{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263093,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263093,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263093,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263093,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263093,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263093,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263093,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263093,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263093,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263093,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263093,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263093,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263093,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263093,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263093,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263093,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263093,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20263093,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"26.3093","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Banche online estere e parit\u00e0 di trattamento. La Svizzera intende intervenire contro una concorrenza regolatoria asimmetrica?","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Negli ultimi anni operatori digitali esteri come Revolut hanno rafforzato la loro presenza sul mercato svizzero. Tali attori non si limitano pi\u00f9 a offrire mezzi di pagamento, ma propongono ormai una gamma ampia di servizi finanziari, inclusi cambi, custodia, investimenti e altre prestazioni assimilabili a quelle bancarie.</p><p>Essi acquisiscono clientela in Svizzera tramite canali digitali, pur senza essere sempre assoggettati allo stesso quadro normativo e prudenziale imposto agli istituti svizzeri. Ci\u00f2 solleva interrogativi sia in termini di tutela della clientela, sia sotto il profilo della parit\u00e0 di trattamento concorrenziale.</p><p>La situazione \u00e8 particolarmente delicata nelle regioni di frontiera, dove gli operatori svizzeri del settore finanziario incontrano spesso restrizioni o ostacoli per accedere ai mercati dei Paesi vicini, mentre fornitori digitali esteri possono rivolgersi con relativa facilit\u00e0 al pubblico svizzero.</p><p>&nbsp;</p><p>Chiedo quindi al Consiglio federale:</p><ol><li>Come valuta il fatto che alcune banche online estere, inizialmente attive soprattutto nei pagamenti, si siano trasformate in fornitori di servizi finanziari a 360 gradi che acquisiscono clientela in Svizzera?</li><li>Ritiene che il quadro giuridico attuale garantisca una sufficiente parit\u00e0 di trattamento tra operatori svizzeri e operatori esteri attivi digitalmente sul mercato svizzero?</li><li>Come valuta, sotto il profilo della reciprocit\u00e0, il fatto che operatori svizzeri incontrino limiti nei Paesi vicini, mentre banche online estere possono penetrare il mercato svizzero con minori vincoli?</li><li>Ritiene opportuno valutare di precisare o adeguare la normativa quando un operatore estero si rivolge attivamente al mercato svizzero e offre, oltre ai pagamenti, anche investimenti o altri servizi finanziari?</li><li>Non si ritiene di fare una valutazione per intervenire a normare queste realt\u00e0, in ossequio alla parit\u00e0 di trattamento, alla tutela della clientela e alla credibilit\u00e0 della piazza finanziaria svizzera?</li></ol>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<span><p>AAd domande&nbsp;1, 2, 4, 5: rispetto alle norme degli altri Paesi, le disposizioni del diritto svizzero che disciplinano l\u2019attivit\u00e0 transfrontaliera dei fornitori esteri di servizi finanziari sono piuttosto liberali, anche per quanto attiene al settore bancario. Di norma, la legislazione svizzera impone alle banche estere un obbligo di autorizzazione e di istituire una succursale solo se occupano persone, che, in nome dell\u2019istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera, concludono affari, tengono conti clienti o impegnano l\u2019istituto giuridicamente oppure sono attive in altro modo. Ciononostante, i fornitori di servizi finanziari che forniscono attivamente servizi di consulenza in investimenti a livello transfrontaliero dall\u2019estero devono osservare le norme di comportamento sancite dalla legge del 15&nbsp;giugno&nbsp;2018 sui servizi finanziari (LSerFi; RS&nbsp;<em>950.1</em>). </p><p>&nbsp;</p><p>Il Consiglio federale ha esaminato a pi\u00f9 riprese la possibilit\u00e0 di limitare l\u2019accesso al mercato e stabilito misure di protezione mirate. Pertanto, al momento non ritiene sia necessario ricorrere ad altri provvedimenti simili, n\u00e9 sotto il profilo della stabilit\u00e0, dell\u2019integrit\u00e0 e della protezione dei clienti n\u00e9 per quanto attiene al funzionamento dei mercati. Tuttavia, nel rapporto \u00abFinanza digitale: settori di attivit\u00e0 2022+\u00bb, l\u2019Esecutivo ha dichiarato che la digitalizzazione solleva nuove questioni in merito all\u2019accesso al mercato e alla parit\u00e0 di trattamento. Il Consiglio federale segue tali sviluppi e, per i progetti normativi in corso, valuta se e in che misura prevedere eventuali adeguamenti.</p><p>&nbsp;</p><p>Ad domanda&nbsp;3: l\u2019accesso aperto al mercato rafforza la concorrenzialit\u00e0 della piazza finanziaria svizzera ed \u00e8 nell\u2019interesse delle imprese svizzere e dei privati che ricorrono ai servizi finanziari. Per favorire un\u2019equa concorrenza e un funzionamento efficiente dei mercati \u00e8 auspicabile che anche le altre giurisdizioni rendano i propri mercati accessibili. Di conseguenza, il Consiglio federale si adopera per assicurare un accesso al mercato possibilmente libero, in particolare nei confronti dell\u2019Unione europea e degli Stati confinanti. Eventuali restrizioni a livello nazionale sarebbero in contrasto con tali sforzi intrapresi dall\u2019Esecutivo. </p></span>","FederalCouncilProposal":null,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1778630400000)\/","SubmittedBy":"Farinelli Alex","BusinessStatus":203,"BusinessStatusText":"La dichiarazione sull\u2019intervento \u00e8 disponibile","BusinessStatusDate":"\/Date(1778686367193)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"15|24","Category":null,"Modified":"\/Date(1778686378957)\/","SubmissionDate":"\/Date(1773187200000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5212,"SubmissionLegislativePeriod":52,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Economia|Finanze"}}