{"d":{"__metadata":{"id":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263871,Language='IT')","uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263871,Language='IT')","type":"itsystems.Pd.DataServices.DataModel.Business"},"BusinessResponsibilities":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263871,Language='IT')/BusinessResponsibilities"}},"RelatedBusinesses":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263871,Language='IT')/RelatedBusinesses"}},"BusinessRoles":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263871,Language='IT')/BusinessRoles"}},"Publications":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263871,Language='IT')/Publications"}},"LegislativePeriods":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263871,Language='IT')/LegislativePeriods"}},"Sessions":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263871,Language='IT')/Sessions"}},"Preconsultations":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263871,Language='IT')/Preconsultations"}},"Bills":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263871,Language='IT')/Bills"}},"Councils":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263871,Language='IT')/Councils"}},"BusinessTypes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263871,Language='IT')/BusinessTypes"}},"Votes":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263871,Language='IT')/Votes"}},"SubjectsBusiness":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263871,Language='IT')/SubjectsBusiness"}},"BusinessStates":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263871,Language='IT')/BusinessStates"}},"Council":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263871,Language='IT')/Council"}},"Transcripts":{"__deferred":{"uri":"https://ws.parlament.ch/OData.svc/Business(ID=20263871,Language='IT')/Transcripts"}},"ID":20263871,"Language":"IT","BusinessShortNumber":"26.3871","BusinessType":8,"BusinessTypeName":"Interpellanza","BusinessTypeAbbreviation":"Ip.","Title":"Decisione formale E-2274/2020 del 20 novembre 2025. Giustizia segreta al Tribunale amministrativo federale?","Description":null,"InitialSituation":null,"Proceedings":null,"DraftText":null,"SubmittedText":"<p>L\u2019articolo&nbsp;6 capoverso&nbsp;2 del regolamento del Tribunale amministrativo federale concernente l\u2019informazione recita: \u00abLe decisioni formali sono pubblicate se presentano un interesse pubblico\u00bb. Tutte le decisioni formali sinora pubblicate dal Tribunale amministrativo federale (TAF) sono accomunate dal fatto che, al momento della constatazione dell\u2019assenza di oggetto o dell\u2019inammissibilit\u00e0, erano date circostanze particolari che avevano indotto il giudice unico a fornire ulteriori spiegazioni. Perch\u00e9 la presente decisione, che contiene considerazioni importanti in relazione a un comportamento scorretto da parte della SEM e che pertanto \u00e8 indubbiamente di interesse pubblico, non \u00e8 stata pubblicata nella banca dati del TAF? Chi decide se una decisione formale sia di interesse pubblico e debba dunque essere pubblicata? \u00c8 vero quanto si afferma nel \u00abNebelspalter\u00bb, ossia che il giudice unico abbia ordinato la pubblicazione della decisione? Ed \u00e8 vero che la presidente del Tribunale ha impedito la pubblicazione ordinata dal giudice unico? Se s\u00ec: qual \u00e8 la base legale su cui la presidente del Tribunale si \u00e8 fondata per vietare la pubblicazione? Chi ha ordinato la pubblicazione delle numerose altre decisioni formali che possono essere consultate nella banca dati delle decisioni e chi decide riguardo alla loro pubblicazione?&nbsp;</p>","ReasonText":"<p>Nella decisione in questione il giudice unico constata che la SEM aveva prospettato a una richiedente afgana l\u2019accettazione della sua seconda domanda di asilo ancora prima di accertare se i requisiti formali e materiali fossero soddisfatti. Inoltre la SEM \u2012 anche in questo caso senza esaminare la domanda \u2012 avrebbe chiesto nuovamente al TAF di essere consultata, adducendo che in tal modo avrebbe potuto concedere l\u2019asilo mediante riesame (adeguamento della prassi per le donne afgane). La decisione giunge alla conclusione che, in seguito a tale modo di procedere della SEM, \u00abnel comportamento adottato si ravvisa una motivazione preconcetta a favore della concessione dell\u2019asilo.\u00bb Considerato che la SEM, nella sua scheda informativa sulla nuova prassi per le richiedenti l\u2019asilo afgane, cos\u00ec come il consigliere federale Jans intervenendo dinnanzi al Parlamento, hanno sottolineato che la SEM effettua l\u2019esame caso per caso per ogni donna afgana richiedente l\u2019asilo e che non sussiste alcun automatismo nella concessione dell\u2019asilo, questa decisione formale \u00e8 indubbiamente spinosa e di grande interesse pubblico. E tuttavia non figura nella banca dati delle decisioni del Tribunale.</p>","DocumentationText":null,"MotionText":null,"FederalCouncilResponseText":"<p>Stando al Tribunale amministrativo federale, la decisione E-2274/2020 \u00e8 una decisione di stralcio dal ruolo e dunque una decisione formale di natura processuale. Essa non contiene alcuna valutazione materiale che esprima la prassi del Tribunale amministrativo federale e non fonda alcuna modifica o ulteriore sviluppo della sua giurisprudenza.