{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263773,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263773,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263773,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263773,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263773,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263773,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263773,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263773,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263773,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263773,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263773,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263773,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263773,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263773,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263773,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263773,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263773,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20263773,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"26.3773","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Ricerca nell'ambito degli armamenti da parte del settore dei PF","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Con il \u00abResearch Program Security\u00bb, il DDPS e il settore dei PF attuano la strategia in materia di politica d\u2019armamento del Consiglio federale del&nbsp;2025. L\u2019obiettivo \u00e8 sviluppare soluzioni innovative per le attuali sfide in materia di sicurezza e di difesa. L\u2019attenzione \u00e8 rivolta in particolare alle tecnologie a duplice impiego, quali l\u2019intelligenza artificiale, le tecnologie quantistiche e i sistemi autonomi. Il programma \u00e8 finanziato da armasuisse con due milioni di franchi; i PF possono contribuire con prestazioni proprie. Si riservano inoltre il diritto di includere o escludere determinate tecnologie o ambiti di applicazione. Siccome in passato le collaborazioni istituzionalizzate tra ricerca, industria e DDPS hanno sollevato questioni relative alla politica estera e di neutralit\u00e0, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:</p><ol><li>Come si garantisce che i risultati della ricerca svizzera nel settore degli armamenti non vengano utilizzati in conflitti armati internazionali?</li><li>In che modo il Consiglio federale impedisce che le conoscenze sviluppate nell\u2019ambito del \u00abResearch Program Security\u00bb giungano a Stati terzi attraverso canali a duplice impiego, qualora ci\u00f2 sia in contrasto con gli obiettivi di politica estera o con la politica di neutralit\u00e0 della Svizzera?</li><li>Perch\u00e9 la Strategia di controllo degli armamenti e di disarmo&nbsp;2022\u20132025 non \u00e8 ancora stata prorogata?</li><li>Come si garantisce che la ricerca non sia contraria agli impegni internazionali della Svizzera, in particolare quelli derivanti dall\u2019Accordo di Wassenaar, dal Trattato sul commercio delle armi (ATT) e dalla Convenzione del Consiglio d\u2019Europa sull\u2019intelligenza artificiale?</li><li>In che rapporto si pone il programma con i negoziati in corso nell\u2019ambito della Convenzione dell\u2019ONU su certe armi convenzionali (CCW) per quanto concerne i sistemi d\u2019arma autonomi?</li><li>In base a quali criteri il settore dei PF decide l\u2019inclusione o l\u2019esclusione di determinate tecnologie e ambiti di applicazione? Questi criteri sono accessibili al pubblico?</li><li>Qual \u00e8 l\u2019importanza delle prescrizioni di diritto internazionale umanitario, in particolare dell\u2019articolo&nbsp;36 del Protocollo aggiuntivo I alle Convenzioni di Ginevra nella valutazione di nuove tecnologie? Chi svolge questi studi?</li><li>Gli organi di vigilanza e di consulenza, quali la Commissione etica dei&nbsp;PF, le Accademie delle scienze o il Parlamento vengono coinvolti nello sviluppo del programma? In caso contrario: il Consiglio federale prevede di istituire un comitato etico per questo programma?</li></ol>","ReasonText":null,"DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>1, 2 e 4: il programma di ricerca \u00abSecurity\u00bb ha lo scopo di sviluppare conoscenze tecnologiche critiche in Svizzera a lungo termine e di ridurre i rapporti di dipendenza dall\u2019estero. Di conseguenza, il Consiglio federale persegue l\u2019obiettivo che i risultati della ricerca vadano espressamente a beneficio della Svizzera. I risultati della ricerca possono per\u00f2 essere integrati in modo mirato nelle cooperazioni internazionali nel rispetto degli obiettivi di politica estera e della neutralit\u00e0. Questo \u00e8 anche uno degli obiettivi della strategia in materia di politica d\u2019armamento del Consiglio federale.