{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263812,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263812,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263812,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263812,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263812,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263812,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263812,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263812,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263812,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263812,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263812,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263812,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263812,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263812,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263812,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263812,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263812,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20263812,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"26.3812","BusinessType":5,"BusinessTypeName":"Mozione","BusinessTypeAbbreviation":"Mo.","Title":"Consentire alle guardie di confine soggette al regime transitorio di proseguire su base volontaria la loro attivit\u00e0 dopo i 60 anni","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>Il Consiglio federale \u00e8 incaricato di adeguare le basi legali e/o regolamentari in modo da consentire al personale dell\u2019Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) soggetto al regime transitorio, come disciplinato nell\u2019ordinanza del 20&nbsp;febbraio&nbsp;2013 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers; RS&nbsp;172.220.111.35), di proseguire su base volontaria la propria attivit\u00e0 dopo il compimento dei 60&nbsp;anni, purch\u00e9 siano soddisfatte le condizioni richieste concernenti la salute e le competenze professionali.</p>","ReasonText":"<p>Nei prossimi cinque&nbsp;anni, l\u2019effettivo del personale presso l\u2019UDSC diminuir\u00e0 presumibilmente del 34&nbsp;per cento. Secondo le previsioni, il personale in uscita non potr\u00e0 essere compensato con nuove assunzioni. Per l\u2019UDSC questa situazione costituisce una sfida importante nell\u2019ambito strategico del personale, che va ad aggiungersi alle crescenti esigenze generate dal processo di trasformazione e digitalizzazione in corso.</p><p>&nbsp;</p><p>Al fine di garantire il corretto svolgimento dei compiti di questo importante Ufficio, sarebbe tuttavia possibile attingere a una riserva di personale che potrebbe senz\u2019altro essere mobilitata, ovviamente su base volontaria. Si tratta del personale dell\u2019ex Corpo delle guardie di confine, che per\u00f2, secondo il regime transitorio sancito negli articoli&nbsp;2 lettera&nbsp;b e 9a OPPCPers, non pu\u00f2 proseguire volontariamente la propria attivit\u00e0 oltre i 60&nbsp;anni.</p><p>&nbsp;</p><p>Non si capisce perch\u00e9 questi collaboratori esperti, che vantano un\u2019esperienza pluriennale e preziose competenze specialistiche, debbano andare in pensione controvoglia pur essendo ancora idonei al lavoro e disponibili a proseguire la loro attivit\u00e0. Questo \u00e8 controproducente sia per i collaboratori sia per il datore di lavoro, che potrebbe continuare a beneficiare della loro esperienza e delle loro competenze.</p><p><br>A 60&nbsp;anni, le condizioni fisiche e mentali differiscono da persona a persona. La forma fisica e la capacit\u00e0 lavorativa individuali dipendono da tanti fattori. Se un collaboratore desidera continuare a lavorare e se soddisfa i requisiti in termini di salute e qualifiche professionali, bisognerebbe prendere in considerazione tale possibilit\u00e0 e, laddove opportuno, concederla.</p><p><br>Una maggiore flessibilit\u00e0 riguardo all\u2019et\u00e0 di pensionamento (da&nbsp;60 a 65&nbsp;anni) andrebbe a vantaggio sia del datore di lavoro sia dei collaboratori che vorrebbero proseguire la loro attivit\u00e0.