{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254900,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254900,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254900,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254900,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254900,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254900,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254900,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254900,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254900,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254900,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254900,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254900,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254900,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254900,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254900,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254900,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20254900,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20254900,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"25.4900","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Pianificazione ospedaliera pi\u00f9 efficiente e migliore qualit\u00e0. Prendere sistematicamente in considerazione i numeri minimi di casi","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di precisare i requisiti legali in modo da garantire che i risultati scientifici relativi ai numeri minimi di casi siano sistematicamente presi in considerazione nella pianificazione ospedaliera.</p>","ReasonText":"<span><p><span>\u00c8 scientificamente dimostrato che, nella chirurgia complessa, la scarsa esperienza pratica da parte del chirurgo aumenta il rischio di gravi complicazioni. Tuttavia, la necessit\u00e0 di considerare i risultati scientifici concernenti i numeri minimi di casi, come previsto dalle direttive federali sulla pianificazione ospedaliera, \u00e8 formulata in termini troppo poco vincolanti. Gli studi condotti evidenziano infatti che i Cantoni vi prestano insufficientemente attenzione e sono lungi dal soddisfare gli standard raccomandati.</span><span>&nbsp;</span><span>La popolazione ha tuttavia il diritto di beneficiare di un sistema sanitario ottimale e il pi\u00f9 efficiente possibile, anche in considerazione delle ingenti risorse finanziarie che \u00e8 tenuta a destinargli sotto forma di premi e contributi fiscali. \u00c8 pertanto indispensabile rafforzare il coordinamento delle pianificazioni ospedaliere cantonali e intercantonali e innalzare i valori soglia di casi per gli interventi complessi. Nel suo parere in risposta alla mozione 25.4333 \u00abConsiderare maggiormente il numero minimo di casi\u00bb, il Consiglio federale afferma che occorre tenere conto dei numeri minimi di casi. Nella pratica si constata tuttavia che tale formulazione, a livello di ordinanza, risulta troppo poco vincolante. \u00c8 irritante leggere nel citato parere che l\u2019imposizione di un obbligo di considerare i numeri minimi di casi potrebbe comportare per i Cantoni maggiori difficolt\u00e0 nello stabilire una pianificazione ospedaliera commisurata al bisogno. \u00abUna pianificazione ospedaliera commisurata al bisogno\u00bb non dovrebbe, per definizione, prevenire trattamenti inappropriati e garantire la qualit\u00e0 e l\u2019evidenza scientifica delle prestazioni erogate? Se troppi Cantoni continueranno a ignorare i numeri minimi di casi richiesti, ne deriver\u00e0 il mantenimento oneroso di strutture, senza garanzia di qualit\u00e0, il tutto a carico dei pazienti, di chi paga i premi e dei contribuenti. Inoltre, la mancata considerazione dei numeri minimi di casi nella pianificazione ospedaliera dovrebbe poter essere denunciata: la fiducia \u00e8 importante, ma il controllo lo \u00e8 ancor di pi\u00f9!</span></p></span>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<span><p>Il Consiglio federale concorda con l\u2019osservazione dell\u2019autore della mozione, secondo cui il numero minimo di casi \u00e8 uno strumento che pu\u00f2 favorire la qualit\u00e0 e la concentrazione delle prestazioni. Per questo motivo, con la modifica del 23 giugno 2021 dell\u2019ordinanza sull\u2019assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102), entrata in vigore il 1\u00b0 gennaio 2022, ha previsto che nella valutazione degli ospedali i Cantoni debbano tenere conto in particolare del numero minimo di casi (art. 58<em>d</em> cpv. 4 OAMal). In linea di principio, nell\u2019ambito della pianificazione ospedaliera, il fatto di non raggiungere un numero minimo di casi definito pu\u00f2 comportare la mancata attribuzione di un mandato di prestazioni a un ospedale. Inoltre, i Cantoni hanno anche la possibilit\u00e0 di prevedere