{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263017,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263017,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263017,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263017,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263017,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263017,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263017,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263017,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263017,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263017,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263017,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263017,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263017,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263017,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263017,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263017,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263017,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20263017,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"26.3017","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Finma. Meccanismo di consultazione del Parlamento","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di presentare all\u2019Assemblea federale un disegno di atto legislativo che introduca l\u2019obbligo di consultare le competenti commissioni del Parlamento nei seguenti casi:</p><ol><li>emanazione o modifica di ordinanze della FINMA;</li><li><p>emanazione o modifica di circolari della FINMA.&nbsp;</p><p>&nbsp;</p></li></ol><p>Una minoranza (Ryser, Amoos, Badran Jacqueline, Bendahan, Bertschy, Michaud Gigon, Roth David, St\u00e4mpfli, Widmer C\u00e9line) propone di respingere la mozione.</p>","ReasonText":"<p>Legiferare \u00e8 il compito fondamentale del Parlamento (Legislativo). Ne discende il diritto di essere consultato in merito agli atti normativi subordinati emanati dal Consiglio federale (Esecutivo). Le commissioni del Parlamento possono cos\u00ec raccomandare modifiche dei progetti di ordinanza del Consiglio federale o possono presentare una mozione con cui incaricano quest\u2019ultimo di modificare un progetto di ordinanza o un\u2019ordinanza.</p><p>&nbsp;</p><p>Non \u00e8 per\u00f2 previsto un meccanismo di consultazione del Parlamento per gli atti normativi emanati dalla FINMA \u2013 bench\u00e9 questi siano di capitale importanza per il settore finanziario. Oltre alle summenzionate ordinanze e circolari previste dalla legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), nella prassi vengono applicate normative generali e astratte non contemplate dal diritto federale. Rientrano fra queste in particolare le comunicazioni sulla vigilanza e le guide pratiche, ambedue di fatto vincolanti.</p><p>&nbsp;</p><p>Non di rado vi \u00e8 disaccordo riguardo al fatto che determinate normative della FINMA dispongano o meno della necessaria base legale (si vedano ad es. i rapporti relativi alle indagini conoscitive svolte dalla FINMA). L\u2019introduzione di un meccanismo di consultazione del Parlamento potrebbe rivelarsi preziosa in questi casi, in quanto permetterebbe di dissipare tempestivamente eventuali dubbi circa la sussistenza della necessaria base legale e rafforzerebbe il principio della separazione dei poteri. Analogamente a quanto accade con le ordinanze del Consiglio federale, il Parlamento avrebbe cos\u00ec la possibilit\u00e0 di formulare raccomandazioni in merito alle normative emanate dalla FINMA e di proporre le modifiche che dovesse ritenere necessarie.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<span><p>Secondo l\u2019articolo&nbsp;7 capoverso&nbsp;1 della legge del 22&nbsp;giugno&nbsp;2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA; RS&nbsp;<em>956.1</em>), la FINMA disciplina per il tramite di ordinanze, se cos\u00ec previsto dalla legislazione sui mercati finanziari (lett.&nbsp;a), e circolari concernenti l\u2019applicazione della legislazione sui mercati finanziari (lett.&nbsp;b). Salvo disposizione contraria, la competenza normativa esercitata mediante ordinanze della FINMA si limita all\u2019emanazione di disposizioni tecniche di rilevanza secondaria, mentre le circolari della FINMA servono esclusivamente all\u2019applicazione del diritto e non devono contenere norme di diritto (art.&nbsp;5 dell\u2019ordinanza del 13&nbsp;dicembre 2019 concernente la legge sulla vigilanza dei mercati; RS&nbsp;<em>956.11</em>).