{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263312,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263312,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263312,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263312,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263312,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263312,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263312,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263312,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263312,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263312,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263312,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263312,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263312,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263312,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263312,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263312,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263312,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20263312,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"26.3312","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Finma. Per un Consiglio di amministrazione composto da professionisti esperti dei mercati finanziari svizzeri","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di modificare la legislazione al fine di garantire che l\u2019organo di alta direzione dell\u2019Autorit\u00e0 federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) sia composto da persone in possesso di una comprovata esperienza professionale nel settore dei mercati finanziari svizzeri, nonch\u00e9 di una buona conoscenza di almeno due lingue nazionali.</p>","ReasonText":"<p>Attualmente, il Consiglio di amministrazione della FINMA pu\u00f2 essere composto da persone che non hanno alcuna esperienza pratica dei mercati finanziari svizzeri. Il Consiglio di amministrazione della FINMA deve essere composto da esperti, come sancisce l\u2019articolo&nbsp;9 capoverso&nbsp;2 della legge del 22&nbsp;giugno&nbsp;2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA; RS&nbsp;956.1). Un profilo elaborato dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) definisce chiaramente i requisiti dei membri del Consiglio di amministrazione, richiedendo in particolare il \u00abplurilinguismo\u00bb nonch\u00e9 conoscenze approfondite acquisite nella docenza o nella pratica in almeno un ambito specialistico pertinente. \u00c8 indispensabile che i membri dell\u2019organo di alta direzione abbiano una buona comprensione del funzionamento del mercato in cui operano gli istituti finanziari svizzeri e delle sfide che questi ultimi devono affrontare. Devono quindi aver maturato esperienza pratica con istituti assoggettati (al loro interno o in relazione diretta con essi) ed essere in grado di esprimersi almeno in due lingue nazionali.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<span><p>L\u2019articolo&nbsp;9 capoversi&nbsp;2 e 3 LFINMA sancisce i requisiti per l\u2019elezione dei membri del consiglio di amministrazione della FINMA. Questa disposizione richiede che i candidati siano esperti e indipendenti dagli assoggettati alla vigilanza e che nel processo di nomina si consideri un\u2019adeguata rappresentanza dei due sessi. Inoltre, i settori specialistici sottoposti alla vigilanza della FINMA devono essere adeguatamente rappresentati in seno al rispettivo consiglio di amministrazione (art.&nbsp;11 cpv.&nbsp;2 LFINMA), in modo tale che questo disponga delle conoscenze specifiche del settore. </p><p>&nbsp;</p><p>La nomina del consiglio di amministrazione spetta al Consiglio federale (art.&nbsp;9 cpv.&nbsp;3 LFINMA). A tale scopo, quest\u2019ultimo ha emanato il \u00abProfilo dei requisiti richiesto ai membri del consiglio di amministrazione della FINMA\u00bb (26.1.2022) e le \u00abCondizioni per l\u2019esercizio della carica di membro del consiglio di amministrazione della FINMA\u00bb (20.10.2021) (entrambi i documenti sono disponibili all\u2019indirizzo https://www.efd.admin.ch/it/autorita). Oltre alle conoscenze del settore, il profilo dei requisiti presuppone che il collegio del consiglio di amministrazione disponga, nella sua interezza, delle conoscenze specialistiche teoriche e pratiche, tra cui una comprovata esperienza professionale pluriennale nel settore dei mercati finanziari, ad esempio la collaborazione con o l\u2019attivit\u00e0 presso aziende assoggettate a vigilanza, autorit\u00e0 di vigilanza e banche centrali. </p><p>&nbsp;</p><p>In seno all\u2019attuale consiglio di amministrazione della FINMA, cinque membri vantano un\u2019esperienza di questo tipo maturata nel mercato finanziario svizzero. Due membri sono attivi da molti anni nel campo scientifico, svolgendo attivit\u00e0 di successo e rilevanti per la FINMA, mentre un membro presenta entrambi i profili.</p><p>&nbsp;</p><p>Nell\u2019ottica imprescindibile dell\u2019indipendenza di un\u2019autorit\u00e0 di vigilanza, dal 2013 le condizioni sopra citate stabiliscono l\u2019incompatibilit\u00e0 della carica di un membro del consiglio di amministrazione della FINMA con un\u2019attivit\u00e0 nel consiglio di direzione o di amministrazione di un\u2019azienda assoggettata alla vigilanza di questa autorit\u00e0. Prima del 2013 tali attivit\u00e0 parallele avevano infatti suscitato critiche da parte dell\u2019opinione pubblica. A seguito di una sentenza giudiziaria sul caso di un ex presidente della FINMA che aveva lavorato per UBS, sono state definite determinate restrizioni per la nomina sulla base delle attivit\u00e0 svolte in passato dal candidato. Ci\u00f2 per evitare situazioni di ricusazione con conseguente perdita di rappresentativit\u00e0 delle conoscenze pratiche all\u2019interno dell\u2019organo in fase decisionale. Il requisito dell\u2019indipendenza mantiene la propria validit\u00e0 anche alla luce del fatto che il consiglio di amministrazione della FINMA \u00e8 un organo strategico e non prende decisioni operative, neppure nel caso di affari di grande portata (art.&nbsp;9 cpv.&nbsp;1 lett.&nbsp;b LFINMA). Infatti, anche le decisioni strategiche si ripercuotono direttamente sugli assoggettati e possono creare conflitti di interesse. Le richieste e gli interessi del settore vengono presi in considerazione anzitutto nel quadro di indagini conoscitive e di procedure di consultazione. Al contrario, non vi \u00e8 incompatibilit\u00e0 di fondo tra la carica di un membro del consiglio di amministrazione della FINMA e l\u2019attivit\u00e0 concomitante nell\u2019organo di direzione o di amministrazione di un\u2019impresa non sottoposta a vigilanza o non attiva nel settore dei mercati finanziari. </p><p>&nbsp;</p><p>Nel consiglio di amministrazione della FINMA, le lingue italiana e francese sono rappresentate ciascuna con una quota del 25&nbsp;per cento, superando da tempo i valori di riferimento rispettivamente dell\u20198 e del 22,9&nbsp;per cento. La rappresentanza della lingua tedesca, invece, al momento corrisponde al 50&nbsp;per cento e si colloca dunque al di sotto del valore di riferimento del 62,2&nbsp;per cento. Tutti i membri del consiglio di amministrazione padroneggiano almeno due lingue ufficiali.</p><p>&nbsp;</p><p>Il Consiglio federale ritiene che le basi legali, il profilo dei requisiti e l\u2019attuale composizione del consiglio di amministrazione soddisfino gi\u00e0 le richieste della mozione e pertanto non ravvisa alcuna necessit\u00e0 di modificare la legge.</p></span><br><br>Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":45,"FederalCouncilProposalText":"Respingere","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1779235200000)\/","SubmittedBy":"Amaudruz C\u00e9line","BusinessStatus":203,"BusinessStatusText":"La dichiarazione sull\u2019intervento \u00e8 disponibile","BusinessStatusDate":"\/Date(1779271604000)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"4|24|2831","Category":null,"Modified":"\/Date(1780387214757)\/","SubmissionDate":"\/Date(1773878400000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5212,"SubmissionLegislativePeriod":52,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica nazionale|Finanze|Cultura"}}