzazione a esercitare a carico dell\u2019AOMS, desiderano esercitare in un altro Cantone, dovranno richiedere un\u2019altra autorizzazione per il nuovo luogo di esercizio (FF&nbsp;2018&nbsp;2635, 2663&nbsp;segg.). I Cantoni hanno inoltre la competenza di determinare il numero massimo di medici che forniscono prestazioni nel settore ambulatoriale sul loro territorio (art.&nbsp;55<em>a</em>&nbsp;LAMal). In sintesi, si pu\u00f2 quindi stabilire che, nel campo di applicazione della LAMal, da considerarsi <em>lex</em><em>&nbsp;</em><em>specialis</em>, spetta al Cantone competente autorizzare un fornitore di prestazioni e verificare il rispetto delle condizioni di autorizzazione.</p><p>&nbsp;</p><p>La legge federale sul mercato interno (LMI; RS 943.02) garantisce sostanzialmente il libero accesso al mercato su tutto il territorio svizzero, purch\u00e9 i requisiti per l\u2019esercizio della professione nel luogo di domicilio siano soddisfatti. Secondo l\u2019articolo&nbsp;3 LMI, le restrizioni cantonali e comunali dell\u2019accesso al mercato sono ammissibili soltanto in casi eccezionali. A tal fine devono essere soddisfatte cumulativamente tre condizioni: le restrizioni devono applicarsi nella stessa misura agli offerenti locali, essere indispensabili per preservare interessi pubblici preponderanti ed essere conformi al principio di proporzionalit\u00e0.</p><p>&nbsp;</p><p>2.\u20135. Il Tribunale federale (TF) si \u00e8 gi\u00e0 pronunciato in diverse sentenze sull\u2019applicabilit\u00e0 dei principi della LMI come legge quadro nel settore della sanit\u00e0 e, in particolare, dell\u2019assistenza sanitaria. Le sentenze del TF citate nel comunicato stampa della Commissione della concorrenza (COMCO) del 9&nbsp;ottobre&nbsp;2025 non riguardavano n\u00e9 l\u2019autorizzazione a esercitare a carico dell\u2019AOMS n\u00e9 le disposizioni della LAMal. Una delle sentenze (TF&nbsp;2C_460/2024 del&nbsp;15.07.2025) riguardava il rilascio di un\u2019autorizzazione cantonale all\u2019esercizio per un\u2019organizzazione di cure e d\u2019aiuto a domicilio. Nel contesto in esame, il TF valuta l\u2019applicabilit\u00e0 dei principi della LMI in relazione alle disposizioni cantonali. In questo caso, si \u00e8 giunti alla conclusione che occorre applicare il diritto federale (vale a dire la LMI) e che esso prevale su quello cantonale contrario (cfr. art.&nbsp;49 cpv.&nbsp;1 della Costituzione federale [RS&nbsp;101]).</p><p>L\u2019altra sentenza (TF&nbsp;2C_326/2024 del&nbsp;26.08.2025) riguardava un procedimento per il rilascio di un\u2019autorizzazione all\u2019esercizio della professione di levatrice (professione sanitaria ai sensi della legge federale sulle professioni sanitarie [LPSan; RS&nbsp;811.21]) in un contesto di diritto transitorio. Nella sentenza citata, il TF ha deciso soltanto in merito all\u2019ammissibilit\u00e0 della riscossione di un emolumento da parte del servizio cantonale competente. In tale occasione, \u00e8 stata confermata l\u2019applicabilit\u00e0 della LMI alla fattispecie in questione e la riscossione dell\u2019emolumento da parte del \u00absecondo Cantone\u00bb \u00e8 stata ritenuta inammissibile alla luce del diritto a una procedura semplice, rapida e gratuita come previsto dalla legislazione sul mercato interno (cfr. art.&nbsp;3&nbsp;cpv.&nbsp;4&nbsp;LMI e messaggio concernente la legge federale sulle professioni sanitarie, FF&nbsp;2015&nbsp;7125, 7159&nbsp;segg.). La sentenza non mette esplicitamente in discussione l\u2019obbligo di autorizzazione previsto dalla LPSan e la competenza cantonale in materia di rilascio delle autorizzazioni. Il TF ha soltanto stabilito che la LMI non viola il principio di territorialit\u00e0 applicabile alle autorizzazioni cantonali all\u2019esercizio della professione e che queste ultime hanno effetto giuridico soltanto nel rispettivo Cantone. Un Cantone di destinazione pu\u00f2 avviare una procedura per registrare e controllare l\u2019autorizzazione rilasciata dal Cantone di provenienza (cfr.&nbsp;consid.&nbsp;4.2 della sentenza citata). </p><p>&nbsp;</p><p>6. Alla luce della situazione descritta, il Consiglio federale non ritiene opportuno procedere a una modifica della LAMal o della LMI.</p></span>","FederalCouncilProposal":null,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1771372800000)\/","SubmittedBy":"Thalmann-Bieri Vroni","BusinessStatus":203,"BusinessStatusText":"La dichiarazione sull\u2019intervento \u00e8 disponibile","BusinessStatusDate":"\/Date(1771448826387)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"4|15|2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1771448836013)\/","SubmissionDate":"\/Date(1765411200000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5211,"SubmissionLegislativePeriod":52,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica nazionale|Economia|Salute"}}