il numero minimo di casi come onere per l\u2019attribuzione di mandati di prestazioni ai fornitori di prestazioni (art. 58<em>f</em> cpv. 4 lett. f OAMal). Qualora tali oneri non siano soddisfatti, i Cantoni hanno la facolt\u00e0 di revocare il rispettivo mandato di prestazioni. L\u2019applicazione del numero minimo di casi nell\u2019ambito della pianificazione ospedaliera e il rispetto di tale onere dopo l\u2019attribuzione dei mandati di prestazione sono gi\u00e0 disciplinati dal diritto federale. </p><p>&nbsp;</p><p>In base a informazioni dell\u2019Ufficio federale della sanit\u00e0 pubblica anche gran parte dei Cantoni integra il criterio del numero minimo di casi nella propria pianificazione ospedaliera. Il ricorso a questo strumento \u00e8 prassi consolidata anche nella pianificazione nazionale nel settore della medicina altamente specializzata (MAS) ai sensi dell\u2019articolo 39 capoverso 2<sup>bis</sup> della legge federale sull\u2019assicurazione malattie (RS&nbsp;832.10). Non di rado nell\u2019ambito della pianificazione della MAS viene negato un mandato di prestazioni a un fornitore di prestazioni unicamente perch\u00e9 non raggiunge il numero minimo di casi. Al Consiglio federale non risulta quindi che troppi Cantoni ignorino il numero minimo di casi.</p><p>&nbsp;</p><p>Come gi\u00e0 sottolineato dal Consiglio federale nel suo parere in risposta alla mozione Ruch 25.4333 \u00abConsiderare maggiormente il numero minimo di casi\u00bb, disciplinare in modo vincolante il numero minimo di casi nel diritto federale potrebbe compromettere una pianificazione ospedaliera cantonale commisurata al bisogno, considerato che i Cantoni devono rispettare anche altri criteri. In particolare, la necessit\u00e0 di attenersi a un numero minimo di casi eccessivamente elevato potrebbe ostacolare un accesso alle cure in tempo utile o addirittura comportare un\u2019offerta insufficiente, soprattutto nelle zone periferiche. Anche il Tribunale amministrativo federale si \u00e8 pronunciato pi\u00f9 volte in questo senso nella sua giurisprudenza (cfr. decisione C-1361/2019 del 9 marzo 2022 consid. 8.1.5). Non significa tuttavia, come gi\u00e0 affermato inizialmente, che il numero minimo di casi non possa contribuire a rafforzare la qualit\u00e0 e la concentrazione delle prestazioni. Ci\u00f2 vale in particolare per le prestazioni elettive e/o non urgenti tipiche della MAS e dell\u2019assistenza specialistica.&nbsp; </p><p>&nbsp;</p><p>In tal senso, il 1\u00b0 dicembre 2025 la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanit\u00e0 ha pubblicato un comunicato stampa in cui dichiara di aver adottato importanti decisioni in materia di pianificazione ospedaliera in occasione della propria assemblea plenaria (disponibile in tedesco e francese all\u2019indirizzo www.gdk-cds.ch/de &gt; Medien &gt; Medienmitteilungen &gt; Spitalplanung: Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren beschliessen grundlegende Neuerungen f\u00fcr eine st\u00e4rkere Zusammenarbeit). In particolare, i Cantoni desiderano stabilire congiuntamente quali trattamenti e interventi ospedalieri rientrano nell\u2019assistenza di base e quali nell\u2019assistenza specialistica. Per i trattamenti e gli interventi che rientrano nel secondo caso devono essere definiti criteri unitari validi per tutta la Svizzera, ad esempio il numero di casi, in modo da poter concentrare questo tipo di prestazioni ospedaliere specializzate.</p><p>&nbsp;</p><p>Si segnala infine che il 28&nbsp;gennaio 2026 il Consiglio federale ha adottato un rapporto in adempimento di diversi postulati incentrato sugli investimenti degli ospedali svizzeri e la pianificazione ospedaliera cantonale (\u00abInvestitionen der Schweizer Spit\u00e4ler und kantonale Spitalplanung\u00bb, disponibile in tedesco e francese all\u2019indirizzo www.bag.admin.ch &gt; Services &gt; Publikationen &gt; Bundesratsberichte), in cui ha approfondito il tema della pianificazione ospedaliera e del numero minimo di casi.</p></span><br><br>Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":45,"FederalCouncilProposalText":"Respingere","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1771372800000)\/","SubmittedBy":"Buffat Micha\u00ebl","BusinessStatus":203,"BusinessStatusText":"La dichiarazione sull\u2019intervento \u00e8 disponibile","BusinessStatusDate":"\/Date(1771427630297)\/","ResponsibleDepartment":4,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'interno","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFI","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1775039193010)\/","SubmissionDate":"\/Date(1766102400000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5211,"SubmissionLegislativePeriod":52,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Salute"}}