{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254660,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254660,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254660,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254660,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254660,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254660,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254660,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254660,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254660,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254660,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254660,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254660,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254660,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254660,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254660,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254660,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254660,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20254660,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"25.4660","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Cioccolato che lascia l'amaro in bocca. A rischio la reputazione della Svizzera, nazione del cioccolato?","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Quanto riportato recentemente dai media sull\u2019impiego di pesticidi tossici da parte di produttori e commercianti svizzeri di cioccolato getta una luce negativa sulle pratiche di sostenibilit\u00e0 del settore. Dai resoconti emerge che gruppi come Lindt &amp; Spr\u00fcngli e l\u2019intermediario Ecom Trading traggono vantaggi dalla coltivazione del cacao in Ghana, mentre i contadini locali devono far fronte ai rischi per la salute ed ecologici.</p><p>I principi attivi impiegati in questi pesticidi, come mancozeb, imidacloprid o thiamethoxam, sono vietati in Svizzera, ma gruppi agrochimici svizzeri come Syngenta continuano a quanto pare a esportarli in Africa, giustificando questa pratica con le leggi locali. Gli esperti e il relatore speciale delle Nazioni Unite sulle sostanze tossiche e i diritti umani criticano questo modo di procedere, considerandolo una violazione dei diritti umani fondamentali.</p><p>Dai resoconti sui controlli in loco emerge che anche nel quadro del programma di sostenibilit\u00e0 di Lindt &amp; Spr\u00fcngli sarebbero stati impiegati pesticidi altamente pericolosi, venduti attivamente ai contadini da Ecom, in un contesto in cui gli indumenti di protezione sono difficili da reperire e le possibilit\u00e0 di smaltimento insufficienti. Nel rapporto sulla sostenibilit\u00e0 del 2024 di Lindt &amp; Spr\u00fcngli, i pesticidi non vengono per\u00f2 nominati.</p><p>Syngenta, Lindt &amp; Spr\u00fcngli ed Ecom sono membri della Swiss Platform for Sustainable Cocoa SWISSCO, che intende impegnarsi per assicurare condizioni di vita migliori ai coltivatori di cacao, tutelare le risorse naturali e promuovere la biodiversit\u00e0.</p><ol><li>Come valuta il Consiglio federale il possibile danno d\u2019immagine per la piazza economica elvetica se per le aziende che operano sotto bandiera svizzera nel settore del cacao si impiegano, all\u2019estero, pesticidi vietati da tempo nel nostro Paese?</li><li>In che modo il Consiglio federale intende assicurare che le grandi imprese svizzere nelle loro catene di approvvigionamento non usino pesticidi altamente pericolosi o addirittura non traggano vantaggi dalla loro produzione o dalla loro vendita?</li><li>In che modo verifica l\u2019efficacia della piattaforma SWISSCO, sostenuta anche dal Consiglio federale stesso?</li><li>Dal 2023 le grandi imprese svizzere hanno l\u2019obbligo di pubblicare un rapporto sulla sostenibilit\u00e0. A fronte delle accuse contro Lindt &amp; Spr\u00fcngli, Ecom e Syngenta, come valuta il Consiglio federale l\u2019efficacia di questi rapporti per quanto riguarda la prevenzione delle violazioni dei diritti umani e delle norme ambientali da parte di imprese svizzere?</li></ol>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<span><ol><li>Il Consiglio federale attribuisce grande importanza alla reputazione della piazza economica svizzera. I resoconti su pratiche problematiche dal punto di vista ambientale o dei diritti umani da parte di imprese con sede in Svizzera possono minare la fiducia nell\u2019economia svizzera e l\u2019immagine a livello internazionale del nostro Paese. L\u2019impiego dei principi attivi menzionati nell\u2019interpellanza \u00e8 effettivamente vietato in Svizzera dalla met\u00e0 del 2022. Allo stesso tempo va notato che l\u2019impiego di prodotti fitosanitari all\u2019estero \u00e8 soggetto alle normative estere e non corrisponde automaticamente alla regolamentazione svizzera. Il Consiglio federale si aspetta tuttavia che le imprese svizzere osservino anche all\u2019estero i loro obblighi di diligenza e gli standard riconosciuti a livello internazionale sulla sostenibilit\u00e0 aziendale, come le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.