{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263577,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263577,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263577,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263577,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263577,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263577,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263577,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263577,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263577,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263577,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263577,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263577,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263577,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263577,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263577,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263577,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263577,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20263577,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"26.3577","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Riconoscimento intercantonale degli attestati elettronici ufficiali","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Nel quadro dello sviluppo dei servizi digitali cantonali e comunali, alcune amministrazioni rilasciano ormai degli attestati ufficiali in formato elettronico.</p><p>&nbsp;</p><p>Tuttavia, alcuni casi concreti dimostrano che tali documenti non sono sempre riconosciuti da altre autorit\u00e0. Ad&nbsp;esempio, un certificato di domicilio rilasciato elettronicamente da un comune vallesano non \u00e8 stato accettato da un ufficio dello stato civile friburghese, poich\u00e9 quest\u2019ultimo ne ha messo in dubbio l\u2019autenticit\u00e0 a causa dell\u2019assenza di una firma sul documento. In tali casi, le autorit\u00e0 devono produrre a posteriori una versione cartacea, il che vanifica i vantaggi del processo digitale.</p><p>&nbsp;</p><p>Situazioni del genere minano la credibilit\u00e0 dei servizi digitali, generano costi aggiuntivi e frenano la transizione verso un\u2019amministrazione digitale efficiente e armonizzata. In tale contesto, il Consiglio federale \u00e8 invitato a rispondere alle seguenti domande.</p><ol style=\"list-style-type:decimal;\"><li>Il Consiglio federale \u00e8 a conoscenza di casi in cui documenti ufficiali elettronici rilasciati da un\u2019autorit\u00e0 non sono riconosciuti da un\u2019altra autorit\u00e0, in particolare in un altro Cantone?</li><li>Quali basi legali, standard o raccomandazioni esistono attualmente a livello federale per garantire il riconoscimento intercantonale degli attestati elettronici ufficiali e, se del caso, della relativa autenticazione?</li><li>Quali misure supplementari o adeguamenti potrebbero essere necessari per migliorare il riconoscimento dei documenti elettronici ufficiali tra autorit\u00e0 ed evitare la messa in discussione della loro validit\u00e0?</li></ol>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Ad domanda&nbsp;1:</p><p>il Consiglio federale non \u00e8 a conoscenza di casi in cui in modo sistematico documenti ufficiali elettronici rilasciati da un\u2019autorit\u00e0 non siano stati riconosciuti.</p><p>L\u2019Ufficio federale dello stato civile (UFSC), ad&nbsp;esempio, \u00e8 a conoscenza di un caso isolato in cui il riconoscimento di atti dello stato civile in forma elettronica ha comportato delle difficolt\u00e0. Nel 2025 il Cantone di Friburgo ha informato l\u2019UFSC del fatto che alcuni atti dello stato civile rilasciati in forma elettronica non venissero in parte accettati da determinate autorit\u00e0. A seguito dell\u2019accaduto, il 15&nbsp;settembre&nbsp;2025 l\u2019UFSC ha inviato una circolare a tutte le autorit\u00e0 cantonali di vigilanza sugli uffici dello stato civile, rammentando loro le basi legali vigenti nonch\u00e9 l\u2019equivalenza giuridica tra gli atti dello stato civile in forma elettronica e quelli cartacei. Allo stesso tempo, l\u2019attenzione delle autorit\u00e0 \u00e8 stata richiamata sulle possibilit\u00e0 esistenti per verificare l\u2019autenticit\u00e0 dei documenti elettronici. L\u2019UFSC ha ricevuto soltanto sporadiche segnalazioni anche in merito alla mancata accettazione di tali documenti da parte di istituti privati (in particolare compagnie assicurative); neanche questi casi hanno una rilevanza sistemica.</p><p>&nbsp;</p><p>Ad domanda&nbsp;2:</p><p>La definizione di norme relative alla procedura amministrativa cantonale, come ad esempio quelle relative al riconoscimento dei documenti elettronici ufficiali, spetta in linea di principio ai Cantoni poich\u00e9 la Confederazione in questo ambito non dispone di una competenza legislativa <i>propria</i>. Tuttavia, la Confederazione pu\u00f2 emanare regolamentazioni <i>settoriali</i> sulla procedura dei Cantoni nei settori in cui dispone di una competenza legislativa (cfr. art.