</p><p>&nbsp;</p><p>Le ampie considerazioni riguardanti la prassi della Segreteria di Stato della migrazione contenute nella decisione rispecchiano unicamente il parere del giudice unico che l\u2019ha pronunciata. Tali considerazioni non erano strettamente necessarie ai fini della decisione sul procedimento concreto e non esplicano effetti giuridici di alcuna sorta. Non corrispondono dunque n\u00e9 alla prassi del Tribunale n\u00e9 sono state coordinate in seno alle corti interessate, come suggerito da alcuni media.</p><p>&nbsp;</p><p>Data appunto l\u2019assenza di portata materiale delle considerazioni in questione, non vi \u00e8 mai stato motivo di pubblicare questa singola decisione formale quale espressione della giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale. Dette considerazioni non sono nemmeno da intendersi come <i>obiter dicta</i> in vista di una possibile futura giurisprudenza e in quanto tali segni di un orientamento giuridico coordinato del Tribunale. L\u2019interesse pubblico (ai sensi dell\u2019art.&nbsp;6 cpv.&nbsp;2 del regolamento del Tribunale amministrativo federale concernente l\u2019informazione) discende sempre dalla funzione giurisprudenziale del Tribunale e non va equiparato a un interesse politico o mediatico n\u00e9 all\u2019interpretazione giuridica di un singolo giudice.</p><p>&nbsp;</p><p>La non pubblicazione non implica dunque n\u00e9 una limitazione dell\u2019indipendenza dei giudici n\u00e9 la soppressione di una prassi giudiziale. Tiene piuttosto conto del fatto che quella in parola \u00e8 una decisione formale pronunciata da un giudice unico, priva di portata materiale e di effetto giurisprudenziale.</p><p>&nbsp;</p><p>Le rare decisioni formali emesse dalle corti competenti in materia di asilo sinora pubblicate riguardano in linea di principio questioni procedurali particolari. Dalla pubblicazione di singole decisioni procedurali non si pu\u00f2 tuttavia desumere l\u2019esistenza di un diritto automatico alla pubblicazione di ogni decisione formale.</p><p>&nbsp;</p><p>Secondo il Tribunale amministrativo federale, va infine sottolineato che la pubblicazione di una decisione pronunciata da un giudice unico non pu\u00f2 servire a conferire maggiore autorit\u00e0 alle interpretazioni giuridiche di singoli giudici. Le decisioni procedurali delle corti competenti in materia di asilo vengono finora pubblicate solo a titolo eccezionale anche per motivi di economia giudiziaria. La prassi in materia di pubblicazione mira a documentare la giurisprudenza del Tribunale. Le decisioni formali di stralcio dal ruolo prive di portata materiale non soddisfano di norma queste condizioni.</p><p>&nbsp;</p><p>Rispetto a quanto riportato dai media va inoltre puntualizzato che sono le stesse corti competenti in materia di asilo ad aver chiaramente scartato la necessit\u00e0 di un coordinamento sulla decisione formale in questione. Tale conclusione \u00e8 in linea con la prassi costante del Tribunale amministrativo federale. Sono oggetto di coordinamento solo le questioni di principio (suscettibili di comportare la creazione di un precedente o determinare un cambio di prassi). La questione giuridica da sottoporre a coordinamento deve tuttavia essere determinante ai fini della decisione sul singolo caso concreto nell\u2019ambito del quale viene sollevata. In altre parole, deve essere necessariamente decisa per risolvere il caso. Non era questo il caso della decisione E-2274/2020.</p><p>&nbsp;</p><p>Alla luce di tali presupposti \u00e8 stata esaminata anche la questione della pubblicazione. Fondandosi sui pareri precedentemente espressi dalle corti competenti in materia di asilo e dalla presidenza della corte interessata, la presidente del Tribunale ha preso la sua decisione a titolo cautelare (superprovvisionale), al fine di escludere la pubblicazione sino a chiarimento definitivo della questione, circostanza che era stata comunicata al giudice unico interessato. Nello specifico tale decisione non era volta a sopprimere l\u2019opinione di un giudice, bens\u00ec a salvaguardare l\u2019uniformit\u00e0 di prassi in materia di pubblicazione del Tribunale amministrativo federale conformemente al relativo regolamento concernente l\u2019informazione.</p><p>L\u2019affermazione secondo cui la presidenza del Tribunale avrebbe \u00abvietato\u00bb o \u00abmesso a tacere\u00bb l\u2019interpretazione giuridica personale del giudice unico \u00e8 pertanto infondata. La decisione di non pubblicare una decisione procedurale formale poggia su una valutazione istituzionale delle condizioni per la pubblicazione e non su un apprezzamento di merito dell\u2019interpretazione giuridica espressa nella decisione.</p>","FederalCouncilProposal":null,"FederalCouncilProposalText":null,"FederalCouncilProposalDate":"\/Date(1787788800000)\/","SubmittedBy":"Wyssmann R\u00e9my","BusinessStatus":203,"BusinessStatusText":"La dichiarazione sull\u2019intervento \u00e8 disponibile","BusinessStatusDate":"\/Date(1787828131000)\/","ResponsibleDepartment":1482,"ResponsibleDepartmentName":"Tribunale federale","ResponsibleDepartmentAbbreviation":"Trfed","IsLeadingDepartment":true,"Tags":"4|34|1221","Category":null,"Modified":"\/Date(1787914545380)\/","SubmissionDate":"\/Date(1781827200000)\/","SubmissionCouncil":1,"SubmissionCouncilName":"Consiglio nazionale","SubmissionCouncilAbbreviation":"CN","SubmissionSession":5214,"SubmissionLegislativePeriod":52,"FirstCouncil1":1,"FirstCouncil1Name":"Consiglio nazionale","FirstCouncil1Abbreviation":"CN","FirstCouncil2":null,"FirstCouncil2Name":null,"FirstCouncil2Abbreviation":null,"TagNames":"Politica nazionale|Media e comunicazione|Giustizia"}}