{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263438,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263438,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263438,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263438,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263438,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263438,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263438,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263438,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263438,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263438,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263438,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263438,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263438,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263438,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263438,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263438,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263438,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20263438,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"26.3438","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Protezione delle acque da pesticidi particolarmente tossici. Sono state esplorate tutte le misure possibili?","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>In occasione del dibattito su quattro&nbsp;interpellanze urgenti, il consigliere&nbsp;federale&nbsp;R\u00f6sti ha spiegato il motivo per cui non ha introdotto, per il momento, valori limite vincolanti per tre&nbsp;principi attivi di pesticidi particolarmente tossici e per cui bisognerebbe, invece, adottare altre misure per garantire una migliore protezione delle acque. Nella sua risposta all\u2019interpellanza&nbsp;26.3042, il Consiglio&nbsp;federale afferma che misure volte a ridurre i rischi di deriva e dilavamento di prodotti fitosanitari sono attualmente in fase di preparazione presso l\u2019Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria&nbsp;(USAV). Tuttavia, per i tre&nbsp;principi attivi in questione sembrerebbe che le misure attualmente in preparazione non esauriscano l\u2019intero ventaglio delle possibili misure di riduzione dei rischi.</p><p>Prima di tale dibattito, il Consiglio&nbsp;federale aveva risposto alla mia interpellanza&nbsp;26.3042 precisando che, in collaborazione con l\u2019Unione svizzera dei contadini&nbsp;(USC) e i Servizi fitosanitari cantonali&nbsp;(SFC), era stata valutata la possibilit\u00e0 di ridurre i superamenti dei valori limite attraverso prescrizioni d\u2019uso supplementari per deltametrina, lambda-cialotrina e foramsulfuron; sulla base di tale analisi si era quindi deciso di rinunciare, per il momento, all\u2019introduzione di valori limite.</p><p>Due&nbsp;delle&nbsp;sostanze per le quali non si prevede attualmente l\u2019introduzione di valori limite, ossia la deltametrina e la lambda-cialotrina, sono oggetto di una procedura di riesame presso l\u2019USAV dal 2019. A seconda dei risultati, potranno essere emanate nuove prescrizioni d\u2019uso, limitate singole applicazioni o revocate le omologazioni dei principi attivi.</p><p>Invito il Consiglio&nbsp;federale a rispondere alle seguenti domande:&nbsp;</p><ol><li>Prima di prendere la sua decisione, il Consiglio federale ha chiaramente effettuato una ponderazione degli interessi: ha seguito dei criteri di riferimento? \u00c8 possibile consultarne i risultati?</li><li>Quali misure sta preparando attualmente l\u2019USAV per ridurre i rischi di deriva e dilavamento? Quando verranno pubblicate e da quando entreranno in vigore?</li><li>Sono previste ulteriori misure di riduzione dei rischi per i tre&nbsp;principi attivi soprammenzionati? evo fare una In caso affermativo, in che cosa consisteranno e quando verranno introdotte? Nel caso in cui alcune di tali misure non vengano introdotte, quali sono i motivi?</li><li>Perch\u00e9 il Consiglio&nbsp;federale ha consultato in questa materia l\u2019USC e i SFC invece che l\u2019Ufficio federale dell\u2019agricoltura&nbsp;(UFAG) e l\u2019USAV? Le associazioni di categoria non svolgono forse un ruolo sostanzialmente diverso e perseguono altri interessi rispetto agli uffici&nbsp;federali competenti? Ne possono derivare rischi tali da compromettere la credibilit\u00e0 delle istituzioni? In caso negativo, perch\u00e9 no?</li><li>Perch\u00e9 le procedure di riesame relative ai due&nbsp;principi attivi sono in corso gi\u00e0 da circa sette&nbsp;anni? Quando verranno completate?