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Nella seduta del 10&nbsp;aprile&nbsp;2019 il Consiglio federale ha deciso adeguamenti legali in virt\u00f9 dei quali l\u2019et\u00e0 ordinaria di pensionamento (et\u00e0 di riferimento AVS) si applica anche al personale dell\u2019ex Corpo delle guardie di confine (CGCF). Per i collaboratori entrati a far parte dell\u2019UDSC dal 1\u00b0&nbsp;maggio&nbsp;2019, questa regolamentazione si applica sin dalla loro assunzione. Per i collaboratori dell\u2019UDSC entrati in servizio prima del 1\u00b0&nbsp;maggio&nbsp;2019, essa si applica dal 1\u00b0&nbsp;gennaio&nbsp;2020, a condizione che a tale data non hanno n\u00e9 compiuto il 50\u00b0&nbsp;anno di et\u00e0 n\u00e9 prestato 23&nbsp;anni di servizio. Per i collaboratori dell\u2019UDSC che al 1\u00b0&nbsp;gennaio&nbsp;2020 hanno gi\u00e0 compiuto 50&nbsp;anni o prestato 23&nbsp;anni di servizio, si applica \u2013&nbsp;in virt\u00f9 del regime transitorio \u2013 l\u2019et\u00e0 di pensionamento secondo il diritto anteriore.</p><p>&nbsp;</p><p>Da un lato, questa decisione ha permesso di adempiere le richieste della politica relative a un\u2019et\u00e0 di pensionamento uniforme per tutte le categorie di personale. Dall\u2019altro, si tiene conto delle particolari sollecitazioni fisiche e psichiche a cui sono sottoposti i membri dell'ex CGCF mediante contributi supplementari alla previdenza professionale. I collaboratori interessati possono quindi decidere autonomamente se e quando andare in pensionamento anticipato. I contributi supplementari creano il margine finanziario necessario per il pensionamento anticipato a partire dai 62&nbsp;anni.</p><p>&nbsp;</p><p>La mozione riguarda i collaboratori dell\u2019UDSC per i quali, in virt\u00f9 del regime transitorio, continua ad applicarsi l\u2019et\u00e0 di pensionamento secondo il diritto anteriore. Il loro rapporto di lavoro termina al compimento del 60\u00b0&nbsp;anno di et\u00e0. Allo stato attuale, ci\u00f2 riguarda circa 60&nbsp;collaboratori. La disposizione transitoria vigente, applicabile ai membri dell\u2019ex CGCF secondo l\u2019articolo&nbsp;9<em>a</em> capoverso 1 OPPCPers, \u00e8 parte integrante di un sistema complessivo coerente. Questo sistema tiene conto degli speciali oneri fisici e psichici a cui sono sottoposti i membri dell\u2019ex CGCF durante la loro attivit\u00e0 professionale. In tale contesto, per questo gruppo ristretto di persone \u00e8 stata mantenuta l\u2019et\u00e0 di pensionamento secondo il diritto anteriore.</p><p>&nbsp;</p><p>Il regime transitorio si basa su un compromesso equilibrato: da un lato, per i collaboratori interessati rimane in vigore l\u2019et\u00e0 di pensionamento secondo il diritto anteriore; dall\u2019altro, per i collaboratori pi\u00f9 giovani e quelli nuovi si applica l\u2019et\u00e0 di riferimento ordinaria, associata a contributi supplementari a favore della previdenza professionale. Il proseguimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, su base volontaria, dopo il 60\u00b0&nbsp;anno di et\u00e0 modificherebbe a posteriori un aspetto fondamentale di tale regime transitorio.</p><p>&nbsp;</p><p>Il Consiglio federale considera pertanto inopportuno estendere retroattivamente il regime transitorio per il periodo rimanente. \u00c8 tuttavia consapevole delle sfide in materia di personale che l\u2019UDSC si trova ad affrontare. Queste devono per\u00f2 essere gestite con altri strumenti di politica del personale, in particolare attraverso il reclutamento mirato, la formazione, il trasferimento delle conoscenze, la mobilit\u00e0 interna e le misure di carattere organizzativo.</p><p><br></p><br><br>Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.","FederalCouncilProposal":45,"FederalCouncilProposalText":"Respingere","FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1787097600000)\/","SubmittedBy":"Addor Jean-Luc","BusinessStatus":203,"BusinessStatusText":"La dichiarazione sull\u2019intervento \u00e8 disponibile","BusinessStatusDate":"\/Date(1787147206683)\/","ResponsibleDepartment":7,"ResponsibleDepartmentName":"Dipartimento delle Finanze","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"DFF","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"4|44","Category":null,"Modified":"\/Date(1787912176663)\/","SubmissionDate":"\/Date(1781740800000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5214,"SubmissionLegislativePeriod":52,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica nazionale|Occupazione e lavoro"}}