</p><p>&nbsp;</p><p>Diversamente dalle ordinanze della FINMA, le relative circolari non dispiegano quindi alcun effetto giuridicamente vincolante per gli interessati. Tuttavia, quale strumento di informazione sull\u2019attivit\u00e0 di vigilanza, le circolari garantiscono uniformit\u00e0 e trasparenza e vincolano la FINMA alla propria interpretazione (tutela della fiducia). Ci\u00f2 assicura la parit\u00e0 di trattamento tra i partecipanti al mercato finanziario e contribuisce alla certezza del diritto. La FINMA non \u00e8 obbligata a rendere pubblica la propria prassi per il tramite di circolari.</p><p>&nbsp;</p><p>Nel quadro della propria competenza normativa in materia di legislazione sui mercati finanziari, l\u2019Assemblea federale ha gi\u00e0 oggi la possibilit\u00e0 di influenzare in modo significativo l\u2019orientamento e l\u2019attivit\u00e0 della FINMA. Nell\u2019emanare le proprie ordinanze e circolari, la FINMA \u00e8 vincolata (cfr. art.&nbsp;6 cpv.&nbsp;1 LFINMA) al diritto superiore vigente, segnatamente alle leggi sui mercati finanziari e alle relative ordinanze del Consiglio federale; inoltre, esistono meccanismi di controllo legali e \u2013 nell\u2019ottica della separazione dei poteri \u2013 giudiziari che garantiscono in particolare il rispetto del principio di legalit\u00e0 nell\u2019esercizio della funzione di regolamentazione della FINMA. Il Parlamento esercita l\u2019alta vigilanza sulla FINMA.</p><p>&nbsp;</p><p>Secondo quanto precisato nella motivazione, il meccanismo di consultazione proposto si ispira al diritto del Parlamento di essere consultato in merito alle ordinanze emanate dal Consiglio federale (art.&nbsp;151 della legge del 13&nbsp;dicembre&nbsp;2002 sul Parlamento [LParl; RS&nbsp;<em>171.10</em>]). Tale diritto si concentra su <em>importanti ordinanze</em> del Consiglio federale \u2013 tra cui quelle relative al diritto in materia di mercati finanziari \u2013 e, in particolare, non riguarda le questioni di applicazione del diritto, poich\u00e9 l\u2019applicazione del diritto emanato dal potere legislativo avviene, in applicazione del principio della separazione dei poteri, da parte delle autorit\u00e0 incaricate (potere esecutivo; fatti salvi i meccanismi di controllo giudiziari per gli atti normativi delle autorit\u00e0). La creazione di un simile meccanismo di consultazione limitato alla FINMA costituirebbe una novit\u00e0 sia per la sua portata sia per il suo contenuto, anche rispetto ad altre autorit\u00e0 amministrative indipendenti dotate di competenze di regolamentazione analoghe. Inoltre, l\u2019impostazione proposta, che prevede un <em>obbligo</em> effettivo di consultazione, va oltre il <em>diritto</em> di essere consultati, previsto nell\u2019articolo&nbsp;151 LParl; considerato il contenuto tecnico di rilevanza secondaria delle ordinanze della FINMA, tale obbligo va oggettivamente posto in discussione. Inoltre, un meccanismo di consultazione specifico per la FINMA potrebbe risultare incongruente e limitante, tenuto conto che quest\u2019ultima, come peraltro deciso dalla stessa Assemblea federale, \u00e8 organizzata quale autorit\u00e0 di vigilanza autonoma e indipendente nell\u2019esercizio della propria attivit\u00e0 (art.&nbsp;21 cpv.&nbsp;1 LFINMA). Infine, va osservato che i contributi forniti nel quadro di una procedura di consultazione richiesta in virt\u00f9 dell\u2019articolo&nbsp;151 LParl non avrebbero alcun effetto vincolante.</p><p>&nbsp;</p><p>Altre possibili ripercussioni negative derivano dal fatto che il meccanismo di consultazione richiesto dalla mozione potrebbe causare ritardi nel processo di regolamentazione. Nel suo \u00abFinancial Sector Assessment Program\u00bb del 2025, il Fondo monetario internazionale ha chiesto di autorizzare la FINMA a comunicare pi\u00f9 rapidamente al mercato le proprie ordinanze e circolari, accelerando cos\u00ec il processo di regolamentazione.</p></span><br><br>Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":45,"FederalCouncilProposalText":"Respingere","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1776211200000)\/","SubmittedBy":null,"BusinessStatus":206,"BusinessStatusText":"Nella Commissione del Consiglio degli Stati","BusinessStatusDate":"\/Date(1782818418000)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"24|421","Category":"IV","Modified":"\/Date(1786466307553)\/","SubmissionDate":"\/Date(1770595200000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5212,"SubmissionLegislativePeriod":52,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Finanze|Parlamento"}}