{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263374,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263374,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263374,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263374,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263374,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263374,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263374,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263374,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263374,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263374,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263374,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263374,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263374,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263374,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263374,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263374,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263374,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20263374,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"26.3374","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Quote cantonali sulle entrate dell'imposta federale diretta. Un ulteriore strumento di perequazione finanziaria ","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di elaborare una modifica della legge federale del 14&nbsp;dicembre&nbsp;1990 sull\u2019imposta federale diretta (LIFD; RS&nbsp;642.11) affinch\u00e9 le quote delle entrate dell\u2019imposta federale diretta spettanti ai Cantoni vengano ripartite secondo la loro capacit\u00e0 finanziaria. La ripartizione va strutturata in modo tale che ai Cantoni con un indice delle risorse nella media spetti almeno il 17&nbsp;per&nbsp;cento e che tutti i Cantoni abbiano diritto ad almeno il 15&nbsp;per&nbsp;cento di tali entrate.&nbsp;</p>","ReasonText":"<p>L\u2019articolo&nbsp;128 della Costituzione federale (Cost.; RS&nbsp;101) disciplina le imposte che la Confederazione pu\u00f2 riscuotere sul reddito delle persone fisiche e sul reddito netto delle persone giuridiche. Il capoverso&nbsp;4 di tale articolo recita: \u00abI Cantoni provvedono all\u2019imposizione e all\u2019esazione. Ad essi spetta almeno il 17&nbsp;per&nbsp;cento del gettito fiscale lordo. Questa quota pu\u00f2 essere ridotta sino al 15&nbsp;per&nbsp;cento qualora lo esigano gli effetti della perequazione finanziaria.\u00bb&nbsp;&nbsp;</p><p>Dall\u2019entrata in vigore della riforma fiscale e del finanziamento dell\u2019AVS (RFFA) nel 2020, la quota cantonale ammonta al 21,2&nbsp;per&nbsp;cento ai sensi dell\u2019articolo&nbsp;196 capoverso&nbsp;1 LIFD.&nbsp;</p><p>Tuttavia, la formulazione dell\u2019articolo&nbsp;128 capoverso&nbsp;4 Cost. non presuppone che sia ammessa solo una regolamentazione secondo cui tutti i Cantoni hanno diritto a trattenere la medesima quota. \u00c8 ipotizzabile che la quota possa essere graduata in modo inversamente proporzionale alla capacit\u00e0 finanziaria del Cantone. Dal rapporto sull\u2019efficacia 2020\u20132025 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni, pubblicato nel mese di marzo del 2024, \u00e8 emerso che la \u00abperequazione\u00bb in quanto obiettivo non \u00e8 stata purtroppo raggiunta, anzi: le disparit\u00e0 tra i Cantoni finanziariamente pi\u00f9 forti e quelli pi\u00f9 deboli sono aumentate negli ultimi anni. Una graduazione contribuirebbe a raggiungere in modo pi\u00f9 efficace l\u2019obiettivo rappresentato dalla perequazione.&nbsp;</p><p>Sarebbe ad&nbsp;esempio ipotizzabile che, sulla base del calcolo dell\u2019indice delle risorse, il valore medio delle quote trattenute da tutti i Cantoni ammonterebbe al 17,5&nbsp;per&nbsp;cento. Il Cantone finanziariamente pi\u00f9 forte potrebbe trattenere il 15&nbsp;per&nbsp;cento, quello finanziariamente pi\u00f9 debole il 20&nbsp;per&nbsp;cento. Per quanto riguarda i Cantoni che si situano tra questi estremi, i valori andrebbero graduati proporzionalmente alla loro capacit\u00e0 fiscale.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<span><p>La nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) \u00e8 stata introdotta il 1\u00b0&nbsp;gennaio&nbsp;2008. La NPC ha riorganizzato i compiti e ha introdotto una ridistribuzione diretta tra i Cantoni finanziariamente forti e quelli finanziariamente deboli. Essa comprende la perequazione delle risorse, la compensazione degli oneri e una compensazione dei casi di rigore limitata nel tempo. In questo modo \u00e8 stato introdotto un sistema trasparente e basato su regole, i cui obiettivi sono sanciti dall\u2019articolo&nbsp;135 Cost. e dalla legge federale del 3&nbsp;ottobre&nbsp;2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC; RS&nbsp;<em>613.2</em>).</p><p>&nbsp;</p><p>Prima del 2008 esisteva un sistema di ridistribuzione poco trasparente e difficile da gestire, composto da oltre 50&nbsp;misure specifiche, in cui i flussi finanziari tra Confederazione e Cantoni cos\u00ec come le quote cantonali sulle entrate dell\u2019imposta federale diretta dipendevano in parte dalla capacit\u00e0 finanziaria del singolo Cantone. La graduazione dei trasferimenti finanziari tra Confederazione e Cantoni a seconda della capacit\u00e0 finanziaria di questi ultimi \u00e8 stata soppressa con l\u2019introduzione della NPC.</p><p>&nbsp;</p><p>La quota cantonale sulle entrate dell\u2019imposta federale diretta \u00e8 ora uguale per tutti i Cantoni ed \u00e8 attualmente pari al 21,2&nbsp;per cento del gettito dell\u2019imposta federale diretta riscosso nel singolo Cantone. La graduazione delle quote cantonali a seconda della capacit\u00e0 finanziaria dei Cantoni richiesta dalla presente mozione ripristinerebbe in parte la situazione in vigore prima del 2008. Verrebbe quindi creato un secondo strumento di perequazione finanziaria, che affiancherebbe quello presente, ma che non sarebbe coordinato con la perequazione delle risorse della NPC. Una simile misura non sarebbe sensata.</p><p>&nbsp;</p><p>Occorre inoltre tenere presente che l\u2019accettazione della mozione non implicherebbe solamente una modifica a livello di legge nella LIFD, ma richiederebbe anche una modifica costituzionale. Sarebbe infatti necessario modificare l\u2019articolo&nbsp;128 capoverso&nbsp;4 Cost., poich\u00e9 dall\u2019introduzione della NPC tale disposizione ha come unico scopo quello di disciplinare gli indennizzi ai Cantoni per le loro spese di esecuzione, garantendo una riscossione compatibile con gli incentivi. La compensazione finanziaria tra i Cantoni \u00e8 invece disciplinata dall\u2019articolo&nbsp;135 Cost.</p><p>&nbsp;</p><p>Nel quadro del rapporto sull\u2019efficacia (<a href=\"https://www.efv.admin.ch/it\"><u>www.efv.admin.ch</u></a> &gt; Temi &gt; Perequazione finanziaria &gt; Rapporti sull\u2019efficacia) vengono analizzati periodicamente il funzionamento e il raggiungimento degli obiettivi della NPC e, su tale base, vengono formulate proposte di modifica. Nel quadro del prossimo rapporto verr\u00e0 discussa la possibilit\u00e0 di un eventuale rafforzamento dell\u2019effetto ridistributivo e saranno valutati in modo approfondito gli adeguamenti del sistema entrati in vigore nel 2020.</p></span><br><br>Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":45,"FederalCouncilProposalText":"Respingere","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1778630400000)\/","SubmittedBy":"Gruppo dei Verdi","BusinessStatus":203,"BusinessStatusText":"La dichiarazione sull\u2019intervento \u00e8 disponibile","BusinessStatusDate":"\/Date(1778686710553)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"4|24|2446","Category":null,"Modified":"\/Date(1778686718493)\/","SubmissionDate":"\/Date(1773964800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5212,"SubmissionLegislativePeriod":52,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica nazionale|Finanze|Imposte"}}