</li></ol>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<span><p>1) La ponderazione degli interessi non \u00e8 stata effettuata sulla base di criteri di riferimento prestabiliti, tuttavia, \u00e8 esposta in modo chiaro e trasparente nel progetto del rapporto esplicativo concernente la modifica dell\u2019ordinanza del 28&nbsp;ottobre&nbsp;1998 sulla protezione delle acque (OPAc; RS&nbsp;<em>814.201</em>), che era in consultazione fino al 12&nbsp;marzo&nbsp;2026. </p><p>&nbsp;</p><p>2) Per garantire una maggiore protezione delle acque di superficie, verranno introdotte, in futuro, delle prescrizioni d\u2019uso pi\u00f9 severe per i prodotti fitosanitari in questione. Da un lato, in prossimit\u00e0 delle acque superficiali; dovr\u00e0 essere preservata una zona cuscinetto pi\u00f9 ampia, coperta da vegetazione e non trattata, dall\u2019altro, dovranno essere attuate delle misure tecniche, come ugelli antideriva, oppure misure all\u2019interno della particella o ai suoi margini, quali inerbimenti. Queste combinazioni di misure verranno integrate nelle direttive del Servizio di omologazione dell\u2019Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria&nbsp;(USAV) relative alle misure di riduzione dei rischi nell\u2019impiego di prodotti fitosanitari e dovrebbero essere pubblicate entro la fine di quest\u2019anno per poi entrare in vigore a partire dall\u2019anno di coltivazione&nbsp;2027.</p><p>&nbsp;</p><p>3) Tutti e tre i principi attivi citati possono essere impiegati come prodotti fitosanitari, mentre solo la lambda-cialotrina e la deltametrina possono essere impiegati nei biocidi. Quest\u2019ultima \u00e8 consentita, inoltre, in medicinali veterinari.</p><p>&nbsp;</p><p>Nel quadro del piano d\u2019azione sui prodotti fitosanitari e dell\u2019attuazione dell\u2019iniziativa parlamentare&nbsp;19.475 \u00abRidurre il rischio associato all\u2019uso di pesticidi\u00bb, sono state introdotte diverse misure volte a ridurre l\u2019inquinamento delle acque provocato dall\u2019impiego di prodotti fitosanitari. Secondo il rapporto intermedio del Consiglio federale dell\u20198&nbsp;maggio&nbsp;2024, (<a href=\"https://www.admin.ch/it/newnsb?publisherIDs=all&amp;topicIDs=all&amp;newsCategoryIDs=all&amp;sort=dateDecreasing&amp;display=list&amp;start_date=2025-04-20&amp;end_date=2026-04-20\"><u>www.news.admin.ch</u></a> &gt; 8&nbsp;maggio&nbsp;2024 &gt; Riduzione confermata dei rischi associati ai prodotti fitosanitari) l\u2019introduzione di nuove misure non \u00e8 al momento necessaria. Piuttosto, \u00e8 decisiva un'attuazione coerente delle misure gi\u00e0 adottate, al fine di sfruttare pienamente il potenziale di riduzione dei rischi. Elementi centrali sono, per&nbsp;esempio, il risanamento dei piazzali di lavaggio, la riduzione del dilavamento e della deriva, la sostituzione dei principi attivi con profilo ad alto rischio e il rafforzamento della consulenza. Se i rischi per le acque superficiali permangono inammissibili, il Consiglio federale pu\u00f2 fissare lo schema di riduzione valido a partire dal 2027 (cfr. art.&nbsp;6<em>b</em> cpv.&nbsp;2 legge federale sull\u2019agricoltura [ LAgr, RS&nbsp;<em>901.1</em>]).</p><p>&nbsp;</p><p>I biocidi contenenti deltametrina e lambda-cialotrina sono conformi allo stato della tecnica per quanto attiene alle prescrizioni in materia di protezione delle acque. Pertanto, l\u2019introduzione di ulteriori misure al momento non \u00e8 prevista per questi biocidi. L\u2019elaborazione di misure volte a ridurre gli apporti derivanti dal loro impiego come medicinali veterinari \u00e8 stata, invece, avviata nel gennaio&nbsp;2026 nell\u2019ambito di una tavola rotonda organizzata da Swissmedic.</p><p>&nbsp;</p><p>4) Per progetti complessi si ricorre solitamente a una procedura articolata in pi\u00f9 fasi e, in tal caso, vengono coinvolti anche attori importanti, come Cantoni, associazioni ed esperti (cfr. la risposta del Consiglio&nbsp;federale all\u2019interpellanza&nbsp;Flach&nbsp;25.3176 \u00abOccorre osservar il principio dell\u2019uguaglianza giuridica nelle procedure di consultazione?\u00bb nonch\u00e9 all\u2019interpellanza urgente&nbsp;26.3041 del Gruppo&nbsp;dei&nbsp;Verdi \u00abPressione sulla protezione delle acque. Il Consiglio federale ignora il diritto vigente?\u00bb). Gli uffici federali menzionati, cos\u00ec come tutti i servizi federali, sono liberi di esprimere la propria opinione nell\u2019ambito della consultazione degli Uffici. </p><p>&nbsp;</p><p>5) Nella procedura di riesame in corso relativa ai due principi attivi (deltametrina e lambda-cialotrina) \u00e8 emersa una valutazione non univoca: da un lato, il loro impiego pu\u00f2 comportare un rischio elevato per alcuni gruppi di organismi; dall\u2019altro questi due principi attivi sono l\u2019unica soluzione a disposizione per salvaguardare alcune colture agricole particolarmente rilevanti. Data la loro importanza, la decisione definitiva in merito alle misure di riduzione dei rischi ha richiesto pi\u00f9 tempo. Le misure verranno comunque integrate entro la fine di quest\u2019anno nelle direttive dell\u2019USAV (cfr. risposta alla domanda&nbsp;2).</p></span>","FederalCouncilProposal":null,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1778630400000)\/","SubmittedBy":"Jost Marc","BusinessStatus":203,"BusinessStatusText":"La dichiarazione sull\u2019intervento \u00e8 disponibile","BusinessStatusDate":"\/Date(1778689353163)\/","ResponsibleDepartment":9,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DATEC","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"52|55|2841","Category":null,"Modified":"\/Date(1778689360713)\/","SubmissionDate":"\/Date(1773964800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5212,"SubmissionLegislativePeriod":52,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Ambiente|Agricoltura|Salute"}}