</li><li>Il Consiglio federale parte dal principio che sono in primo luogo le imprese stesse responsabili del rispetto degli obblighi di diligenza in materia di diritti umani e ambiente nelle loro catene di approvvigionamento. L\u2019introduzione di nuovi requisiti di trasparenza concernenti aspetti extrafinanziari (<a href=\"https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#part_4/tit_32/chap_6\"><u>art. 964</u><em><u>a\u2013</u></em><u>964</u><em><u>c</u></em><u> CO</u></a>, RS <em>220</em>) ha rafforzato il quadro giuridico in materia. Questi obblighi si basano in particolare sulle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali. Il Consiglio federale si aspetta che le grandi imprese svizzere individuino sistematicamente i rischi, adottino misure e riferiscano in maniera trasparente sulla gestione di questi rischi, anche in relazione all\u2019impiego di prodotti fitosanitari. Conformemente al numero 4 dell\u2019allegato 2.5 dell\u2019ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (<a href=\"https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2005/478/it#annex_2_5/lvl_u1/lvl_4\"><u>ORRPChim, RS </u><em><u>814.81</u></em></a>), l\u2019esportazione di determinati prodotti fitosanitari non pi\u00f9 omologati in Svizzera \u00e8 tuttavia vietata o richiede un\u2019autorizzazione. Sono in corso accertamenti per determinare se altri principi attivi fitosanitari siano da assoggettare a questa regolamentazione in materia di esportazioni, tra cui imidacloprid, mancozeb e thiamethoxam. Alla fine del 2025 il Consiglio federale ha inoltre avviato una procedura di consultazione sull\u2019assoggettamento di questi tre principi attivi e di altri all\u2019obbligo di annuncio di esportazione secondo l\u2019articolo 3 dell\u2019ordinanza PIC (<a href=\"https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2004/725/it#art_3\"><u>RS </u><em><u>814.82</u></em></a>) (<a href=\"https://www.fedlex.admin.ch/it/consultation-procedures/ongoing#https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2025/123/cons_1\"><u>https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2025/123/cons_1</u></a>).</li><li>&nbsp;&nbsp; Il Consiglio federale verifica l\u2019efficacia del suo impegno nell\u2019ambito della piattaforma svizzera per il cacao sostenibile (SWISSCO) nel quadro del ciclo ordinario di gestione del programma (autorizzazione di nuovi contributi, gestione e monitoraggio del programma, incluso lo status di osservatore nello SWISSCO Board) nonch\u00e9 tramite valutazioni esterne. SWISSCO \u00e8 una piattaforma che riunisce gli attori rilevanti del settore privato, della ricerca, della societ\u00e0 civile e delle istituzioni pubbliche e che mira all\u2019apprendimento collettivo, alla trasparenza, al sostegno in loco e alla cooperazione internazionale. Una valutazione esterna effettuata di recente conferma che SWISSCO contribuisce in maniera essenziale alla trasparenza, allo scambio di conoscenze e al coordinamento nel settore. L\u2019associazione, che conta ora pi\u00f9 di 100 membri, nel 2025 ha inoltre rielaborato la sua roadmap 2030 rafforzando gli obiettivi comuni e la rendicontazione individuale. </li><li>&nbsp;&nbsp; L\u2019obbligo di pubblicare un rapporto sulla sostenibilit\u00e0 \u00e8 inteso in primo luogo a migliorare la trasparenza sui rischi, sulle misure e sui processi in materia ambientale, sociale e di diritti umani. Non \u00e8 uno strumento di prevenzione diretta di singole violazioni. Il Consiglio federale ritiene che la trasparenza rappresenti un importante elemento per rafforzare gli obblighi di diligenza delle imprese promuovendo l\u2019obbligo di rendicontazione pubblica e consentendo il dialogo con investitori, consumatori e societ\u00e0 civile. Eventuali discrepanze tra il rapporto e l\u2019effettiva prassi sono da esaminare nel quadro dei meccanismi giuridici esistenti (cfr. <a href=\"https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/it#book_2/tit_20/lvl_u5\"><u>art. 325</u><sup><u>ter</u></sup><u> CP</u></a>;<strong> </strong>RS <em>311.0</em>). A questo proposito va sottolineato che le disposizioni legali rilevanti sulla&nbsp;\u00abtrasparenza concernente aspetti extrafinanziari\u00bb (<a href=\"https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/it#part_4/tit_32/chap_6\"><u>art. 964</u><em><u>a\u2013</u></em><u>964</u><em><u>c</u></em><u> CO</u></a>) rientrano nell\u2019ambito del diritto privato e che la loro applicazione non \u00e8 sottoposta alla vigilanza delle autorit\u00e0.</li></ol></span>","FederalCouncilProposal":null,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1771977600000)\/","SubmittedBy":"Jost Marc","BusinessStatus":203,"BusinessStatusText":"La dichiarazione sull\u2019intervento \u00e8 disponibile","BusinessStatusDate":"\/Date(1772035479747)\/","ResponsibleDepartment":8,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DEFR","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"15|52|55|2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1773997299327)\/","SubmissionDate":"\/Date(1766016000000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5211,"SubmissionLegislativePeriod":52,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Economia|Ambiente|Agricoltura|Salute"}}