&nbsp;3 e 42 della Costituzione federale [Cost., RS&nbsp;<i>101</i>]), come ad esempio nel caso del diritto privato (art.&nbsp;95 Cost).</p><p>&nbsp;</p><p>La Confederazione ha infatti emanato prescrizioni relative ai documenti elettronici ufficiali nell\u2019ambito del diritto privato e della misurazione ufficiale. Con l\u2019introduzione della possibilit\u00e0 di rilasciare attestati ufficiali in forma elettronica in questo ambito, la Confederazione ha creato le basi giuridiche relative al loro riconoscimento e ai requisiti posti alle procedure tecniche volte a garantirne l\u2019autenticit\u00e0 e l\u2019integrit\u00e0.</p><p>&nbsp;</p><p>Secondo l\u2019articolo&nbsp;3 capoverso&nbsp;1 dell\u2019ordinanza dell\u20198&nbsp;dicembre&nbsp;2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (<a href=\"https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/29/it\"><u>OAPuE</u></a>; RS&nbsp;<i>211.435.1</i>), i documenti di questo tipo in forma elettronica realizzati conformemente a tale ordinanza equivalgono ai relativi documenti su carta. Secondo l\u2019articolo&nbsp;19 capoverso&nbsp;2 OAPuE gli uffici dello stato civile, del registro fondiario e del registro di commercio verificano gli atti pubblici e le autenticazioni in forma elettronica loro trasmessi per mezzo del sistema di validazione messo a disposizione a livello federale. Al fine di garantirne l\u2019autenticit\u00e0 e l\u2019integrit\u00e0, nel corso di tale operazione vengono verificate in particolare la firma elettronica e l\u2019inalterabilit\u00e0 del documento. Il sistema di validazione pu\u00f2 anche essere utilizzato da privati.</p><p>&nbsp;</p><p>Oltre al diritto privato, anche in altri settori, come ad esempio quello del casellario giudiziale o della comunicazione elettronica in ambito giudiziario, esistono o sono previste normative federali relative ai documenti ufficiali digitali.</p><p>&nbsp;</p><p>Ad domanda&nbsp;3:</p><p>La trasmissione a livello tecnico-organizzativo di documenti elettronici tra le autorit\u00e0 nonch\u00e9 da parte di privati alle autorit\u00e0 rappresenta tuttora una sfida pratica. Gli atti in forma elettronica esplicano appieno la loro utilit\u00e0 soprattutto quando possono essere trasmessi in modo sicuro e senza interruzioni lungo la \u00abcatena di fiducia\u00bb elettronica ed essere elaborati elettronicamente dagli enti destinatari. Nel quadro della digitalizzazione della pubblica amministrazione, occorre continuare a promuovere la creazione e il consolidamento delle relative infrastrutture di trasmissione e di fiducia.</p><p>&nbsp;</p><p>La strategia \u00abAmministrazione digitale Svizzera 2024\u20132027\u00bb di Confederazione, Cantoni e Comuni prevede diverse misure volte a promuovere la comunicazione e le transazioni elettroniche con l\u2019amministrazione e semplificare l\u2019utilizzo di attestati ufficiali in forma digitale. Ci\u00f2 comporta altres\u00ec il rafforzamento delle competenze digitali delle organizzazioni e dei loro collaboratori. La creazione e l\u2019utilizzo di un\u2019infrastruttura di fiducia correlata all\u2019e-ID nonch\u00e9 la trasmissione elettronica di documenti ufficiali sicura e conforme alle disposizioni di legge costituiscono le priorit\u00e0 centrali per l\u2019attuazione della strategia.</p><p>&nbsp;</p><p>Per conseguire le semplificazioni auspicate \u00e8 particolarmente importante introdurre standard pi\u00f9 avanzati per quel che riguarda l\u2019interoperabilit\u00e0, compresi l\u2019utilizzo e la validazione possibilmente uniformi delle firme e dei sigilli elettronici. In futuro l\u2019organizzazione Amministrazione digitale svizzera (ADS) intende promuovere maggiormente l\u2019introduzione dei necessari criteri e pubblicarli quali standard eCH riconosciuti. \u00c8 stata inoltre istituita una commissione tripartita (composta da membri di Confederazione, Cantoni, Citt\u00e0 e Comuni) incaricata di chiarire come possano essere attribuite maggiori competenze alla Confederazione a livello costituzionale, al fine di poter dichiarare vincolanti a tutti i livelli statali gli standard relativi alla digitalizzazione.</p>","FederalCouncilProposal":null,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1788307200000)\/","SubmittedBy":"Maret Marianne","BusinessStatus":203,"BusinessStatusText":"La dichiarazione sull\u2019intervento \u00e8 disponibile","BusinessStatusDate":"\/Date(1788337241000)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"4|34","Category":null,"Modified":"\/Date(1788423654603)\/","SubmissionDate":"\/Date(1780531200000)\/","SubmissionCouncil":2,"SubmissionCouncilName":"Consiglio degli Stati","SubmissionCouncilAbbreviation":"CS","SubmissionSession":5214,"SubmissionLegislativePeriod":52,"FirstCouncil1":2,"FirstCouncil1Name":"Consiglio degli Stati","FirstCouncil1Abbreviation":"CS","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica nazionale|Media e comunicazione"}}