</p><p>La pubblicazione e la diffusione dei risultati di questo programma sono disciplinate all\u2019interno di contratti di ricerca e dell\u2019accordo di programma e, al pari di quanto vale per ogni progetto di ricerca finanziato da armasuisse, possono essere limitate per salvaguardare interessi pubblici sovraordinati. Gli organi federali e di ricerca coinvolti analizzano i rischi giuridici ed etici e, se necessario, adottano misure volte a ridurli. Il settore dei&nbsp;PF si riserva tuttavia la possibilit\u00e0 di respingere determinati progetti. Al contempo occorre garantire la libert\u00e0 accademica dei ricercatori. Su base volontaria, le istituzioni del settore dei&nbsp;PF dispongono di organi che si occupano di verificare il rispetto delle disposizioni giuridiche. Ad esempio, presso il Politecnico federale di Zurigo, la diffusione di risultati di ricerca all\u2019estero viene valutata dall\u2019organo di controllo delle esportazioni dell\u2019universit\u00e0. Al Politecnico federale di Losanna sono coinvolti a tal fine l\u2019organo di controllo delle esportazioni, il Research Office, il Global Ethics Partnership Committee e il Technology Transfer Office. Inoltre le istituzioni del settore dei&nbsp;PF hanno sviluppato dei processi volti a garantire la sicurezza delle conoscenze (Knowledge Security). Per il Research Program Security, unitamente ai responsabili di progetto coinvolti, il&nbsp;DDPS svolge in aggiunta formazioni sullo spionaggio e sulla proliferazione.</p><p>In pi\u00f9, le istituzioni del settore dei&nbsp;PF sono soggette alla legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego e sul materiale bellico; si tratta di leggi che attuano a livello nazionale gli obblighi internazionali in materia di controllo delle esportazioni. I beni soggetti ad autorizzazione possono essere esportati o trasferiti soltanto se ci\u00f2 avviene nel rispetto delle legislazioni citate e del diritto internazionale, in particolare del Trattato sul commercio delle armi del 2&nbsp;aprile&nbsp;2013 (RS&nbsp;0.518.61). Sono soggetti all\u2019obbligo di autorizzazione anche i risultati di ricerca utilizzabili a fini civili e militari nonch\u00e9 domande aventi ad oggetto la firma di contratti per il trasferimento di beni immateriali, know-how compreso. Inoltre, le prestazioni fornite a forze armate o di sicurezza estere possono essere soggette all\u2019obbligo di notificazione previsto dalla legge federale del 27&nbsp;settembre&nbsp;2013 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all\u2019estero (LPSP; RS&nbsp;935.41).</p><p>&nbsp;</p><p>In merito alla domanda&nbsp;3: i lavori alla<strong> </strong>Strategia di controllo degli armamenti e di disarmo&nbsp;2026-2029 sono iniziati alla fine del&nbsp;2025. In seguito si \u00e8 atteso l\u2019esito di decisioni determinanti (come ad esempio la conferenza di revisione del Trattato di non proliferazione nucleare nel maggio&nbsp;2026) per poter integrare gli esiti nell\u2019analisi del contesto della strategia.</p><p>&nbsp;</p><p>5: nell\u2019ambito della CCW la Svizzera si impegna al fine di compiere progressi verso un futuro accordo sui sistemi d\u2019arma autonomi. Un elemento centrale dell\u2019approccio sostenuto dalla Svizzera \u00e8 che i sistemi d\u2019arma con un livello crescente di autonomia vengano impiegati in qualsiasi momento nel rispetto del diritto internazionale, in particolare del diritto internazionale umanitario. Per quanto riguarda le applicazioni militari derivanti dal programma, viene garantito quindi che rispettino le disposizioni del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario.</p><p>&nbsp;</p><p>6 e 8: le istituzioni del settore dei&nbsp;PF dispongono di organi, processi e competenze consolidate per sottoporre i progetti di ricerca a una valutazione sotto il profilo etico e giuridico. L\u2019esclusione di tecnologie, ambiti di applicazione e progetti viene decisa caso per caso e partendo da un approccio basato sul rischio dalle Direzioni dei due Politecnici federali o dalle direzioni degli istituti di ricerca. Le istituzioni continuano a sviluppare costantemente i criteri corrispondenti nel contesto di un dialogo reciproco. Anche il programma \u00abSecurity\u00bb \u00e8 soggetto a questi processi di verifica. Il Consiglio federale ritiene che i processi di vigilanza e di verifica esistenti siano adeguati.</p><p>&nbsp;</p><p>7: secondo l\u2019articolo&nbsp;11 capoverso&nbsp;3 dell\u2019ordinanza del&nbsp;DDPS del 26&nbsp;marzo&nbsp;2018 sugli acquisti, l\u2019utilizzazione e la messa fuori servizio di materiale (OMAT-DDPS; RS&nbsp;514.20) tali verifiche vengono eseguite dallo Stato maggiore dell\u2019esercito. L\u2019organo competente valuta se nuove armi nonch\u00e9 nuovi mezzi e metodi di guerra siano compatibili con il diritto internazionale applicabile alla Svizzera. Vi rientrano in particolare il diritto internazionale umanitario e gli obblighi in materia di controllo degli armamenti e di disarmo. La Svizzera rispetta tutti questi impegni anche nel quadro del programma di ricerca.</p>","FederalCouncilProposal":null,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1786492800000)\/","SubmittedBy":"Molina Fabian","BusinessStatus":203,"BusinessStatusText":"La dichiarazione sull\u2019intervento \u00e8 disponibile","BusinessStatusDate":"\/Date(1786530939000)\/","ResponsibleDepartment":6,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DDPS","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"8|9|24","Category":null,"Modified":"\/Date(1787317237147)\/","SubmissionDate":"\/Date(1781740800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5214,"SubmissionLegislativePeriod":52,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica internazionale|Politica di sicurezza|Finanze"}}